Esenzione IVA, imbarcazioni da diporto e trasferimento di residenza
29/05/2026
Rubrica a cura dello Studio Legale Lovisolo & Partners, Genova - www.lovislex.it - info@lovislex.it
Con la risposta ad interpello n. 105/2026, l’Agenzia delle entrate si è pronunciata sulla corretta determinazione del regime di esenzione dell’IVA all’importazione, relativa a beni personali, fornendo significativi chiarimenti sull’applicabilità di tale regime ad un’imbarcazione da diporto.
Il caso esaminato riguardava un contribuente fiscalmente residente nel Regno Unito intenzionato a trasferire la propria residenza in Italia nel corso del 2026 aderendo al regime dei neo-residenti previsto dall’articolo 24-bis del TUIR.
L’istante riferiva di aver acquistato da oltre sei mesi, per il tramite di una struttura societaria costituita da una limited partnership con sede nell’Isola di Man (nella quale deteneva una partecipazione superiore al 99,99%), un’imbarcazione da diporto battente bandiera della stessa Isola di Man, utilizzata esclusivamente per fini privati e senza alcuno sfruttamento economico.
Il contribuente chiedeva pertanto se fosse possibile introdurre l’unità in Italia in regime di esenzione dall’IVA e in franchigia dai dazi doganali ai sensi della Direttiva 2009/132/CE, del Regolamento n. 918/83 e del Regolamento n. 1186/2009, ritenendo pienamente integrati i requisiti del possesso e dell’utilizzo semestrale nel luogo di precedente residenza.
L’Amministrazione finanziaria, intervenendo in merito alla sola imposta sul valore aggiunto, ha chiarito che l’esenzione per le importazioni definitive di beni personali a seguito di trasferimento della residenza da un Paese terzo è governata dagli articoli 3 e 4 della Direttiva 2009/132/CE. Tra tali beni rientrano espressamente le imbarcazioni da diporto.
Nonostante la mancanza di una specifica norma nazionale di recepimento della citata direttiva, l’Ufficio ha confermato la diretta efficacia delle disposizioni unionali laddove incondizionate e precise, nonché la sostanziale continuità con la previgente Direttiva 83/181/CEE e con il D.M. n. 489/1997.
Nel merito dei requisiti previsti dall’articolo 4 della Direttiva, l’Amministrazione finanziaria si è soffermata innanzitutto sulla condizione del “possesso” dei beni personali. Richiamando l’orientamento della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, l’Ufficio ha ribadito che per possesso deve intendersi la disponibilità economica dei beni, ovvero l’effettivo controllo esercitato su di essi, indipendentemente dalla proprietà formale.
Nel caso di specie, poiché l’imbarcazione è stata acquistata tramite un veicolo societario interamente riconducibile all’istante ed è stata da lui esclusivamente utilizzata, l’Agenzia delle entrate ha ritenuto che tale condizione potesse considerarsi, in linea di principio, soddisfatta.
Per quanto concerne l’ulteriore requisito dell’utilizzo nel “luogo” di precedente residenza, l’Agenzia ha statuito che la registrazione dell’imbarcazione nell’Isola di Man, anziché nel Regno Unito, non osta al riconoscimento del beneficio fiscale. Il Customs and Excise Agreement del 1979 prevede infatti che l’Isola di Man e il Regno Unito formino un unico territorio ai fini doganali e IVA. Tale circostanza consente di ricondurre la fattispecie nei “casi particolari” di esenzione dal pagamento dell’Imposta all’importazione, previsti dall’articolo 4 della Direttiva 2009/132/CE.
Allo stesso modo, l’Amministrazione finanziaria ha ritenuto che non osti all’agevolazione de qua l’eventuale utilizzo dell’imbarcazione nelle acque di un Paese terzo, dovendosi anch’esso ricondurre nell’alveo dei sopra menzionati casi particolari.
In conclusione, l’Agenzia delle entrate ha affermato che, al ricorrere di tutti i presupposti di fatto e di diritto previsti dalla disciplina comunitaria, l’importazione definitiva dell’imbarcazione in Italia in occasione del trasferimento di residenza possa beneficiare dell’esenzione ai fini IVA.
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