Applicazione dell’IVA ai servizi di locazione finanziaria di imbarcazioni da diporto
Rubrica a cura dello Studio Legale Lovisolo & Partners, Genova - www.lovislex.it - info@lovislex.it
Con Risposta ad interpello n. 159/2025
l’Agenzia delle Entrate ha delineato la corretta applicazione dell'IVA ai
servizi di locazione finanziaria delle imbarcazioni da diporto con particolare
riferimento all’ipotesi di utilizzo dei beni al di fuori dell'Unione Europea.
Nel
caso oggetto di esame, un contribuente aveva stipulato un contratto di leasing nautico “non a breve termine”
per un’imbarcazione da diporto ad esclusivo uso privato.
L’imbarcazione era stata messa a disposizione da un soggetto stabilito in Italia ed al fine di avvalersi della non imponibilità IVA (ai sensi degli articoli 7-sexies e 8-bis del D.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633), il contribuente aveva tempestivamente predisposto la dichiarazione di utilizzo dei servizi di locazione in territorio UE, quella relativa alle imbarcazioni da diporto nonché di navigazione in alto mare.
A tal fine, l'imbarcazione era stata dotata di un sistema di navigazione satellitare (A.I.S.) ed era stata registrata nell'archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN). Inoltre, il contribuente aveva istituito un registro vidimato da un Notaio per annotare tutti gli spostamenti dell'imbarcazione, con particolare riferimento agli spostamenti in acque extra-UE.
L'imbarcazione, infine, aveva il suo ricovero abituale in un Paese extraunionale.
In tale contesto, il contribuente ha proposto all’Amministrazione finanziaria tre quesiti. In particolare, ha chiesto conferma che la documentazione e i sistemi di tracciamento adottati (quindi, il registro vidimato, i dati A.I.S., l’Astrapaging, il giornale di bordo, la documentazione di ormeggio e le fotografie digitali) siano idonei a dimostrare l'utilizzo extra-UE dell'imbarcazione.
Inoltre, il contribuente ha richiesto di sapere se è corretta la modalità di calcolo dei periodi di navigazione in acque territoriali UE ed extra-UE per quanto specificamente attiene le frazioni di giorno così come se la maggior parte dell'utilizzo settimanale fuori dall'UE renda l'intera settimana non imponibile ai fini IVA.
Infine, il contribuente ha chiesto se, ai fini del calcolo dell’Imposta sul Valore Aggiunto, sia possibile considerare le settimane a partire dal 24 luglio 2024, data in cui l’imbarcazione è diventata legalmente utilizzabile con l'ottenimento del codice identificativo univoco di della stazione radio utilizzata sulla nave (codice M.M.S.I.).
Nel merito del primo quesito, l'Agenzia delle Entrate ha rinviato al Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate n. 341339 del 29 ottobre 2020, con il quale aveva già individuato i mezzi idonei a dimostrare l'effettiva fruizione e utilizzo del servizio fuori dall'Unione Europea.
Il Provvedimento, ricorda l’Amministrazione finanziaria, stabilisce un onere probatorio “minimo”, lasciando al contribuente la facoltà di esibire mezzi di prova ulteriori e più precisi. Tra i mezzi idonei, in ogni caso, sono annoverati il contratto di locazione, i dati del giornale di navigazione o un registro vidimato e almeno uno tra: dati da sistemi di navigazione satellitare (es. A.I.S.), fotografie digitali del punto nave (almeno due a settimana) o documentazione di ormeggio in porti extra-UE.
Quanto al calcolo dell’IVA, l'Agenzia ha chiarito che la quota di esclusione dall’IVA del canone annuo di leasing si determina a consuntivo e quindi alla fine di ciascun anno solare. Il calcolo si basa sulla percentuale risultante da una frazione: al numeratore, le settimane in cui l'imbarcazione ha oltrepassato le acque territoriali unionali; al denominatore, le sole settimane in cui l'imbarcazione ha effettivamente navigato, intendendo gli spostamenti tra porti (esclusi quelli per motivi tecnici).
Di conseguenza, l’Amministrazione finanziaria osserva che se il contribuente prova di aver compiuto, nella stessa settimana, due spostamenti in acque internazionali, siffatta settimana può essere inserita nel numeratore del calcolo.
In tale contesto, l’Agenzia delle Entrate specifica anche che la nozione di “utilizzo” include non solo la navigazione ma anche la sosta dell'unità nel luogo di ricovero abituale per scelta del locatario, a meno che non si tratti di sosta in cantiere per manutenzione o motivi tecnici che impediscono la fruizione.
Infine, l’Ufficio ha chiarito che ai fini del calcolo dell'IVA si possono considerare le settimane a partire dalla data in cui l'imbarcazione è diventata effettivamente e legalmente utilizzabile con l'ottenimento del codice M.M.S.I.