Non imponibilità IVA delle aree adibite alla manutenzione dei container
26/04/2022
Rubrica a cura dello Studio Legale Lovisolo & Partners, Genova - www.lovislex.it - info@lovislex.it
La Corte di cassazione, con la
sentenza del 24 marzo 2022 n. 9525, è intervenuta nell’ambito di una
controversia avente ad oggetto il corretto regime IVA applicabile alle locazioni
di un'area all'interno di un terminal merci.
In particolare,
tale area veniva utilizzata per ispezionare, eseguire lavaggi e piccole
riparazioni di contenitori vuoti, di mezzi di movimentazione degli stessi.
Conseguentemente,
le parti contraenti avevano ritenuto che tale prestazione afferisse
all'attività portuale nella quale tale area insisteva e pertanto avevano ritenuto
applicabile la disciplina di cui all’articolo 9, comma 1, n. 6 del D.p.r.
633/1973, rubricato “servizi internazionali o connessi agli scambi
internazionali”.
Tale disposizione
prevede, infatti, che costituiscano “servizi internazionali o connessi agli
scambi Internazionali” a cui si applica il regime di non
imponibilità IVA, “i servizi prestati nei porti, autoporti,
aeroporti e negli scali ferroviari di confine che riflettono direttamente il funzionamento
e la manutenzione degli impianti ovvero il movimento di beni o mezzi di
trasporto, nonché' quelli resi dagli agenti marittimi raccomandatari”.
Tuttavia,
l’Agenzia delle Entrate aveva ritenuto che tale regime impositivo non dovesse
essere in tal caso applicato, anche alla luce del fatto che l’articolo 9 cit.
impone che i relativi servizi “riflettano direttamente le attività portuali
indicate dal legislatore nella norma e dunque siano indispensabili per il
rapido spostamento delle merci, non potendo riguardare qualsiasi attività
svolta sul suolo demaniale di uno scalo navale e dunque neanche le mere
operazioni di revisione di container, realizzabili anche in altro luogo e in
altro tempo, come nella specie”.
Ciò posto, la
Corte di Cassazione con la sentenza n. 9525/2022 oggetto del presente commento ha
ritenuto che la posizione espressa dall’Amministrazione finanziaria non fosse
condivisibile.
Infatti, il Giudice
di legittimità ha ritenuto che l'operatività dell’articolo 9 cit. sia “posto
in relazione al requisito oggettivo della prestazione di servizio, identificata
secondo la natura descritta e lo scopo, unitamente alla individuazione
del locus, assimilato, mediante fictio iuris, al territorio non
statale, in cui tali prestazioni vengono eseguite”.
In particolare,
tale luogo “viene identificato mediante riferimento ad un elenco tassativo di
impianti relativi a settori ritenuti strategici (porti, autoporti, aeroporti e
scali ferroviari, di confine), senza essere condizionato dal requisito
soggettivo del committente dei lavori, quale soggetto titolare dei poteri di
gestione e talvolta dalla stessa identificazione dei luoghi di realizzazione
del servizio con quelli in esso descritti (porti, aeroporti ecc.), allorquando
la prestazione, pur eseguita in zona diversa, si trovi in rapporto di diretta
strumentalità con i servizi (funzionamento e manutenzione degli impianti ovvero
movimento dei mezzi di trasporto) descritti (vedi in tema di ampliamento e
ammodernamento di impianti portuali e di prestazioni accessorie, come le fasi
propedeutiche relative alla progettazione)”.
Sempre secondo la
Corte di Cassazione, è necessario, quindi, individuare “i confini della disposizione
in esame attraverso la valorizzazione del criterio del nesso di strumentalità
delle singole prestazioni con i servizi volti a garantire il funzionamento e la
manutenzione degli impianti ovvero il movimento dei mezzi di trasporto”.
Ne consegue che
l’articolo 9, comma 1, n. 6 del D.p.r. 633/1972 deve essere letto nel senso che “la
connessione con gli scambi internazionali dei servizi resi si ponga in termini
di funzionalità e possa dunque consentire di ravvisare il luogo secondario (ancorché
distante dalla zona portuale) accessorio rispetto a quello principale”.
Sotto un diverso
profilo, i Giudici di legittimità hanno osservato come “la non imponibilità
Iva ex art. 9 è riconoscibile perfino quando non sia rispettato il requisito del locus, ossia quando il servizio sia reso al di fuori dell'elenco
tassativo dei settori descritti dalla norma (porti, autoporti, aeroporti e
scali ferroviari, di confine), purché funzionalmente collegato al <funzionamento
e la manutenzione degli impianti" ovvero al "movimento di beni o
mezzi di trasporto>”.
Ciò premesso, la
Suprema Corte ha ritenuto che tale nesso debba “ritenersi sussistente
allorquando alcune delle prestazioni rese nei suddetti impianti, ancorché non rientranti
tra i servizi previsti dall'art. 9, si trovino in rapporto di accessorietà
rispetto ad altre in esso invece contemplate, atteso che la prestazione
accessoria si trova a condividere con quella principale il medesimo trattamento
fiscale”.
Chiarito l’ambito di applicazione
dell’articolo 9 del D.p.r. 633/1972, la Corte di Cassazione ha ritenuto che il
contratto di cui trattasi fosse stato stipulato tra le parti in funzione delle
citate attività: avendo ad oggetto la messa a disposizione di un'area
attrezzata affinché fosse adibita all'ispezione, alle piccole riparazioni e al lavaggio
dei contenitori, è necessario valorizzare il rapporto di strumentalità
esistente tra le stesse e l'area attrezzata oggetto del contratto esaminato.
Ed infatti, tali Giudici hanno
condiviso la posizione espressa dalla Corte di Appello secondo la quale “è
palese che se si movimentano contenitori nell'interesse portuale è altrettanto
vero che gli stessi devono essere in buono stato, non devono inquinare
l'ambiente e devono essere sottoposti ad adeguata vigilanza sul loro
contenuto", sicché “tutte
queste attività di banchina sono finalizzate a consentire alle merci di essere
caricate/scaricate dalle navi e in definitiva i servizi anzidetti sono inerenti
e finalizzati a garantire l'attività portuale e come tali beneficiano del
titolo di non imponibilità D.P.R. n. 633 del 1972, ex art. 9”.
In conclusione, quindi, i Giudici di legittimità hanno ritenuto che il
contratto di locazione di cui trattasi, in quanto consente alla clientela di
fruire al meglio del servizio principale (i.e. l’attività portuale), sia non
imponibile ai fini IVA, ex articolo 9 cit.