Esportatore Autorizzato A.TR.: una svolta per il commercio tra UE e Turchia

29/07/2026
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Con la circolare 16 giugno 2026 n. 15/D, l’Agenzia delle dogane ha fornito nuove indicazioni sulla procedura semplificata di rilascio delle certificazioni A.TR.,  il documento doganale che attesta la posizione di libera pratica delle merci nell’ambito dell’unione doganale UE-Turchia. Può presentare domanda per il rilascio del certificato di esportatore autorizzato A.TR. esclusivamente colui che riveste la qualifica di “esportatore”, ossia la persona stabilita nel territorio dell’Unione che ha il potere, al momento dell’accettazione della dichiarazione doganale, di decidere l’invio della merce fuori dal territorio doganale dell’Unione. Fuori da tale nozione, vi sono soggetti che svolgono attività di logistica e di assistenza doganale: spedizionieri, doganalisti, vettori e case di spedizione. 
L’istante deve effettuare, inoltre, frequentemente spedizioni per le quali possono essere rilasciati certificati di circolazione delle merci A.TR. e offrire tutte le  garanzie necessarie per il controllo del carattere delle merci. 
La domanda deve essere redatta compilando il modello ufficiale messo a disposizione dall’Agenzia delle dogane, firmato digitalmente dal legale rappresentante e inviato tramite PEC all’Ufficio ADM territorialmente competente. Il procedimento deve concludersi entro e, non oltre, 120 giorni dalla data di presentazione della domanda. Una volta rilasciata, l’autorizzazione ha validità illimitata. L’acquisizione di questo status consente all’esportatore di attestare autonomamente l’origine preferenziale delle merci, senza certificato EUR.1 o EUR-MED. Le nuove disposizioni sono in vigore dal 1° luglio 2026, con un periodo transitorio fino al 1° gennaio 2027 per l’adeguamento dei provvedimenti da parte degli Uffici delle dogane. 

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