Sulla compatibilità del project financing e delle concessioni demaniali marittime

05/01/2026
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Rubrica a cura dello Studio Legale Cuocolo, Genova - www.cuocolo.it - studio@cuocolo.it 
 
Il Consiglio di Stato con la sentenza n. 10270/2025 si è pronunciato sulla compatibilità dell’affidamento in concessione e gestione di un bene demaniale marittimo attraverso l’istituto della finanza di progetto ex art. 193 D.lgs. 36/2023. In particolare, il Comune ha pubblicato apposito avviso mediante il quale ha invitato gli operatori interessati a presentare proposte di project financing finalizzate all’affidamento in concessione e gestione del suo Porto Turistico. 

In relazione a tale iniziativa l’ente locale promotore ha ricevuto due diverse proposte per la riqualifica e gestione del Porto Turistico. Quanto alla legittimazione del Comune a sollecitare la presentazione di offerte tramite la finanza di progetto, il Consiglio di Stato ha precisato che non assume rilievo “il solo fatto che l’art. 193 d.lgs. n. 36/2023 non contemplasse all’epoca l’indizione di una procedura di project su iniziativa dell’ente pubblico”, poiché tale circostanza non incide sulla finalità provvedimentale degli atti adottati. 

La pronuncia in questione rileva specialmente sotto il profilo della compatibilità dell’istituto della finanza di progetto con fattispecie “di confine” che, prima di pronunce analoghe a quella oggetto di commento, ingeneravano dubbi non indifferenti in ordine alla disciplina applicabile. La procedura di project financing si divide fondamentalmente in due macro-fasi. Nel caso di specie, viene evidenziato il primo segmento procedurale che non costituisce una vera e propria gara, ma assume piuttosto la funzione di “procedura comparativa preliminare alla gara stricto sensu” attraverso la presentazione di una proposta avanzata dagli operatori interessati. 

Pertanto, con riferimento alle censure avanzate dall’appellante in relazione ai profili procedurali, occorre evidenziare che il Consiglio di Stato ha ribadito la consolidata giurisprudenza secondo cui “la partecipazione alla gara senza riserve deve essere considerata come piena acquiescenza per facta concludentia alla procedura stessa, con conseguente impossibilità di contestarne successivamente gli esiti, allorché sfavorevoli nel caso in cui, come nella specie, la condotta del partecipante sia totalmente incompatibile con la contestazione degli esiti della gara” (Cons. Stato, Sez. V, 28 luglio 2023 n. 7398). 

Sotto il profilo progettuale, oltre ad aver dichiarato infondate le censure dell’appellante, il Consiglio di Stato si è pronunciato anche sulla legittimità della sentenza di primo grado nella parte in cui contestava che l’approvazione da parte del Comune del progetto di fattibilità relativo agli interventi sul demanio marittimo fosse in contrasto con gli articoli 49 e 54 del Codice della Navigazione. Tali norme attribuiscono all’Autorità statale - e non a quella comunale – i poteri su beni demaniali marittimi. Sul punto, la Suprema Corte ha innanzitutto dichiarato la carenza di interesse, richiamando la medesima ratio già evidenziata, ossia che la partecipazione alla procedura senza riserve comporta acquiescenza rispetto alle sue modalità di indizione.  Inoltre, il Consiglio di Stato ha riconosciuto la competenza dei comuni nelle funzioni concernenti “il rilascio e rinnovo di concessioni di beni del demanio marittimo in ambito portuale”, ricorrendo a una formula ampia tale da ricomprendervi anche la concessione in oggetto, che difficilmente sarebbe inquadrabile quale mera concessione demaniale. Infatti, nella sentenza viene evidenziato che la competenza comunale “in ordine alla concessione demaniale, oltreché alla gestione e correlati interventi, con prestazione di lavori e servizi” non sarebbe incompatibile con lo schema del project financing, nonostante l’articolo 193 D. Lgs. 36/2023 non preveda espressamente la competenza del Comune ad esserne promotore. 

Pertanto, la piena compatibilità dell’istituto del project financing è desunta dal Consiglio di Stato proprio sulla base di una nozione ampia della concessione in esame, intesa giuridicamente sia come concessione demaniale marittima sia come affidamento in concessione di lavori e, successivamente, di gestione dell’area. 


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