La nuova BIMCO Biofuel Clause for Time Charter Parties

29/06/2026
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  Rubrica a cura dello Studio Legale Mordiglia, Genova-Milano - www.mordiglia.it -mail@mordiglia.it 
 
Nel giugno 2026, BIMCO ha pubblicato una nuova clausola sui biocarburanti da inserire nei time charter-parties. 
L’utilizzo di biocarburanti nei contratti di noleggio è complesso, e spesso solleva criticità legate alla qualità del combustibile, alla compatibilità con i motori e alla ripartizione delle responsabilità tra armatore e noleggiatore. 
La nuova clausola fornisce delle possibili soluzioni a tali questioni, con lo scopo di incentivare la transizione del settore marittimo verso combustibili a basse emissioni di carbonio. 

Diritto dei noleggiatori di fornire biocarburanti dotati delle prescritte caratteristiche 
La clausola prevede innanzitutto che i noleggiatori abbiano diritto di fornire biocarburante alla nave, a condizione che il combustibile soddisfi gli standard ISO richiamati dalla clausola stessa, o che la componente di origine biologica non superi, in ogni caso, una percentuale volumetrica concordata tra le parti. 
I noleggiatori possono anche proporre l’utilizzo di biocarburanti non conformi agli standard indicati: in tal caso, tuttavia, sarà necessario un consenso scritto dell’armatore, il quale potrà anche richiedere di effettuare analisi sul combustibile proposto, per assicurarsi che sia conforme ai requisiti normativi e che sia idoneo all’utilizzo con lo specifico motore installato sulla nave. 

Obblighi e responsabilità dei noleggiator
Innanzitutto, i noleggiatori dovranno fornire agli armatori un ragionevole preavviso della loro intenzione di fornire biocarburante, specificandone il tipo e la quantità. 
Come anticipato, dovranno poi assicurarsi di utilizzare biocarburanti dotati delle prescritte specifiche e qualità, e saranno responsabili per ogni perdita, danno, ritardo o costo derivante da una violazione ti tali requisiti. 
I costi di pulizia dei serbatoi necessari per consentire l’utilizzo dei biocarburanti sono anch’essi posti a carico dei noleggiatori, qualora ragionevolmente necessari. 

Obblighi e responsabilità dell’armatore 
L’armatore dovrà garantire che la nave sia adeguatamente equipaggiata e certificata per l’utilizzo dei biocarburanti, e che l’equipaggio sia opportunamente formato per gestirli in sicurezza. 
Dovrà altresì assicurare che i biocarburanti di diverse qualità, specifiche e/o lotti siano mantenuti separati in serbatoi distinti. 

Differenza di prestazioni e consumi rispetto ai combustibili convenzionali 
La clausola riconosce che i biocarburanti possono differire dai combustibili convenzionali in termini di contenuto energetico e caratteristiche di combustione, con possibili effetti su velocità, consumi e prestazioni complessive della nave. 
Di conseguenza, disciplina le modalità con cui tali differenze devono essere gestite contrattualmente. 
In particolare, prevede possibili aggiustamenti calcolati su fattori percentuali concordati tra le parti, o mediante formule fondate sul potere calorifico inferiore (LCV) del biocarburante rispetto al combustibile tradizionale. 
Analogamente, qualora il biocarburante non dovesse essere consumato entro un periodo concordato, l’armatore potrà richiederne l’analisi a spese dei noleggiatori: qualora il combustibile risulti ancora conforme, dovrà essere utilizzato entro 30 giorni o il diverso periodo stabilito dalle parti. Qualora invece il biocarburante non fosse più idoneo all’utilizzo sulla nave, i noleggiatori dovranno di regola sopportare i relativi costi di sbarco e ogni danno che ne consegua. 

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