Novità in arrivo per le inchieste sui sinistri marittimi
25/02/2025
Rubrica a cura dello Studio Legale Siccardi Bregante & C. - www.siccardibregante.it - studio@siccardibregante.it
Il 1° giugno 2023 la
Commissione ha presentato al Parlamento e al Consiglio dell’Unione Europea quattro
proposte normative (complessivamente indicate come “Maritime Safety Pacakage”)
che si ponevano l’obbiettivo di modernizzare le norme UE in materia di
sicurezza marittima. L’intervento era da tempo ritenuto necessario, nella
consapevolezza che il trasporto marittimo, che veicola il 75% del commercio
estero dell’Unione, ha subito, negli ultimi decenni, imponenti evoluzioni.
Dette proposte sono “divenute
realtà” il 18 novembre 2024, data in cui il Consiglio ha adottato quattro nuove
Direttive, che vanno a integrare e modificare i rispettivi precedenti
normativi.
Di particolare interesse,
tra queste, è la Direttiva UE 2024/3017, che mira a introdurre importanti
novità in materia di inchieste sugli incidenti nel settore marittimo.
Con essa è stato abrogato
il Regolamento UE n. 1286/2011 (recante una “metodologia comune d’indagine sui
sinistri e sugli incidenti marittimi”) ed è stata modificata la Direttiva
2009/18/CE (“la precedente direttiva”). Il presente contributo si propone di
analizzare le principali novità introdotte da tale atto normativo, oltre a
richiamare la legislazione italiana sul tema.
È fondamentale precisare,
innanzitutto, che nell’ordinamento italiano il ruolo di “Autorità di inchiesta
per la sicurezza marittima” è svolto dalla Commissione centrale d’indagine
sui sinistri marittimi di cui all’art. 466 bis del regolamento per la
navigazione marittima (questo è quanto stabilito dal d.lgs. 165 del 2011, con
il quale è stata data attuazione alla direttiva 2009/18/CE). Tale Commissione,
istituita presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Comando
Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto) ha il compito di monitorare i
sinistri, al fine di proporre interventi di modifica delle regole tecniche o
normative che risultino necessari o opportuni per il costante miglioramento
delle condizioni della sicurezza della navigazione, di salvaguardia della vita
umana in mare e di tutela dell'ambiente marino.
Senza pretese di completezza,
è opportuno dare brevemente conto del funzionamento delle inchieste svolte a
seguito di sinistri marittimi, per come disciplinate dalla legislazione
italiana. A norma dell’art. 578 cod. nav., qualora giunga notizia di un
sinistro, l’autorità marittima competente procede a sommarie indagini sulle
cause e sulle circostanze del sinistro stesso, nonché a prendere i
provvedimenti occorrenti per impedire la dispersione delle cose e degli
elementi utili per gli ulteriori accertamenti. A seguito dell’inchiesta
sommaria, nei casi e con le modalità previste dall’art. 579 cod. nav., può
essere disposta un’inchiesta formale: nell’ambito di questa, la commissione
inquirente procede all'accertamento delle cause e delle responsabilità del
sinistro, eseguendo sopraluoghi, raccogliendo deposizioni e adottando in genere
ogni opportuno mezzo di ricerca. Le parti interessate (compresi il proprietario
della nave, l’armatore, i membri dell'equipaggio, gli assicuratori e coloro che
hanno subito lesioni personali o altri danni in conseguenza dell'incidente)
hanno diritto di assistere alle investigazioni e farsi rappresentare da un
legale o da un consulente tecnico. Delle operazioni compiute e delle
conclusioni raggiunte sarà poi redatta una relazione, che verrà depositata presso
l'autorità che ha disposto l'inchiesta formale
Conclusa questa breve
rassegna sulla legislazione italiana e tornando alla Direttiva, già nei
“Considerando” dell’atto si legge che “Dall'entrata in vigore della
direttiva 2009/18/CE si sono verificati cambiamenti nel contesto normativo
internazionale e sviluppi tecnologici. È opportuno tenere conto di tali
cambiamenti e sviluppi nonché dell'esperienza acquisita nell'attuazione di tale
direttiva”. In virtù di ciò, è stata innanzitutto aggiornata e riveduta un’importante
serie di definizioni e richiami alla legislazione dell’UE e ai regolamenti IMO
pertinenti: a mero titolo di esempio, il “codice IMO per le inchieste sui
sinistri” del 1997, menzionato all’art. 3.1 della precedente direttiva, è stato
sostituito, con il nuovo provvedimento, dalla versione aggiornata del 2008; sono
state adottate le “linee guida dell’IMO per assistere gli inquirenti
nell’attuazione del codice per le inchieste sui sinistri” del 2013 (non ancora
vigenti ai tempi della precedente direttiva); sono state altresì aggiornate o
introdotte alcune definizioni fondamentali, come quelle di “lesione grave” e “Autorità
di inchiesta per la sicurezza marittima” (che vanno ora intese nel senso fatto
proprio dal nuovo codice IMO per le inchieste sui sinistri), o di “lesione
mortale” (introdotta con la nuova direttiva).
Questione di primaria
importanza affrontata nella Direttiva 2024/3017 è la tutela della vita e della
salute dei pescatori europei: uno dei maggiori problemi riscontrati era
l’esclusione, per espressa previsione dell’art. 2, par. 2 lett. d), delle “navi
da pesca di lunghezza inferiore a 15 metri” dall’applicazione della
normativa, con la conseguenza che le inchieste di sicurezza coinvolgenti tali unità
non erano condotte in modo né sistematico, né armonizzato. Nella consapevolezza
che tali navi da pesca sono maggiormente soggette a capovolgimento rispetto ad
altre, e che la caduta in mare dei membri dell’equipaggio è quindi relativamente
frequente, la lett. d) dell’art. 2, par. 2 è stata soppressa e, parallelamente,
sono state introdotte specifiche disposizioni relative ai pescherecci in
questione. Ad esempio, in caso di “sinistro marittimo molto grave” (ovvero un
incidente che comporti la perdita totale della nave, una morte o un grave danno
ambientale) che coinvolga un peschereccio di lunghezza inferiore ai 15 metri,
l’Autorità di inchiesta per la sicurezza marittima effettua una prima
valutazione, senza ritardo, e comunque entro i due mesi successivi al sinistro,
per determinare se condurre o meno un'inchiesta di sicurezza. Qualora l'Autorità
decida di non condurre un'inchiesta di sicurezza, le ragioni di tale decisione
sono registrate e notificate all’EMCIP (European Marine Casualty Information
Platform) ai sensi dell'articolo 17, par. 3, senza ritardo e comunque entro i
due mesi successivi al sinistro.
Proprio l’Autorità di
inchiesta ha visto un rafforzamento della propria indipendenza e
del sostegno operativo ad essa offerto. Nel nuovo art. 4 par. 1,
lett. a), si legge infatti che gli Stati membri assicureranno che le inchieste siano
svolte in modo indipendente da indagini penali o da inchieste parallele di
altro tipo finalizzate a determinare la responsabilità o ad attribuire colpe e
in modo tale che le autorità siano in grado di riferire in merito ai risultati
delle inchieste senza direttive o interferenze da parte di persone,
organizzazioni o parti che potrebbero essere interessate dall'esito di tali
inchieste di sicurezza. Con l’aggiunta dell’art. 17 bis, inoltre, è stato
previsto che la Commissione, con l’assistenza dell'Agenzia europea per la
sicurezza marittima e in cooperazione con gli Stati Membri, agevoli lo sviluppo
delle capacità e la condivisione delle conoscenze in seno alle autorità di
inchiesta, offrendo una formazione costante sui nuovi sviluppi giuridici e
tecnologici e fornendo, su richiesta della singola di inchiesta, attrezzature o
strumenti analitici specializzati.
La direttiva è entrata in
vigore il 27 dicembre 2024, ma l’Italia avrà 30 mesi di tempo (fino al 27
giugno 2027) per recepirne le disposizioni nella legislazione nazionale. È ragionevole
attendersi che le modifiche introdotte rafforzeranno la cooperazione tra le
autorità europee e nazionali, oltre a migliorare notevolmente la capacità degli
organismi investigativi di condurre e riferire sulle indagini sugli incidenti
in modo tempestivo, esperto e indipendente.