Regime fiscale delle merci per le piattaforme offshore
31/03/2025
Rubrica a cura dello Studio Legale Lovisolo & Partners, Genova - www.lovislex.it - info@lovislex.it
Con l’Avviso del 4 marzo 2025 l’Agenzia delle Dogane è
intervenuta fornendo chiarimenti in merito alle modalità operative per il
trattamento fiscale (ai fini IVA e delle accise) delle merci inviate sulle
piattaforme offshore e destinate ad essere utilizzate nelle acque
territoriali e quindi all’interno del territorio doganale dell’UE[1].
Ai sensi dell’art. 8, comma 5, D.p.r. 26 ottobre 1972, n.
633 (c.d. Decreto IVA) i beni destinati ad essere impiegati nel mare
territoriale per la costruzione, riparazione, manutenzione, trasformazione,
equipaggiamento ed il rifornimento delle piattaforme di perforazione e
sfruttamento nonché per la realizzazione di collegamenti fra dette piattaforme
e la terraferma, non sono imponibili ai fini IVA, in quanto assimilati ad una
cessione all’esportazione.
Affinché tali beni
possano fruire dell’esenzione IVA o delle accise, l’Agenzia delle Dogane
ricorda come sia necessario presentare la dichiarazione doganale di
esportazione, in applicazione dell’art. 269, paragrafo 2, del Codice doganale
unionale (di seguito, CDU).
Nella diversa ipotesi
in cui le merci siano destinate a piattaforme offshore poste al di
fuori delle acque territoriali, troverà invece applicazione la procedura di
esportazione di cui all’art. 269, paragrafo 1 CDU.
Con particolare riferimento
all’applicazione delle accise, l’Amministrazione doganale osserva, inoltre,
come la recente riforma abbia abrogato l’art. 132 del Testo unico delle
disposizioni legislative in materia doganali (di seguito, TULD), rubricato “prodotti impiegati o consumati in mare
nell'esercizio di particolari attività”, in tale contesto rilevante.
Conseguentemente, alla luce della nuova disciplina contenuta nel D. Lgs. 26
settembre 2024, n. 141, appare ora necessario che i prodotti forniti alle
piattaforme di cui trattasi vengano assoggettati a tassazione secondo le
vigenti disposizioni in materia di accise.
Per i prodotti sottoposti
ad accisa impiegati su una piattaforma offshore situata all’interno
delle acque territoriali, si rendono applicabili le prescrizioni impartite con
la Circolare dell’Amministrazione doganale n. 337/D del 31 dicembre 1997.
Quindi, i prodotti energetici
destinati ad essere immessi nei pozzi petroliferi per diluire gli oli greggi di
petrolio da estrarre dal sottosuolo, impiegati nella preparazione di fanghi per
pozzi nei lavori di perforazione per ricerche di idrocarburi e di forze
endogene nel sottosuolo nazionale; nonché in altre operazioni tecnicamente
necessarie nei pozzi medesimi, essendo impiegati in usi diversi dalla
carburazione e dalla combustione, potranno beneficiare dell’esenzione
dall’accisa prevista dal punto 1 della Tabella A allegata al D.Lgs. 16 ottobre
1995, n. 504 (di seguito, TUA).
I prodotti
energetici impiegati nei motori termici fissi, collegati alle macchine
operatrici, per generare forza motrice in lavori di perforazione per ricerche
di idrocarburi e di forze endogene nel sottosuolo nazionale, per generare forza
motrice o energia termica delle forze endogene, l’accisa dovuta potrà essere
versata nella misura ridotta del 30% dell’aliquota intera, trovando in tal caso
applicazione l’agevolazione prevista dal punto 9 della Tabella A allegata al TUA.
Qualora le
operazioni appena descritte vengano realizzate mediante l’impiego di gas
naturale, troverà applicazione l’accisa in misura pari a 11,73 euro per 1000
metri cubi, secondo quanto disposto al punto 10 della tabella A allegata al TUA.
L’Agenzia delle
Dogane osserva infine come i prodotti energetici impiegati per la produzione
dell’energia elettrica necessaria all’alimentazione dei motori elettrici
collegati alle macchine operatrici utilizzate nelle operazioni sopra menzionate
dovranno essere assoggettati alle aliquote d’accisa specifiche indicate
nell’Allegato I al TUA.
Quindi, nell’ipotesi
autoproduzione di energia elettrica, troverà applicazione la riduzione prevista
dal comma 9-bis del art. 21 TUA.
[1] Si evidenzia come le
piattaforme petrolifere fisse, situate all’interno delle acque territoriali,
siano assimilabili alle navi, secondo la definizione fornita dall’art. 136 del
Codice della Navigazione.