Autonomia Differenziata: i LEP per i servizi portuali e marittimi

28/06/2024

Autonomia Differenziata: i LEP per i servizi portuali e marittimi

Rubrica a cura dello Studio Legale Cuocolo, Genova - www.cuocolo.it - studio@cuocolo.it

Nella mattina del 19 giugno, la Camera ha approvato il disegno di legge in materia di disposizioni per l’attuazione dell’autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario (cd. ddl Calderoli).

Ai sensi dell’art. 116, comma 3, della Costituzione, è, infatti, possibile con legge dello Stato, attribuire alle Regioni a sta­tuto ordinario - che ne facciano richiesta - forme e condizioni particolari di autonomia nelle ventitré materie richiamate dallo stesso articolo tra le quali si segnalano a titolo esemplificativo“…. 12. porti e aeroporti civili; 13. grandi reti di trasporto e di navigazione; ….”.

Il tema del regionalismo differenziato è sempre stato oggetto di acceso dibattito politico, poiché da un lato è riconosciuto come uno strumento capace di attribuire alle singole amministrazioni locali risorse e disponibilità tali da poter definire autonomamente le manovre ad esse più confacenti, ma al contempo è temuto in quanto potenziale fonte di diseguaglianza regionale.

Dunque, proprio al fine di ovviare il rischio di incrementare il divario economico e sociale tra le Regioni, nel caso in esame l’attuazione dell’art 116, comma 3, Cost., è stata disposta nel rispetto della determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale [ex art. 117, co. 2, lettera m) Cost.]. 

A tale scopo con la legge di bilancio per l’anno 2023 è stata istituita una Cabina di Regia a cui è stato affidato il compito di operare una ricognizione del quadro normativo esistente per ciascuna funzione amministrativa statale e, successivamente, di individuare le materie riferibili ai LEP. A supporto è stato nominato un Comitato (CLEP) formato da esperti in vari settori che al termine del proprio lavoro ha pubblicato un rapporto con cui ha:

1) distinto le materie per le quali è apparso necessario determinare i LEP e le materie per le quali tale necessità non è stata rilevata;

2) operato studi di settore per individuare i LEP per ogni servizio.

Con specifico riferimento al settore dei servizi marittimi, portuali e infrastrutture connesse (porti), la sottocommissione competente ha così individuato i due seguenti livelli essenziali:

- “livelli minimi di qualità dei servizi: sia in caso di gestione diretta che indiretta vi deve essere una prescrizione in base alla quale siano assicurate le condizioni minime di qualità dei servizi di trasporto nazionali e locali specie se connotati da oneri di servizio pubblico, sulla base di caratteristiche territoriali di domanda e offerta, e, in relazione ai diversi tipi di servizio e alle diverse infrastrutture”;

- “diritti dei passeggeri in caso di disservizio, diritto a ricevere informazioni sul viaggio e sui diritti del passeggero, diritto di informazione sulle condizioni di accessibilità dei mezzi di trasporto via mare o per vie navigabili interne, accessibilità dei servizi marittimi e portuali a PMR, condizioni minime di qualità dei servizi di trasporto passeggeri via mare”.

La sottocommissione ribadisce in ultimo che per i servizi erogati nell’ambito marittimo e portuale è necessario che sia lo Stato a definire i LEP, in quanto si tratta di “prestazioni costituenti l’asse fondamentale di tutela del diritto sociale e civile” da garantire in ossequio al principio di unitarietà dell’ordinamento.


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