“Errata consegna” nel trasporto marittimo e termine per l’azione
03/01/2025
Rubrica a cura dello Studio Legale Siccardi Bregante & C. - www.siccardibregante.it - studio@siccardibregante.it
Una recente pronuncia della Supreme Court inglese [caso “Giant Ace” (Fimbank Plc -v- KCH Shipping Co Ltd, deciso
con pronuncia del 13 novembre 2024,] ha affrontato la questione relativa
all’applicabilità del termine di decadenza annuale ai reclami che riguardano la
consegna della merce a un soggetto non legittimato, cdd. “misdelivery
claims”.
La problematica fa riferimento all’art. III.6
della Convenzione di Bruxelles del 1924 sulla polizza di carico e viene
affrontata dalla corte inglese sia con riferimento al testo originario del 1924
della Convenzione, cd. “Regole dell’Aja”, sia con riguardo al testo delle
Regole così come emendate dai Protocolli di Visby del 1968 e di Bruxelles del
1979, cd. “Regole dell’Aja-Visby”.
L’art. III.6 delle Regole dell’Aia del 1924,
al quarto capoverso sancisce: “In qualsiasi caso il vettore e la nave
saranno esonerati da ogni responsabilità per perdite o danni [“all
liability in respect of loss or damage”], se non sarà promosso giudizio
entro un anno dopo la riconsegna delle merci o la data in cui le merci
avrebbero dovuto essere riconsegnate.” Con il protocollo di Visby del 1968 è
stata esplicitamente estesa la portata della predetta disposizione nel senso
che la locuzione “all liability in respect of loss or damage” viene
sostituita con “all liability whatsoever in respect of the goods”, con
espressa previsione dell’esonero del vettore e della nave da qualsivoglia
responsabilità relativa alle merci, non necessariamente limitata quindi ai soli
danni materiali, nel caso in cui il diritto a reclamare i danni non venga
azionato entro un anno dalla riconsegna delle merci o dalla data in cui
avrebbero dovuto essere riconsegnate.
La questione sottoposta alla corte Inglese
riguardava un carico di carbone alla rifusa e all’azione intentata dai
rappresentanti del carico (in questo caso la banca finanziatrice
dell’acquirente della merce) nei confronti del vettore per “misdelivery”, cioè
la avvenuta consegna del carico a un soggetto non legittimato. Il punto
consisteva nel fatto che l’azione verso il vettore veniva iniziata quando era
già decorso il termine di un anno, previsto dalle Regole dell’Aja – Visby, e
decorrente dalla data di consegna della merce (o da quella in cui la stessa
avrebbe dovuto essere consegnata).
Secondo la tesi dell’attore-reclamante, poiché
la Convenzione regola la responsabilità del vettore dalla caricazione della
merce a bordo fino alla sua scaricazione, i fatti avvenuti oltre tali termini –
tra cui la errata consegna post scaricazione – non sono regolati dalla
normativa uniforme e quindi sfuggono al predetto termine di decadenza annuale.
Opposta, ovviamente, la tesi del vettore
secondo il quale la riconsegna a un soggetto non legittimato costituisce un
inadempimento del vettore, regolato dalla Convenzione e assoggettato al ridetto
termine annuale di decadenza.
Centrale era dunque l’analisi e l’esegesi
della norma di riferimento e la sua evoluzione testuale, dal testo originario
del 1924 a quello emendato dai Protocolli di revisione.
L’art. III.6 delle Regole dell’Aia del 1924,
al quarto capoverso sanciva che: “In qualsiasi caso il vettore e la nave
saranno esonerati da ogni responsabilità per perdite o danni [“all
liability in respect of loss or damage”], se non sarà promosso giudizio
entro un anno dopo la riconsegna delle merci o la data in cui le merci avrebbero
dovuto essere riconsegnate.”
Con il protocollo di Visby del 1968 è stata
esplicitamente estesa la portata della predetta disposizione attraverso la
sostituzione della locuzione “all liability in respect of loss or damage”
con quella “all liability whatsoever in respect of the goods”, pertanto
comprendendo espressamente – nel suo ambito di applicazione – anche i danni da
“misdelivery”, oltre a quelli pacifici da perdita o avaria.
La questione era già stata risolta in senso favorevole
al vettore in primo grado dal Tribunale arbitrale il quale era giunto a
ritenere applicabile al caso il termine annuale di decadenza, sia in base al
testo originario dell’art. III.6, sia – e a maggior ragione - in base a quello
emendato dai Protocolli.
Leggermente differente, invece, era stata la
decisione, in secondo grado, della English and Wales Court of Appeal la
quale aveva affermato l’applicabilità del termine di decadenza solo laddove il
contratto di trasporto sia disciplinato dalla più ampia formulazione dell’art.
III.6 come modificato dal Protocollo del 1968 e non anche quando si applichino
le Regole dell’Aia 1924.
La Suprema Corte, al contrario, ha affermato
che in entrambi gli scenari la soluzione è uniforme nel senso dell’applicazione
del termine di decadenza annuale anche ai reclami per errata consegna avvenuta
tempo dopo la scaricazione della nave. Nel risolvere la questione la Corte è
partita proprio dal dato letterale delle Regole dell’Aia in quanto
esplicitamente meno ampio della normativa del 1968 con la conseguenza che, fornendo
risposta positiva al quesito, la stessa soluzione ha da valere – a maggior
ragione - per le Regole dell’Aia-Visby. Più in particolare la Suprema Corte ha preso
in considerazione ed analizzato sia il
dato letterale che il contesto e la ratio dell’art. III.6 delle Regole
dell’Aia, oltre ai lavori preparatori della predetta normativa, i precedenti
giurisprudenziali inglesi, la prassi giuridica di altri ordinamenti e la
dottrina.
Tra le varie argomentazioni, si sottolinea la
finalità della coerenza e certezza del diritto che caratterizza il principio
per cui i reclami per errata consegna del carico, sia essa avvenuta al momento
della scaricazione oppure in un frangente successivo dopo la custodia della
merce a terra, devono essere azionati entro un anno dalla riconsegna della
merce, sempre fatta salva l’ipotesi in cui le parti abbiano concordato
un’estensione del predetto termine di decadenza come espressamente previsto
nell’ultimo periodo del quarto capoverso dell’art. III.6 come modificato dal
Protocollo di Visby del 1968.