Concessioni Balneari: proroghe illegittime a prescindere dalla scarsità delle risorse
Rubrica a cura dello Studio Legale Cuocolo, Genova - www.cuocolo.it - studio@cuocolo.it
Con tre recentissime sentenze, pubblicate il 20 maggio 2024, il Consiglio di Stato ha nuovamente statuito l’obbligo di gara in materia di concessioni balneari.
Con l’avvicinarsi della scadenza delle suddette concessioni, fissata dalla Legge 118/2022 al 31 dicembre 2023 – termine poi differito di un anno dalla Legge 14/2023 (legge di conversione del Decreto Milleproroghe) -, si è acceso il dibattito sulla legittimità di siffatta statuizione sotto il profilo della compatibilità con il diritto sovranazionale.
La Direttiva 2006/123/CE (cd. Direttiva Bolkestein), all’art. 12, sancisce, nel caso in cui il numero di autorizzazioni disponibili per una determinata attività siano limitate a causa della “scarsità di risorse naturali” o delle capacità tecniche utilizzabili, il dovere in capo agli Stati di indire gara pubblica – con adeguata pubblicità e in conformità ai principi di imparzialità e trasparenza - per l’affidamento delle concessioni che dovranno avere durata limitata e senza possibilità di rinnovo automatico.
È sull’applicabilità
della legge 118/2022 che si è aperto il dibattito, con particolare riferimento
al requisito della “scarsità delle risorse”. Si riteneva che, qualora la
scarsità delle risorse territoriali delle coste italiane fosse stata
confermata, la normativa in oggetto non avrebbe presentato alcun difetto di
applicabilità, ed anzi si sarebbe posta in perfetta armonia con il diritto
sovranazionale. Diversamente, se si fosse ritenuto insussistente il requisito
della scarsità, la disciplina si sarebbe dovuta ritenere inconferente al dato
fattuale e, di conseguenza, non applicabile al caso delle concessioni balneari,
facendo pertanto tornare in auge la disapplicata disposizione cui all’articolo
1, commi 682-683, della Legge 145/2018, che prevedeva un generico rinnovo fino
al dicembre 2033 e sul quale le società balneari riponevano fiducia.
Proprio riguardo a tale
profilo il Consiglio di Stato nella sentenza pubblicata il 30 aprile 2024, n.
3940/2024, ha espressamente statuito che: “la risorsa è sicuramente scarsa,
come questo Consiglio di Stato ha già chiarito nella medesima pronuncia
dell’Adunanza plenaria sopra citata [Adunanza Plenaria n. 17/2021]”.
È quindi pacifico
l’orientamento giurisprudenziale che conferma la sussistenza del requisito e
ribadisce l’illegittimità della proroga prevista fino al 2033 così come
disposta dalla L. 145/2018.
Dunque, in linea con i
precedenti pronunciamenti, il Consiglio di Stato nelle sentenze pubblicate lo
scorso 20 maggio nn. 4479, 4480 e 4481 ha statuito che: “tutte le proroghe delle concessioni demaniali
marittime per finalità turistico-ricreative […] sono illegittime e [tutte
le disposizioni in tal senso] devono essere disapplicate dalle
amministrazioni di ogni livello, anche comunale, imponendosi […] l’indizione
di una trasparente, imparziale e non discriminata procedura selettiva.”. La
ragione si fonda sull’incompatibilità con il diritto europeo di
un’indiscriminata e generalizzata previsione di proroga delle concessioni.
Tuttavia, la dibattuta questione sulla sussistenza o meno del requisito
della scarsità della risorsa non è stata ritenuta dirimente per la determinazione
dell’illegittimità delle proroghe; secondo il Collegio, infatti, la necessaria
disapplicazione della normativa nazionale in materia di proroga: “si impone
prima e a prescindere dall’esame della questione della scarsità delle risorse, […],
in quanto, anche qualora si dimostrasse che in alcuni casi specifici non vi sia
scarsità delle risorse naturali, le suddette disposizioni, essendo di natura
generale e assoluta, paralizzano senza giustificazione […] e precludono in
assoluto lo svolgimento delle gare”. A tal guisa, viene evidenziato nel
merito che, indipendentemente dalla scarsità della risorsa, lo svolgimento
delle gare sarebbe comunque imposto dal doveroso rispetto dei principi -
europei e nazionali - di concorrenza e di libertà di stabilimento sanciti dalla
Direttiva Bolkestein, dall’art. 49 TFUE e dalla L.118/2022.
La stagione balneare è alle porte, e per
quest’estate verranno mantenute le concessioni, tuttavia, il monito del
Consiglio di Stato è granitico: è necessario procedere all’indizione di gare ad
evidenza pubblica il prima possibile.