Non imponibilità IVA delle aree adibite alla manutenzione dei container

26/04/2022

Non imponibilità IVA delle aree adibite alla manutenzione dei container

Rubrica a cura dello Studio Legale Lovisolo & Partners, Genova - www.lovislex.it - info@lovislex.it

La Corte di cassazione, con la sentenza del 24 marzo 2022 n. 9525, è intervenuta nell’ambito di una controversia avente ad oggetto il corretto regime IVA applicabile alle locazioni di un'area all'interno di un terminal merci.

In particolare, tale area veniva utilizzata per ispezionare, eseguire lavaggi e piccole riparazioni di contenitori vuoti, di mezzi di movimentazione degli stessi.

Conseguentemente, le parti contraenti avevano ritenuto che tale prestazione afferisse all'attività portuale nella quale tale area insisteva e pertanto avevano ritenuto applicabile la disciplina di cui all’articolo 9, comma 1, n. 6 del D.p.r. 633/1973, rubricato “servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali”.

Tale disposizione prevede, infatti, che costituiscano “servizi internazionali o connessi agli scambi Internazionali” a cui si applica il regime di non imponibilità IVA, “i servizi prestati nei porti, autoporti, aeroporti e negli scali ferroviari di confine che riflettono direttamente il funzionamento e la manutenzione degli impianti ovvero il movimento di beni o mezzi di trasporto, nonché' quelli resi dagli agenti marittimi raccomandatari”.

Tuttavia, l’Agenzia delle Entrate aveva ritenuto che tale regime impositivo non dovesse essere in tal caso applicato, anche alla luce del fatto che l’articolo 9 cit. impone che i relativi servizi “riflettano direttamente le attività portuali indicate dal legislatore nella norma e dunque siano indispensabili per il rapido spostamento delle merci, non potendo riguardare qualsiasi attività svolta sul suolo demaniale di uno scalo navale e dunque neanche le mere operazioni di revisione di container, realizzabili anche in altro luogo e in altro tempo, come nella specie”.

Ciò posto, la Corte di Cassazione con la sentenza n. 9525/2022 oggetto del presente commento ha ritenuto che la posizione espressa dall’Amministrazione finanziaria non fosse condivisibile.

Infatti, il Giudice di legittimità ha ritenuto che l'operatività dell’articolo 9 cit. sia “posto in relazione al requisito oggettivo della prestazione di servizio, identificata secondo la natura descritta e lo scopo, unitamente alla individuazione del locus, assimilato, mediante fictio iuris, al territorio non statale, in cui tali prestazioni vengono eseguite”.

In particolare, tale luogo “viene identificato mediante riferimento ad un elenco tassativo di impianti relativi a settori ritenuti strategici (porti, autoporti, aeroporti e scali ferroviari, di confine), senza essere condizionato dal requisito soggettivo del committente dei lavori, quale soggetto titolare dei poteri di gestione e talvolta dalla stessa identificazione dei luoghi di realizzazione del servizio con quelli in esso descritti (porti, aeroporti ecc.), allorquando la prestazione, pur eseguita in zona diversa, si trovi in rapporto di diretta strumentalità con i servizi (funzionamento e manutenzione degli impianti ovvero movimento dei mezzi di trasporto) descritti (vedi in tema di ampliamento e ammodernamento di impianti portuali e di prestazioni accessorie, come le fasi propedeutiche relative alla progettazione)”.

Sempre secondo la Corte di Cassazione, è necessario, quindi, individuare “i confini della disposizione in esame attraverso la valorizzazione del criterio del nesso di strumentalità delle singole prestazioni con i servizi volti a garantire il funzionamento e la manutenzione degli impianti ovvero il movimento dei mezzi di trasporto”.

Ne consegue che l’articolo 9, comma 1, n. 6 del D.p.r. 633/1972 deve essere letto nel senso che “la connessione con gli scambi internazionali dei servizi resi si ponga in termini di funzionalità e possa dunque consentire di ravvisare il luogo secondario (ancorché distante dalla zona portuale) accessorio rispetto a quello principale”.

Sotto un diverso profilo, i Giudici di legittimità hanno osservato come “la non imponibilità Iva ex art. 9 è riconoscibile perfino quando non sia rispettato il requisito del locus, ossia quando il servizio sia reso al di fuori dell'elenco tassativo dei settori descritti dalla norma (porti, autoporti, aeroporti e scali ferroviari, di confine), purché funzionalmente collegato al <funzionamento e la manutenzione degli impianti" ovvero al "movimento di beni o mezzi di trasporto>”.

Ciò premesso, la Suprema Corte ha ritenuto che tale nesso debba “ritenersi sussistente allorquando alcune delle prestazioni rese nei suddetti impianti, ancorché non rientranti tra i servizi previsti dall'art. 9, si trovino in rapporto di accessorietà rispetto ad altre in esso invece contemplate, atteso che la prestazione accessoria si trova a condividere con quella principale il medesimo trattamento fiscale”.

Chiarito l’ambito di applicazione dell’articolo 9 del D.p.r. 633/1972, la Corte di Cassazione ha ritenuto che il contratto di cui trattasi fosse stato stipulato tra le parti in funzione delle citate attività: avendo ad oggetto la messa a disposizione di un'area attrezzata affinché fosse adibita all'ispezione, alle piccole riparazioni e al lavaggio dei contenitori, è necessario valorizzare il rapporto di strumentalità esistente tra le stesse e l'area attrezzata oggetto del contratto esaminato.

Ed infatti, tali Giudici hanno condiviso la posizione espressa dalla Corte di Appello secondo la quale “è palese che se si movimentano contenitori nell'interesse portuale è altrettanto vero che gli stessi devono essere in buono stato, non devono inquinare l'ambiente e devono essere sottoposti ad adeguata vigilanza sul loro contenuto", sicché “tutte queste attività di banchina sono finalizzate a consentire alle merci di essere caricate/scaricate dalle navi e in definitiva i servizi anzidetti sono inerenti e finalizzati a garantire l'attività portuale e come tali beneficiano del titolo di non imponibilità D.P.R. n. 633 del 1972, ex art. 9”.

In conclusione, quindi, i Giudici di legittimità hanno ritenuto che il contratto di locazione di cui trattasi, in quanto consente alla clientela di fruire al meglio del servizio principale (i.e. l’attività portuale), sia non imponibile ai fini IVA, ex articolo 9 cit.


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