Nuove indicazioni dall’Agenzia delle dogane per il vincolo al regime di ammissione temporanea

25/05/2026
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Con la circolare n. 11/D del 14 maggio 2026, l'Agenzia delle Dogane ha chiarito le modalità per vincolare al regime di ammissione temporanea (A.T.) un’unità da diporto immatricolata in Paesi terzi e adibita a uso privato, stabilendo che il semplice ingresso nelle acque territoriali di uno Stato membro (entro le 12 miglia marine dalla costa) è sufficiente per vincolare il bene al regime di ammissione temporanea (art. 141, par. 1, lett. d, Reg. UE 2446/2015). Gli operatori possono tuttavia scegliere di ricorrere alla dichiarazione verbale tramite il formulario 71-01 RD, strumento che si rivela fondamentale per documentare con certezza la data di arrivo e consentire il corretto calcolo del periodo massimo di permanenza di 18 mesi (articolo 217 RD). 
In assenza di tale formalizzazione, l'onere di provare il momento d’ingresso dell’imbarcazione nelle acque UE ricade interamente sul titolare del regime, che potrà avvalersi di qualsiasi documento idoneo allo scopo. 
L'appuramento del regime avviene, invece, con l'uscita dal territorio unionale, dimostrabile tramite sistemi A.I.S. (Automatic Identification System), oppure con la documentazione di approdo in porti di Paesi terzi, di bunkeraggi effettuati all'estero o tramite annotazioni sul diario di bordo. 
Chiarimenti intervengono anche in merito al coordinamento tra il vincolo al regime di ammissione temporanea e perfezionamento attivo. Se nel corso di alcune lavorazioni è necessario effettuare modifiche strutturali dell’imbarcazione, per le quali non è più possibile mantenere la nave in A.T., è possibile, infatti, mutare tale regime in un perfezionamento attivo (art. 256 e ss. Cdu). 
In tali occasioni, la circolare n. 20/2022 specifica che il calcolo dei 18 mesi resta sospeso per il periodo in cui il bene è vincolato al regime di perfezionamento. La circolare n. 11/2026 chiarisce però che tale sospensione opera soltanto quando il bene è vincolato ai diversi regimi dal medesimo soggetto e per la medesima finalità (uso privato). 
Restano dubbi relativi ai casi in cui intervenga un T.O.R.O. (Transfer of Rights and Obligations), un documento che trasferisce alcuni diritti e obblighi specifici, ma non la titolarità del regime di ammissione temporanea. In sua presenza, infatti, alcuni uffici doganali sospendono il termine, altri no, generando una disomogeneità applicativa. 
Per le imbarcazioni impiegate a uso commerciale, la circolare introduce un importante principio operativo. Lo yacht extra-UE che entra nelle acque unionali in assenza di contratto commerciale può beneficiare dell’ammissione temporanea per uso privato, ma se successivamente viene destinato a utilizzo commerciale mediante contratto a titolo oneroso (per es. noleggio), non è ammessa la semplice conversione del regime. 
In tali ipotesi, l’imbarcazione deve uscire dal territorio UE, chiudendo il regime in corso, e rientrare con un nuovo vincolo al regime di ammissione temporanea per uso commerciale e la presentazione del modulo 71-01, corredata del relativo contratto, è obbligatoria. Occorre, inoltre, annotare le attività svolte nel diario di bordo o in apposito registro doganale. 
Al termine degli interventi, l’imbarcazione deve riprendere l’attività commerciale prevista per poter continuare a beneficiare del regime di ammissione temporanea. 
Un ultimo appunto riguarda la prestazione di una garanzia, non dovuta in caso di vincolo al regime di A.T. Diversamente, questa è necessaria in ipotesi di vincolo al regime di perfezionamento attivo, salvo i casi di esonero, con applicazione delle ulteriori formalità previste per le attività di refitting. 

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