Revisione dei modelli contrattuali BIMCO per la gestione degli equipaggi
31/03/2025
Rubrica a cura dello Studio Legale Siccardi Bregante & C. - www.siccardibregante.it - studio@siccardibregante.it
Ad inizio Marzo 2025
il Comitato documentale della BIMCO (Baltic and International Maritime
Council), la principale associazione marittima internazionale di armatori,
noleggiatori, brokers e agenti marittimi, ha adottato le versioni riviste dei
due modelli contrattuali per la gestione degli equipaggi, denominati CREWMAN A
(Cost plus fee) e CREWMAN B (Lump sum).
Il modello
contrattuale CREWMAN è stato originariamente redatto dalla BIMCO nel 1994 e, da
allora, costituisce il riferimento contrattuale per la gestione degli equipaggi
imbarcati a bordo delle navi. Tale modello è strettamente collegato a quello di
gestione della nave, denominato SHIPMAN 1988, che, a partire dalla sua
introduzione, si è affermato come riferimento a livello mondiale e ha nondimeno
influenzato la redazione del modello CREWMAN per quanto riguarda la gestione
dell'equipaggio.
In seguito ad una
prima revisione del modello SHIPMAN avvenuta nel 1998, nel 1999 BIMCO ha poi perfezionato
il modello CREWMAN predisponendo due modelli distinti di gestione
dell'equipaggio in base ai quali l’armatore nomina un soggetto responsabile dell'equipaggio
come agente per svolgere i servizi di gestione dell'equipaggio in relazione a
una o più navi, sulla base di un costo più compenso / “cost plus fee” (modello
A) ovvero di un corrispettivo forfettario / “lump sum” (modello B).
Nel primo caso l’agente
o “crew manager” opera per conto e nell’interesse dell’armatore in virtù
di un contratto di mandato e, pertanto, il contratto di arruolamento viene
stipulato tra armatore e marittimo. Nel secondo caso, invece, il “crew
manager” “arruola” direttamente l’equipaggio diventandone datore di lavoro
e somministra la manodopera all’armatore, realizzandosi quindi due distinti
contratti: un contratto di lavoro ed uno di fornitura di manodopera.
I modelli SHIPMAN e
CREWMAN A-B, che hanno subito una seconda revisione nel 2009, hanno continuato
ad essere ampiamente utilizzati nell'industria marittima e la maggior parte
delle clausole relative alla fornitura di servizi di gestione dell'equipaggio
sono rimaste comuni a entrambi i modelli.
Alla luce dei continui
mutamenti che interessano il settore dello shipping e, nello specifico, la
gestione delle navi (con particolare riferimento a sanzioni, sicurezza
informatica, sistemi di scambio di emissioni) ed onde evitare che, nella
prassi, gli operatori siano costretti ad inserire sempre più spesso clausole aggiuntive
a titolo di “riders” rispetto ai modelli standard, nel 2022 è stata avviata da
BIMCO una terza revisione del modello SHIPMAN, che si è conclusa nell’Aprile
2024 a seguito di un iter che ha visto la partecipazione di armatori, gestori,
P&I club ed esperti legali e assicurativi.
Il processo di
revisione dei modelli CREWMAN A e B è stato avviato poco dopo la pubblicazione
dello SHIPMAN 2024 e, nell’attività di revisione, particolare attenzione è
stata rivolta alla forte interconnessione esistente tra gli accordi di gestione
della nave e dell'equipaggio, motivo per cui i moduli aggiornati CREWMAN A e B continuano
ad essere strettamente allineati con l’ultima versione del modello SHIPMAN.
Le revisioni
apportate allo SHIPMAN 2024, logicamente modificate, sono state infatti riportate,
ove opportuno, per i rispettivi contratti di servizi di gestione degli
equipaggi.
I modelli CREWMAN A e
B 2025 includono una serie di clausole che sono state sviluppate da BIMCO
successivamente alla pubblicazione delle precedenti edizioni dei modelli nel
2009, tra cui la Clausola di diritto e arbitrato 2020, la Clausola di
mediazione/risoluzione alternativa delle controversie 2021, la Clausola di
protezione dei dati personali per i CREWMAN A e B 2009, la Clausola di firma
elettronica 2021, la Clausola di sicurezza informatica 2019 e la Clausola MLC
2009.
Sono stati inserite,
inoltre, clausole a tutti gli effetti nuove, quali quelle relative ai cosiddetti
“pre-delivery services”, ossia i servizi di gestione dell’equipaggio che
vengono forniti dal “crew manager” ancor prima della data effettiva di inizio dell’accordo
di gestione dell'equipaggio, nonché quelle relative all'accesso dell’armatore
ai dati di gestione dell'equipaggio attraverso il sistema informativo dei
gestori dell'equipaggio ed al trasferimento di tali dati all'armatore stesso in
caso di cessazione dell'accordo.
A differenza del
modello SHIPMAN 2025, i due modelli CREWMAN 2025 non contengono la clausola
relativa al sistema di scambio di quote di emissione (Emission Trading Scheme
Allowances Clause), essendo un tema non pertinente rispetto ai servizi di
gestione dell'equipaggio.
BIMCO riconosce che,
nella prassi, alcuni operatori tendono ad usare il modello SHIPMAN in luogo del
modello CREWMAN A anche quando l'accordo è usato solo per contrattare i servizi
di gestione dell'equipaggio, anche se BIMCO raccomanda l'uso di CREWMAN A in
quanto sviluppato specificamente per la gestione dell'equipaggio su base “costo
più compenso”. Pertanto, le disposizioni relative all'equipaggio nello SHIPMAN
2024 e nel CREWMAN A 2025 sono mantenute strettamente allineate per garantire
la coerenza tra i due accordi. Per la gestione dell'equipaggio su base
forfettaria, BIMCO suggerisce invece ovviamente l'utilizzo del CREWMAN B 2025.