Regime di ammissione temporanea e profili IVA nella Circolare n. 11/2026

10/06/2026
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 Rubrica a cura dello Studio Legale Mordiglia, Genova-Milano - www.mordiglia.it -mail@mordiglia.it 


Le più recenti indicazioni dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, contenute nella circolare n. 11/2026 del 15 maggio 2026, intervengono a precisare il regime di ammissione temporanea applicabile alle imbarcazioni da diporto battenti bandiera di Paesi terzi, sia ad uso privato sia ad uso commerciale. I chiarimenti riguardano in particolare le condizioni di ingresso, la durata del regime e le modalità di prova dell’appuramento, con riferimento a un quadro normativo unionale che richiede sempre maggiore uniformità applicativa. 
Per quanto riguarda le unità ad uso privato, la circolare conferma che l’ingresso nelle acque territoriali dell’Unione europea, entro le 12 miglia dalla costa, è sufficiente a determinare il vincolo al regime di ammissione temporanea, senza necessità di ulteriori formalità doganali. Resta comunque possibile procedere alla dichiarazione verbale di vincolo mediante modello 71-01, ovvero richiedere attestazione presso la Capitaneria di Porto, al fine di documentare la decorrenza del termine di permanenza. 
Il periodo massimo di permanenza resta pari a 18 mesi, decorso il quale l’imbarcazione deve lasciare il territorio doganale unionale. Ai fini dell’appuramento del regime, viene chiarito che l’uscita si perfeziona con il superamento delle acque territoriali e il conseguente ingresso in acque internazionali, la cui prova può essere fornita anche mediante sistemi di tracciamento satellitare AIS (Automatic Identification System), oltre che tramite documentazione attestante l’arrivo in un porto di Paese terzo o mediante annotazioni sul giornale di bordo. 
La circolare ribadisce inoltre che il regime è subordinato alla sussistenza dei requisiti soggettivi previsti dalla disciplina unionale, richiedendo che l’imbarcazione sia immatricolata in uno Stato extra UE e di proprietà di un soggetto stabilito al di fuori dell’Unione. 
Con riferimento agli yacht impiegati a fini commerciali, la circolare distingue le ipotesi in cui l’unità sia utilizzata sulla base di un contratto di noleggio, precisando che in presenza di un rapporto oneroso non è configurabile l’uso privato e che la permanenza nel regime è limitata al periodo necessario all’esecuzione dell’operazione. Qualora, al momento dell’ingresso nel territorio unionale, non sia ancora in essere un contratto commerciale, l’imbarcazione può essere ammessa in regime di ammissione temporanea come unità ad uso privato, con obbligo di uscita dal territorio unionale nel caso in cui intervenga successivamente la stipula del contratto e successivo rientro sotto il regime commerciale. 
La disciplina è completata da obblighi documentali relativi alla presentazione della documentazione di bordo e alla registrazione delle operazioni, al fine di consentire i controlli da parte dell’autorità doganale e garantire la corretta ricostruzione delle modalità di utilizzo dell’unità durante la permanenza nel territorio unionale. 
Alla luce di quanto sopra, rileva anche la risposta 105/2026 all’interpello di un contribuente residente nel Regno Unito e intenzionato a trasferirsi nel territorio italiano. L’Agenzia delle Entrate ha infatti chiarito, in materia di IVA, i presupposti per l’applicazione dell’esenzione connessa al trasferimento di residenza in Italia da parte di soggetti provenienti da Paesi extra UE. L’agevolazione, prevista dalla disciplina unionale, è subordinata al possesso e all’utilizzo dell’imbarcazione nel precedente Stato di residenza per almeno sei mesi. 
Sul punto, la risposta fornita precisa inoltre che il requisito del possesso può ritenersi soddisfatto anche in presenza di una struttura societaria interposta, qualora il contribuente detenga una partecipazione pressoché totalitaria, pari al 99,99% delle quote, e l’uso esclusivo del bene, purché tale circostanza sia dimostrata in via di fatto. 
Nel complesso, la Circolare e le precisazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate consentono di delineare un quadro più definito delle modalità applicative del regime di ammissione temporanea e delle condizioni per l’accesso all’esenzione IVA, evidenziando l’esigenza di una puntuale qualificazione delle fattispecie concrete e di un’adeguata documentazione delle operazioni, elementi che assumono rilievo centrale nella gestione delle imbarcazioni da diporto nei rapporti con l’ordinamento unionale. 

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