Statuto
Art. 1 - Denominazione e sede
L’Associazione Agenti Raccomandatari Mediatori Marittimi Agenti Aerei (Assagenti) ha sede in Genova, con facoltà del Consiglio di aprire proprie Sezioni Distaccate o Delegazioni in altri centri.
Art. 2 - Oggetto
L’attività istituzionale dell’Associazione non rientra in quelle previste dall’art. 2195 C.C. ed è svolta in via principale ed essenziale per realizzare gli scopi primari indicati nel presente Statuto.
L’Associazione ha lo scopo di rappresentare gli interessi collettivi della categoria nei confronti dell’Autorità e dei terzi, di ogni organo della pubblica amministrazione nazionale, internazionale e sovranazionale, degli Enti Pubblici e Privati, delle Organizzazioni Sindacali, delle altre Associazioni e di coadiuvare gli Associati nella risoluzione di problemi connessi alla loro attività.
L’Associazione ha inoltre il compito di rendere omogenea la comune attività degli Associati, di assumere iniziative tendenti alla difesa delle categorie rappresentate, di intraprendere studi diretti al miglioramento dell’attività dei Soci, promuovendo attività culturali della categoria anche a scopo di addestramento, aggiornamento e perfezionamento, la divulgazione, la pubblicazione, la stampa di carattere informativo contenente studi, ricerche, materiale didattico e tutto quanto connesso direttamente o indirettamente all’espletamento dell’attività associativa ed al conseguimento delle finalità istituzionali dell’Associazione, di comporre e se necessario decidere secondo equità, ad istanza delle parti interessate, le controversie insorgenti tra Associati per mezzo della Camera Arbitrale contemplata dal regolamento accluso al presente Statuto, di fare quant’altro necessario ed opportuno ai fini di cui sopra.
L’Associazione si pone inoltre l’obiettivo di creare occasioni di incontro, organizzare manifestazioni per favorire l’integrazione e la conoscenza reciproca tra gli associati, di divulgare e promuovere sia l’attività associativa che quella dei singoli associati.
L’Associazione riconosce l’importanza del diritto della concorrenza e ne promuove la conoscenza e il rispetto da parte degli associati. A questo riguardo, troverà integrale applicazione il codice di condotta per il rispetto della normativa in materia di concorrenza approvato dal Consiglio dell’Associazione.
L’Associazione non ha scopo di lucro.
Art. 3 - Categorie ammesse
Possono chiedere di far parte dell’Associazione in qualità di Soci Effettivi:
- Ditte o Società che esercitino attività di raccomandazione di navi e unità da diporto per conto terzi e i cui titolari, legali rappresentanti o institori, siano legalmente iscritti negli elenchi tenuti dalle Camere di Commercio;
- Ditte o Società che esercitino attività di mediazione nei contratti di utilizzazione o compravendita di navi e unità da diporto, i cui titolari, legali rappresentanti o institori, siano iscritti nei ruoli di mediatori marittimi delle Camere di Commercio;
- Gli Agenti Aerei;
- Ditte o Società (o sedi secondarie con rappresentanza stabile di Ditte o Società) che esercitino, in via continuativa e prevalente, attività di raccomandazione per conto proprio o di compagnie di navigazione (o aeree) collegate;
- Ditte o Società che esercitino l’ingaggio, l’arruolamento o la gestione equipaggi di navi volandiere e di linea i cui titolari, legali rappresentanti o institori, siano legalmente iscritti nei registri tenuti dalle Camere di Commercio;
- Ditte o Società che, esercitando o meno l’attività di raccomandatario ai sensi della Legge 4/4/1977 n. 135, siano Agenti Generali di Società di Navigazione Marittima o Aerea;
- Ditte o Società che esercitino l’attività di promozione, ricerca e acquisizione di carichi anche se residenti in province non marittime nelle quali le Camere di Commercio non tengano elenchi in base alla Legge 4/4/1977 n. 135.
- Possono chiedere di far parte dell’Associazione, in qualità di Soci Aggregati, le Ditte o Società che esercitano una delle attività di cui al comma precedente, che sono iscritte ad altre Associazioni locali, provinciali o regionali.
- Le domande di ammissione, che debbono contenere la dichiarazione di accettazione dello Statuto, dovranno essere approvate dal Consiglio dell’Associazione a maggioranza di voti (vedi Art. 10).
- L’approvazione del Consiglio è insindacabile e l’eventuale mancato accoglimento non dovrà essere motivato.
Art. 4 - Requisiti degli Associati
Saranno ammesse a far parte dell’Associazione le Ditte o Società esercenti continuativamente le attività elencate nel precedente Art. 3. Gli aspiranti all’ammissione si impegnano a fornire, ove richiesti, tutte le notizie e i dati che il Consiglio riterrà necessari. Ad ogni Associato verrà consegnato un certificato attestante la Sua iscrizione all’Associazione, documento che egli si impegna a restituire qualora, per qualsiasi causa, venisse a cessare la sua appartenenza alla medesima. E’ pure data facoltà all’Associato di fregiare la propria carta da lettere dell’emblema dell’Associazione.
L’Associato può essere escluso dall’Associazione con deliberazione insindacabile del Consiglio per grave inadempienza statutaria, incompatibilità, indegnità o morosità nel pagamento dei contributi associativi prolungatesi per oltre 12 mesi.
Art. 5 - Organi dell’Associazione
Gli organi dell’Associazione sono:
- L’Assemblea
- Il Consiglio
- Il Presidente
- I Vice Presidenti
- Il Comitato Esecutivo
- Il Collegio dei Revisori dei Conti
- La Camera Arbitrale
Art. 6 - L’Assemblea
Il Presidente, su delibera del Consiglio, dovrà convocare almeno una volta all’anno l’Assemblea per l’approvazione del bilancio.
L’Assemblea dovrà anche essere convocata ogni qualvolta ne sia presentata al Presidente richiesta scritta di almeno un quinto del numero totale dei Soci. Le convocazioni dovranno farsi con dieci giorni di preavviso a mezzo invito personale ai Soci: questo termine, in caso di urgenza, può essere abbreviato.
All’Assemblea partecipano anche i Soci Aggregati senza diritto di voto.
A ciascun Socio Effettivo compete un voto; sono ammesse le deleghe ad altri Soci Effettivi, però ogni Socio potrà avere non più di due deleghe.
Le Assemblee si intendono valide in seconda convocazione qualunque sia il numero dei partecipanti un’ora dopo il termine fissato per l’Assemblea di prima convocazione.
Tuttavia, in materia di modifiche dello Statuto o di scioglimento dell’Associazione, è richiesto l’intervento di tanti Soci Effettivi rappresentanti almeno i due terzi dei voti spettanti complessivamente a tutti i Soci Effettivi.
Art. 7 - Funzioni dell’Assemblea
L’Assemblea delibera sulla relazione annuale del Consiglio, sul bilancio, elegge 16 membri del Consiglio, 3 Revisori dei conti, 5 membri della Camera Arbitrale, delibera sulle modifiche allo Statuto ed ai Regolamenti dalla stessa approvati, nonché su qualsiasi altro argomento posto all’ordine del giorno.
Le votazioni dell’Assemblea in materia di nomine devono farsi per schede segrete. Ogni socio ha diritto ad un voto.
Art. 8 - Consiglio
Il Consiglio che amministra l’Associazione è composto come segue:
- sette Consiglieri scelti dall’Assemblea tra i titolari, legali rappresentanti, institori o componenti del Consiglio di Amministrazione all’uopo delegati di Ditte o Società esercitanti prevalentemente le attività indicate all’art. 3, lettera a) - navi di linea - e le lettere c), f), g);
- cinque Consiglieri scelti dall’Assemblea tra i titolari, legali rappresentanti, institori o componenti del Consiglio di Amministrazione all’uopo delegati di Ditte o Società esercitanti prevalentemente le attività indicate all’art. 3, lettera a) - navi volandiere e da diporto - e lettera e);
- quattro Consiglieri scelti dall’Assemblea tra i titolari, legali rappresentanti, institori o componenti del Consiglio di Amministrazione all’uopo delegati di Ditte o Società esercitanti prevalentemente le attività indicate all’art. 3, lettera b).
Tale composizione può essere variata dall’Assemblea ove si verifichino nel tempo variazioni nella proporzione numerica e/o contributiva tra le diverse categorie di aziende associate.
Fa parte di diritto del Consiglio il Presidente uscente nonché il Presidente del Gruppo Giovani.
Il Consiglio elegge il Presidente - che può essere scelto anche al di fuori della categoria -, i Vice Presidenti, scelti tra i suoi componenti, e ratifica le nomine dei Membri del Comitato Esecutivo.
Dopo l’elezione del Presidente e dei Vice Presidenti, il Consiglio, su proposta del Presidente, potrà nominare altri tre Consiglieri, se il Presidente è stato scelto tra i suoi componenti, oppure soltanto due se tale scelta è avvenuta fuori dal Consiglio.
Il Consiglio, così integrato, ha inoltre la facoltà di nominare in soprannumero e senza diritto di voto, un altro Consigliere per affidargli speciali incarichi di rappresentanza e consulenza.
Il Consiglio dura in carica due anni ed i Consiglieri sono rieleggibili.
Se durante il biennio venisse a cessare dalla carica qualche Consigliere, il Consiglio ha facoltà di provvedere alla propria integrazione con la nomina del primo dei non eletti della rispettiva categoria. I Consiglieri così nominati restano in carica sino al successivo rinnovo delle cariche sociali.
Art. 9 - Funzioni del Consiglio
Il Consiglio ha il compito:
- di curare il raggiungimento dei fini statutari, in armonia con le deliberazioni dell’Assemblea;
- di deliberare circa le ammissioni di nuovi Soci;
- di nominare il Presidente, i Vice Presidenti nonché di ratificare la nomina del Comitato Esecutivo;
- di nominare o designare i rappresentanti dell’Associazione in tutti gli enti od organi in cui tale rappresentanza sia prevista da leggi o regolamenti o sia richiesta od ammessa od opportuna;
- di deliberare sul bilancio dell’Associazione da presentare all’Assemblea;
- di deliberare su ogni oggetto che sia sottoposto al suo esame dal Comitato Esecutivo;
ed ha inoltre la facoltà di riconoscere rimborsi spese a favore del Presidente e/o di Consiglieri ai quali vengono affidati incarichi speciali.
Art. 10 - Convocazione e deliberazioni del Consiglio
Il Consiglio si riunisce quando il Presidente lo ritiene necessario, oppure quando almeno un quinto dei suoi Membri ne faccia domanda, ma in ogni caso almeno ogni due mesi.
La convocazione è fatta a mezzo di avviso scritto da inviarsi cinque giorni prima dell’adunanza o anche, nei casi di particolare urgenza, a mezzo telefono, fax o e-mail.
Per deliberare validamente è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei Membri del Consiglio. Ogni Membro del Consiglio ha un solo voto, con facoltà, in caso di impedimento, di delegare altro Membro del Consiglio: non è ammessa più di una delega.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti. In caso di parità di voti, il voto del Presidente avrà valore decisivo. Il Consiglio dovrà decidere sulle nuove ammissioni e convalidare le eventuali decisioni prese dal Presidente o dal Comitato Esecutivo in via d’urgenza e deliberare su ogni questione posta all’ordine del giorno.
I componenti del Consiglio, assenti senza giustificazione di legittimo impedimento a più di tre riunioni consecutive, possono essere dichiarati decaduti dalla carica con delibera del Consiglio e, in tal caso, il Consiglio stesso provvede a sostituirli fino alla prossima elezione delle cariche sociali.
Art. 11 - Deliberazioni del Consiglio
Le deliberazioni che riguardano questioni di interesse generale prese dal Consiglio a maggioranza di voti sono obbligatorie per tutti gli associati.
Art. 12 - Il Presidente
L’Associazione è presieduta da un Presidente, che è pure Presidente del Consiglio e del Comitato Esecutivo, di cui fa parte ad ogni effetto. Il Presidente è eletto dal Consiglio.
Sarà dichiarato eletto Presidente il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti col minimo della metà più uno dei voti rappresentati dai Membri presenti alla riunione di Consiglio.
Il Presidente resta in carica due anni e non può essere eletto per più di due mandati qualora siano consecutivi.
Art. 13 - Attribuzioni del Presidente
Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione; egli presiede l’Assemblea, il Consiglio e il Comitato Esecutivo; cura l’esecuzione delle deliberazioni regolarmente assunte dagli organi associativi, riferisce al Consiglio sull’andamento dell’Associazione; può prendere, in caso d’urgenza, i provvedimenti spettanti al Consiglio o al Comitato Esecutivo, salvo riferirne agli stessi alla prima riunione; rappresenta l’Associazione nei confronti dei terzi ed attua in concreto, nel limite delle direttive impartite dagli organi collegiali, l’attività dell’Associazione.
Il Presidente nomina i Membri del Consiglio componenti il Comitato Esecutivo scelti tra componenti del Consiglio stesso; tale nomina diviene effettiva dopo la ratifica del Consiglio. Al Presidente è inoltre delegata l’organizzazione gestionale interna dell’Associazione e la supervisione sull’attività del Segretario.
Egli può decidere sull’assunzione o licenziamento di personale dipendente stabilendone mansioni e retribuzioni e su quanto necessario per lo svolgimento dell’attività ordinaria, riferendone agli organi collegiali nel corso della prima riunione.
Art. 14 - I Vice Presidenti
I Vice Presidenti, in numero da tre a cinque, sono eletti dal Consiglio ed esercitano le funzioni ad essi delegate dal Presidente con particolare riferimento alle categorie associate di relativa appartenenza.
Art. 15 - Comitato Esecutivo
Il Comitato Esecutivo è composto di diritto dal Presidente, dai Vice Presidenti e da un numero di Membri del Consiglio non superiore a cinque nominati dal Presidente, sentite le categorie interessate e ratificati dal Consiglio.
La composizione del Comitato Esecutivo dovrà tenere conto della struttura rappresentativa del Consiglio e tendere, nei limiti del possibile, a permettere una rappresentanza proporzionale delle Aziende Associate.
Il Comitato Esecutivo è presieduto dal Presidente dell’Associazione.
I componenti del Comitato Esecutivo decadono dalla carica con la cessazione del Consiglio che ha provveduto alla loro nomina.
Art. 16 - Attribuzioni del Comitato Esecutivo
Il Comitato Esecutivo ha il compito, oltreché di adempiere a tutte le attribuzioni ad esso delegate dal Consiglio, di curare il conseguimento dei fini sociali in armonia con le deliberazioni degli Organi dell’Associazione.
E’ incaricato inoltre sulla base delle direttive impartite dall’Assemblea e dal Consiglio di stabilire l’indirizzo della politica associativa nell’espletamento dell’attività dell’Associazione.
Il Comitato Esecutivo può inoltre nominare commissioni interne dell’Associazione per lo studio e l’esame di problematiche connesse all’attività degli associati determinandone il numero dei componenti. I Membri delle commissioni potranno anche essere scelti tra estranei al Consiglio salvo il Presidente che dovrà sempre essere un Membro del Comitato Esecutivo e che dovrà riferire dell’operato della commissione almeno una volta per semestre al Comitato Esecutivo.
Esso si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario, od a richiesta di almeno tre dei propri componenti.
La convocazione è fatta dal Presidente per iscritto almeno cinque giorni prima dell’adunanza o anche, in casi di particolare urgenza a mezzo telefono, fax o e-mail.
Le adunanze sono valide quando vi intervengano almeno la metà più uno dei componenti e le decisioni sono prese a maggioranza di voti, da annotarsi su apposito verbale.
Più di tre assenze consecutive alle riunioni, senza giustificazione di legittimo impedimento, sono per i Membri elettivi causa di decadenza dalla carica, ed alla sostituzione relativa provvede il Consiglio.
I Membri così nominati restano in carica fino alla cessazione del Consiglio che ha provveduto alla loro nomina.
Le deliberazioni del Comitato Esecutivo dovranno essere rese note in sede di successivo Consiglio per ratifica, ove necessario.
Art. 17 - Attribuzioni del Segretario
Il Segretario è responsabile dell’organizzazione e coordinamento dell’attività dell’Associazione. Esso cura l’attuazione delle deliberazioni assunte dagli organi collegiali e svolge le altre attività assegnategli con delega del Presidente.
Può essere delegato a partecipare anche in rappresentanza dell’Associazione a tutti i Comitati e/o Commissioni indette dall’Autorità marittima in merito alle tariffe o regolamenti portuali attinenti l’attività del porto, informando Presidente e Associati; promuovendo contatti con Autorità marittime o camerali per quanto inerente al traffico del porto e le sue espressioni; coadiuva il Presidente nella stesura delle relazioni associative e negli interventi pubblici della categoria; informa gli Associati sull’attività dell’Associazione, raccoglie e circolarizza il materiale di interesse degli associati.
Partecipa alle riunioni di tutte le Commissioni interne dell’Associazione, alla vita sindacale degli associati e li assiste nelle conflittualità inerenti la mobilità aziendale ed il licenziamento del personale.
Svolge inoltre la funzione di Segretario dell’Assemblea, del Consiglio e del Comitato Esecutivo (redigendo i relativi verbali) ed è incaricato di riferire al Presidente sugli argomenti da porre all’ordine del giorno delle riunioni degli stessi. Cura inoltre la gestione amministrativa dell’Associazione.
Art. 18 - Revisori dei Conti
Il Collegio dei Revisori dei conti, nominato dall’Assemblea, è composto di 3 Membri eletti tra i titolari o contitolari o amministratori o dirigenti con pieni poteri o responsabili amministrativi delle aziende associate.
Essi durano in carica due anni e sono rieleggibili. Se durante il biennio venisse a cessare dalla carica qualche revisore, il Consiglio ha facoltà di provvedere alla sua integrazione con la nomina del primo dei non eletti. I revisori così nominati restano in carica sino al successivo rinnovo delle cariche sociali.
Art. 19 - Gruppo Giovani
In seno all’Associazione è costituito il Gruppo Giovani Agenti Raccomandatari Mediatori Marittimi.
Il Gruppo provvederà a darsi un proprio regolamento che sarà sottoposto all’approvazione del Consiglio e potrà assumere le iniziative di sua competenza nell’ambito degli indirizzi generali dell’Associazione.
In seno al Consiglio il Gruppo sarà rappresentato dal suo Presidente.
Art. 20 - Contributi associativi
I contributi associativi, che sono determinati di anno in anno dal Consiglio, sono costituiti dalle quote sociali e dalle altre contribuzioni commisurate alle attività proprie degli associati.
La quota sociale annua dovrà essere versata entro il 31 gennaio dell’anno di riferimento.
I nuovi Soci dovranno versare una quota di ammissione, a fondo perduto, fissata dal Consiglio.
Art. 21 - Intrasmissibilità delle quote associative
Le quote e/o contributi associativi sono intrasmissibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e sono fissi nel loro valore nominale originario e, quindi, non rivalutabili nonostante l’eventuale perdita di valore della moneta nel tempo.
La perdita della qualità di socio, che non sia dovuta a decesso, non comporta la restituzione delle quote e/o dei contributi associativi.
Art. 22 - Bilancio annuale
Gli esercizi dell’Associazione chiudono il 31 Dicembre di ogni anno.
L’Associazione ha obbligo di redigere il bilancio annuale (rendiconto economico e finanziario) da sottoporre all’approvazione dell’assemblea nei sei mesi dalla chiusura dell’esercizio.
Art. 23 - Divieto di distribuzione di utili
E’ fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
Art. 24 - Devoluzione del patrimonio
E’ fatto obbligo di devolvere il patrimonio dell’Associazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Art. 25 - Clausola Arbitrale
Le controversie che sorgessero tra i soci in relazione all’esercizio dell’attività considerata all’art. 3 di questo Statuto, ad istanza delle parti interessate, saranno deferite alla Camera Arbitrale, appositamente istituita, il cui Regolamento forma parte integrante del presente Statuto. I soci che abbiano accettato di rimettere la controversia fra essi insorta alla Camera Arbitrale sono obbligati ad accettare la decisione degli Arbitri; la mancata spontanea esecuzione del lodo di prima istanza non appellato e del lodo di appello comporta la sanzione prevista nell’ultimo comma dell’art. 4 del presente Statuto, restando libera la parte vittoriosa di far valere nei modi di legge il diritto riconosciuto a suo favore dal lodo stesso.