In arrivo il nuovo regolamento sulle concessioni portuali
26/04/2022
Rubrica a cura dello Studio Legale Cuocolo, Genova-Milano - www.cuocolo.it - studio@cuocolo.it
È
dall’emanazione della Legge n. 84 del 1994 sul “Riordino della legislazione in
materia portuale” che si attende l’attuazione del suo art. 18, comma
1, concernente il “rilascio delle concessioni”, dimostratosi di
difficile applicazione.
In
particolare, secondo questa disposizione, ai fini dell’affidamento delle
concessioni portuali, è necessario un decreto congiunto del Ministro dei
Trasporti e della Navigazione (ora Ministro delle Infrastrutture e della
Mobilità Sostenibili) e del Ministro delle Finanze, conforme alle normative
comunitarie, che preveda idonee forme di pubblicità delle stesse e che ne
specifichi condizioni e modalità, in termini di durata (lettera a) e di limiti
minimi dei canoni che i concessionari sono tenuti a versare (lettera b), «previa
determinazione dei relativi canoni, anche commisurati all'entità dei
traffici portuali ivi svolti».
Desta
certamente curiosità la circostanza che questo decreto stia per venire alla
luce proprio ora, dopo quasi 28 anni di attesa, soprattutto se si considera che
l’originario testo dell’art. 3 del D.D.L. Concorrenza 2021 - approvato dal
Consiglio dei Ministri il 4 novembre scorso e attualmente all’esame del
Parlamento presso la Commissione Industria, Commercio, Turismo del Senato - intervenendo
sull’art. 18 della Legge n. 84/1994 ne avrebbe previsto il superamento, conferendo
maggior autonomia alle Autorità di Sistema Portuale, ovvero, laddove non
istituite, alle Autorità competenti al rilascio delle concessioni demaniali.
In
particolare, l’art. 3 D.D.L. Concorrenza 2021, che andrà evidentemente – almeno
in questa parte – riformulato, elimina ogni riferimento al decreto/regolamento
in oggetto, attribuendo alle predette autorità la possibilità di dare in
concessione «previa determinazione dei relativi canoni, anche commisurati
all'entità dei traffici portuali ivi svolti, sulla base di procedure ad
evidenza pubblica»: 1) le aree demaniali e le banchine comprese nell'ambito
portuale alle imprese ivi operanti per l'espletamento delle operazioni portuali; 2) la realizzazione e la gestione di
opere attinenti alle attività marittime e portuali collocate a mare nell'ambito
degli specchi acquei esterni alle difese foranee anch'essi da considerarsi a
tal fine ambito portuale, purché interessati dal traffico portuale e dalla prestazione
dei servizi portuali.
La
bozza del nuovo regolamento sulle concessioni portuali è ispirata al rispetto
dei principi di derivazione eurounitaria, come testimonia l’art. 2 della stessa,
secondo cui al rilascio delle concessioni provvede l’A.D.S.P., anche a seguito
dell’istanza di parte, «previa valutazione della conformità della stessa
all’interesse pubblico, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia,
imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità,
tutela dell’ambiente ed efficienza energetica, ed in ogni caso previo avviso
pubblico».
L’avviso,
in ossequio al principio di massima trasparenza, dovrà contenere una serie di elementi fra cui:
“l’identificazione dei beni oggetto della concessione”; “la durata
massima” che non potrà mai eccedere i 50 anni (e, peraltro, in caso di
concessione superiore ai 25 anni è necessario un parere vincolante del Ministero
delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili), “l’ammontare del canone
demaniale”, “le indicazioni in merito all’eventuale presenza di opere e
mezzi amovibili e non amovibili al relativo stato di ammortamento”, oltre
che presentare un “programma degli investimenti” e “un piano
economico-finanziario in ordine alla capacità finanziaria del soggetto istante”.
Altro
aspetto interessante è costituito dal comma 6 della medesima disposizione ove è
previsto che le stesse autorità si adoperino per consentire una percentuale
(ancora da determinarsi) di fruibilità delle banchine pubbliche in favore delle
imprese concessionarie, tenuto conto della capacità operativa e delle funzioni
del porto medesimo, provvedendo, peraltro, «alla necessaria pianificazione
per assicurare la riserva di spazi operativi per le imprese non concessionarie».
L’avviso
di rilascio della concessione deve essere pubblicato sul sito internet
dell’autorità almeno per 30 giorni, nonché, per le concessioni demaniali di
durata inferiore o pari a 4 anni, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana ovvero, per le concessioni di durata superiore, sulla Gazzetta Ufficiale
dell’Unione Europea (articolo 4).
Vengono,
altresì, previste variazioni alla durata delle concessioni demaniali anche per
il periodo di tempo necessario al recupero degli investimenti per interventi
non previsti nell’originario piano d’impresa (articolo 6).
Il
regolamento disciplina, inoltre, vicende soggettive al rilascio della
concessione (articolo 7), prevedendo l’obbligo in capo al concessionario di
comunicare immediatamente all’autorità, mediante relazione redatta da soggetto
qualificato, il mutamento dell’assetto del controllo e gli avvicendamenti nelle
concessioni demaniali (articolo 8) e vengono previste verifiche da parte
dell’autorità concedente sull’andamento della concessione (articolo 9), di
regola annuali (comma 1), oltre ad un’approfondita analisi quinquennale
dell’andamento del rapporto concessorio (comma 2).
Con
il predetto regolamento, il legislatore ha, quindi, finalmente inteso sopperito
all’evidente carenza legislativa, dando attuazione all’art. 18 della legge n.
84/1994, garantendo il rispetto dei principi eurounitari; compito che, fino ad
oggi, è stato adempiuto, per quanto possibile e non senza critiche, dai giudici
amministrativi, che sono stati chiamati a pronunciarsi sulla correttezza dei
procedimenti di affidamento delle concessioni stesse.