Autonomia Differenziata: i LEP per i servizi portuali e marittimi
28/06/2024
Rubrica a cura dello Studio Legale Cuocolo, Genova - www.cuocolo.it - studio@cuocolo.it
Nella mattina del 19 giugno, la
Camera ha approvato il disegno di legge in materia di disposizioni per
l’attuazione dell’autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario
(cd. ddl Calderoli).
Ai sensi dell’art. 116, comma 3,
della Costituzione, è, infatti, possibile con legge dello Stato, attribuire
alle Regioni a statuto ordinario - che ne facciano richiesta - forme e
condizioni particolari di autonomia nelle ventitré materie richiamate dallo
stesso articolo tra le quali si segnalano a titolo esemplificativo“…. 12.
porti e aeroporti civili; 13. grandi reti di trasporto e di navigazione; ….”.
Il tema del regionalismo
differenziato è sempre stato oggetto di acceso dibattito politico, poiché da un
lato è riconosciuto come uno strumento capace di attribuire alle singole
amministrazioni locali risorse e disponibilità tali da poter definire
autonomamente le manovre ad esse più confacenti, ma al contempo è temuto in
quanto potenziale fonte di diseguaglianza regionale.
Dunque, proprio al fine di
ovviare il rischio di incrementare il divario economico e sociale tra le
Regioni, nel caso in esame l’attuazione dell’art 116, comma 3, Cost., è stata
disposta nel rispetto della determinazione dei livelli essenziali delle
prestazioni (LEP) concernenti i diritti civili e sociali che devono essere
garantiti su tutto il territorio nazionale [ex art. 117, co. 2, lettera m)
Cost.].
A tale scopo con la legge di
bilancio per l’anno 2023 è stata istituita una Cabina di Regia a cui è stato
affidato il compito di operare una ricognizione del quadro normativo esistente
per ciascuna funzione amministrativa statale e, successivamente, di individuare
le materie riferibili ai LEP. A supporto è stato nominato un Comitato (CLEP)
formato da esperti in vari settori che al termine del proprio lavoro ha
pubblicato un rapporto con cui ha:
1) distinto le materie per le
quali è apparso necessario determinare i LEP e le materie per le quali tale
necessità non è stata rilevata;
2) operato studi di settore per
individuare i LEP per ogni servizio.
Con specifico riferimento al
settore dei servizi marittimi, portuali e infrastrutture connesse (porti), la
sottocommissione competente ha così individuato i due seguenti livelli
essenziali:
- “livelli minimi di qualità
dei servizi: sia in caso di gestione diretta che indiretta vi deve essere una
prescrizione in base alla quale siano assicurate le condizioni minime di qualità
dei servizi di trasporto nazionali e locali specie se connotati da oneri di
servizio pubblico, sulla base di caratteristiche territoriali di domanda e
offerta, e, in relazione ai diversi tipi di servizio e alle diverse
infrastrutture”;
- “diritti dei
passeggeri in caso di disservizio, diritto a ricevere informazioni sul viaggio
e sui diritti del passeggero, diritto di informazione sulle condizioni di
accessibilità dei mezzi di trasporto via mare o per vie navigabili interne,
accessibilità dei servizi marittimi e portuali a PMR, condizioni minime di
qualità dei servizi di trasporto passeggeri via mare”.
La sottocommissione ribadisce in
ultimo che per i servizi erogati nell’ambito marittimo e portuale è
necessario che sia lo Stato a definire i LEP, in quanto si tratta di “prestazioni costituenti l’asse fondamentale di tutela del diritto sociale e civile”
da garantire in ossequio al principio di unitarietà dell’ordinamento.