I SIEG in ambito portuale
31/03/2025
Rubrica a cura dello Studio Legale Cuocolo, Genova - www.cuocolo.it - studio@cuocolo.it
I servizi d’interesse economico
generale (SIEG) sono un istituto di origine europea, il cui fondamento
normativo si rinviene agli articoli 14 e 106.2 del TFUE. Questi si traducono in
una serie di attività volte a perseguire particolari interessi pubblici e, in
ragione di ciò, sono potenzialmente beneficiarie di aiuti di Stato. Vengono
qualificati SIEG quei servizi “la cui fornitura costituisca adempimento di
specifici compiti d’interesse pubblico affidati al prestatore dallo Stato
Membro interessato” (cfr. Corte giustizia Unione Europea, Sez. I, numero
50/21 del 2023). In ragione di tale prerogativa, da un lato, essi devono
rispondere ad obblighi di natura pubblica, come il rispetto di particolari
standard qualitativi e l’adozione di comportamenti trasparenti; dall’altro, al
fine di perseguire gli interessi pubblici possono essere esentati dalle
ordinarie regole concorrenziali se necessario. Infatti, gli Stati Membri e le
autorità pubbliche godono di discrezionalità sia sull’an che sul quomodo delle eventuali deroghe alle regole concorrenziali, a condizione che
agiscano nel rispetto degli obbiettivi propri della loro politica nazionale e
tale potere può essere “limitato dalla Commissione che è legittimata ad
intervenire solo in caso di errore manifesto”, così la Corte di Giustizia
dell’Unione Europea numero 66/16 del 2017. Ad esempio, la Commissione è intervenuta
ritenendo che fosse un errore manifesto la qualifica di SIEG portuale per il
servizio di gestione di carenaggio nei porti (decisione UE 2019/422 della
Commissione del 20 settembre 2018).
I SIEG trovano ampia applicazione
in ambito portuale, dove si possono configurare molteplici interessi pubblici come
la salvaguardia ambientale, l’intensificazione degli scambi commerciali o
l’efficientamento della gestione di spazi portuali ristretti, come ha chiarito
il Consiglio di Stato nella sentenza n. 7781 del 12 luglio 2018 con cui è stata
ritenuta legittima la scelta dell’Autorità Portuale di ammettere un solo
operatore per lo svolgimento dell’attività di bunkeraggio, nonostante ciò
andasse in contrasto con le regole concorrenziali vigenti nel libero mercato.
La scelta del soggetto cui
affidare un determinato SIEG in ambito portuale spetta all’Autorità di Sistema Portuale
che è tenuta ad emettere un provvedimento debitamente motivato in punto
finalità dell’operazione. Inoltre, spetta all’Autorità di Sistema Portuale l’“attività
di affidamento e controllo delle attività finalizzate alla fornitura a titolo
oneroso agli utenti portuali di servizi di interesse generale, esercitando
compiti e funzioni più propriamente ascrivibili alla regolazione ed al
controllo dell'erogazione dei servizi che non alla loro produzione e scambio e
quindi, pur operando in regime di oggettiva economicità, non perseguono alcun
fine di lucro”, così il Consiglio di Stato nella sentenza 3733 del 2016,
il quale ha conseguentemente riconosciuto la competenza del giudice
amministrativo a pronunciarsi sulle controversie in materia.
Nella gestione della procedura di
affidamento del SIEG, l’ADSP può alternativamente decidere:
- di non instaurare un confronto competitivo con l’operatore, nei casi in cui si tratti di un soggetto controllato dall’Autorità Portuale stessa;
·
- oppure può ricorrere all’adozione di una procedura (aperta o ristretta) per l’aggiudicazione del servizio sulla base del criterio del prezzo più basso o dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Sebbene siano ancora incerti i
confini della disciplina dei SIEG, soprattutto perché non questi non sono
ancora stati tipizzati dal legislatore. La prassi evidenzia che l’individuazione
di tali servizi è demandata alle autorità pubbliche, come quelle portuali, le
quali danno applicazione ai regolamenti 2017/352 sui servizi portuali, nonché i
regolamenti 2023/2831 e 2023/2832 che specificano i requisiti minimi per beneficiare
dei finanziamenti di Stato in materia di SIEG.
Un esempio virtuoso di tale attività è senz’altro
rappresentato dal recente Decreto numero 15 del 13 febbraio 2023 del Presidente
dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale che si è dotata di
uno strumento strategico atto ad individuare in termini generali i SIEG. Gli
operatori del mercato e le Autorità auspicano che il legislatore tipizzi le
varie categorie di SIEG, in modo da consentire un’applicazione uniforme su
tutto il territorio nazionale della disciplina europea.