Accordo UE–Mercosur: quali sono i vantaggi e come beneficiarne

23/01/2026
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Il 17 gennaio 2026, dopo oltre 25 anni di negoziati, l’Unione europea ha concluso un accordo di libero scambio con i Paesi del Mercosur, che assicurerà l’azzeramento dei dazi sul 91% dei prodotti esportati dalle aziende europee nei Paesi del Sudamerica interessati. 
Soltanto i prodotti che soddisfano le nuove regole di origine preferenziale hanno diritto all’esenzione totale dai dazi negli scambi commerciali tra Unione europea e Mercosur. L’annullamento dei dazi, dunque, non è automatico: per beneficiare del trattamento preferenziale è necessario rispettare le condizioni legali e sostanziali previste per il riconoscimento dell’origine preferenziale. 
Sono tre le condizioni da soddisfare: la merce deve rispettare le regole di origine preferenziale stabilite dal testo dell’Accordo e dell’allegato 3B. È, inoltre, necessario che il bene esportato sia accompagnato da una prova dell’origine preferenziale e che il trasporto avvenga direttamente dall’Unione europea verso l’area Mercosur. 
Tra le categorie di prodotti che beneficiano del dazio zero, rientrano i beni “interamente ottenuti” nell’Unione europea, quali i prodotti minerali, sostanze estratte dal sottosuolo o dai fondali marini, i prodotti derivanti dalla agricoltura, dall’allevamento; nell’elenco rientrano anche i rifiuti e gli scarti derivanti da operazioni ivi condotte o gli articoli utilizzati per il recupero di materie prime. 
Rientrano nel trattamento preferenziale i prodotti ottenuti nell’Unione europea esclusivamente da materiali originari. Quando il prodotto finito è composto da più componenti, diventa essenziale assicurare la tracciabilità di ciascun elemento, che deve essere di origine europea. 
Il regime preferenziale si estende anche ai prodotti che utilizzano materiali di Paesi terzi, purché la lavorazione effettuata nell’Unione europea sia sufficiente ai fini del conseguimento dell’origine o rispetti le condizioni stabilite nell’Allegato 3B, che prevede regole di origine specifiche per ciascun prodotto. 
Il testo dell’accordo elenca una serie di lavorazioni marginali, considerate non idonee ai fini del riconoscimento dell’origine preferenziale, con l’obiettivo di evitare che, a seguito di una piccola manipolazione o di un semplice cambio di confezione, i beni prodotti da paesi non rientranti nell’accordo possano beneficiare del trattamento in analisi. 
È previsto, infine, il cumulo bilaterale che permette di considerare materiali originari dell’UE come originari del Mercosur (e viceversa) se incorporati in prodotti fabbricati nella seconda regione, a condizione che non siano state effettuate operazioni insufficienti, quali pulizia, imballaggio, lavaggio o semplice miscelazione. 
Per stabilire correttamente l’origine preferenziale occorre partire dal corretto inquadramento della classificazione doganale del bene esportato e verificare, in relazione alla tipologia di prodotto interessata, la specifica regola di origine prevista dall’allegato 3B dell’accordo. 
I requisiti che la lavorazione deve possedere per acquisire l’origine preferenziali sono determinati secondo i criteri previsti dagli accordi di libero scambio: cambio della classifica doganale, un particolare processo produttivo, un valore o peso minimo di componenti non originari. 
Un ulteriore criterio, di natura funzionale, riguarda il cambio di classificazione doganale: l’attribuzione dell’origine non dipende tanto dalla provenienza geografica delle materie prime quanto dall’esecuzione di una lavorazione determinata e qualificante. L’origine del prodotto è definita dalla realizzazione di una fase produttiva chiave c.d. “Change of Tariff Heading (CHT)”, ossia cambio della voce doganale di almeno 4 cifre. 
Sotto il profilo procedurale, l’accesso ai benefici dell’Accordo richiede l’autocertificazione dell’esportatore. La dichiarazione può essere redatta secondo la normativa della Parte esportatrice oppure da qualsiasi esportatore in caso di spedizioni di valore limitato, costituite da uno o più colli contenenti prodotti originari, purché il valore complessivo non superi la soglia stabilita e i prodotti non siano destinati a fini commerciali. 
L’esportatore che redige la dichiarazione di origine deve poter fornire, su richiesta delle autorità doganali o governative del paese di esportazione, tutti i documenti che dimostrino l’origine preferenziale dei prodotti. La dichiarazione può essere riportata su fattura, bolla di consegna o qualsiasi altro documento che descriva in modo chiaro i prodotti originari, permettendone l’identificazione. 
Il certificato di origine può essere redatto dall’esportatore al momento di esportazione oppure successivamente, purché venga presentato alla Parte importatrice entro due anni dall’importazione dei prodotti cui si riferisce. La dichiarazione ha validità di 12 mesi dalla data di redazione e deve essere consegnata entro tale termine alle autorità doganali della Parte importatrice; può essere accettata anche oltre il termine solo in presenza di circostanze eccezionali. 
I documenti a supporto della dichiarazione possono comprendere prove dirette dei processi effettuati dall’esportatore o dal fornitore per ottenere le merci, documenti che attestino l’origine dei materiali utilizzati rilasciati nell’Unione europea o nel Mercosur e conformi alle leggi e ai regolamenti della Parte interessata, evidenze della lavorazione o trasformazione dei materiali nell’Unione europea o nel Mercosur, se effettuata, anch’esse conformi alle normative lovali, nonché un’attestazione di origine che certifichi il carattere originario. 
L’attestazione dovrà essere conservata per almeno tre anni dalla data di redazione. Lievi discrepanze o errori formali non comportano il rifiuto della dichiarazione, a condizione che non sollevino dubbi sull’origine dei prodotti o che sia possibile verificare la corrispondenza tra dichiarazione prodotti effettivamente presentati. 
Le verifiche delle dichiarazioni di origine saranno effettuate a campione ogni qualvolta le autorità abbiano ragionevoli dubbi sull’autenticità delle attestazioni o sul rispetto degli altri requisiti applicabili 

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