Regime fiscale delle merci per le piattaforme offshore

31/03/2025

Regime fiscale delle merci per le piattaforme offshore

Rubrica a cura dello Studio Legale Lovisolo & Partners, Genova - www.lovislex.it - info@lovislex.it

Con l’Avviso del 4 marzo 2025 l’Agenzia delle Dogane è intervenuta fornendo chiarimenti in merito alle modalità operative per il trattamento fiscale (ai fini IVA e delle accise) delle merci inviate sulle piattaforme offshore e destinate ad essere utilizzate nelle acque territoriali e quindi all’interno del territorio doganale dell’UE[1].

Ai sensi dell’art. 8, comma 5, D.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633 (c.d. Decreto IVA) i beni destinati ad essere impiegati nel mare territoriale per la costruzione, riparazione, manutenzione, trasformazione, equipaggiamento ed il rifornimento delle piattaforme di perforazione e sfruttamento nonché per la realizzazione di collegamenti fra dette piattaforme e la terraferma, non sono imponibili ai fini IVA, in quanto assimilati ad una cessione all’esportazione.

Affinché tali beni possano fruire dell’esenzione IVA o delle accise, l’Agenzia delle Dogane ricorda come sia necessario presentare la dichiarazione doganale di esportazione, in applicazione dell’art. 269, paragrafo 2, del Codice doganale unionale (di seguito, CDU).

Nella diversa ipotesi in cui le merci siano destinate a piattaforme offshore poste al di fuori delle acque territoriali, troverà invece applicazione la procedura di esportazione di cui all’art. 269, paragrafo 1 CDU.

Con particolare riferimento all’applicazione delle accise, l’Amministrazione doganale osserva, inoltre, come la recente riforma abbia abrogato l’art. 132 del Testo unico delle disposizioni legislative in materia doganali (di seguito, TULD), rubricato “prodotti impiegati o consumati in mare nell'esercizio di particolari attività”, in tale contesto rilevante. Conseguentemente, alla luce della nuova disciplina contenuta nel D. Lgs. 26 settembre 2024, n. 141, appare ora necessario che i prodotti forniti alle piattaforme di cui trattasi vengano assoggettati a tassazione secondo le vigenti disposizioni in materia di accise.

Per i prodotti sottoposti ad accisa impiegati su una piattaforma offshore situata all’interno delle acque territoriali, si rendono applicabili le prescrizioni impartite con la Circolare dell’Amministrazione doganale n. 337/D del 31 dicembre 1997.

Quindi, i prodotti energetici destinati ad essere immessi nei pozzi petroliferi per diluire gli oli greggi di petrolio da estrarre dal sottosuolo, impiegati nella preparazione di fanghi per pozzi nei lavori di perforazione per ricerche di idrocarburi e di forze endogene nel sottosuolo nazionale; nonché in altre operazioni tecnicamente necessarie nei pozzi medesimi, essendo impiegati in usi diversi dalla carburazione e dalla combustione, potranno beneficiare dell’esenzione dall’accisa prevista dal punto 1 della Tabella A allegata al D.Lgs. 16 ottobre 1995, n. 504 (di seguito, TUA).

I prodotti energetici impiegati nei motori termici fissi, collegati alle macchine operatrici, per generare forza motrice in lavori di perforazione per ricerche di idrocarburi e di forze endogene nel sottosuolo nazionale, per generare forza motrice o energia termica delle forze endogene, l’accisa dovuta potrà essere versata nella misura ridotta del 30% dell’aliquota intera, trovando in tal caso applicazione l’agevolazione prevista dal punto 9 della Tabella A allegata al TUA.

Qualora le operazioni appena descritte vengano realizzate mediante l’impiego di gas naturale, troverà applicazione l’accisa in misura pari a 11,73 euro per 1000 metri cubi, secondo quanto disposto al punto 10 della tabella A allegata al TUA.

L’Agenzia delle Dogane osserva infine come i prodotti energetici impiegati per la produzione dell’energia elettrica necessaria all’alimentazione dei motori elettrici collegati alle macchine operatrici utilizzate nelle operazioni sopra menzionate dovranno essere assoggettati alle aliquote d’accisa specifiche indicate nell’Allegato I al TUA.

Quindi, nell’ipotesi autoproduzione di energia elettrica, troverà applicazione la riduzione prevista dal comma 9-bis del art. 21 TUA.


[1]
Si evidenzia come le piattaforme petrolifere fisse, situate all’interno delle acque territoriali, siano assimilabili alle navi, secondo la definizione fornita dall’art. 136 del Codice della Navigazione.


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