Regime IVA dei servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali
27/05/2022
Rubrica a cura dello Studio Legale Lovisolo & Partners, Genova - www.lovislex.it - info@lovislex.it
L’Agenzia delle Entrate, con la
Risposta ad un’istanza di interpello n. 229 del 28 aprile 2022, è intervenuta
in merito all’applicazione del regime di “non imponibilità” IVA, di cui
all’articolo 9 del D.p.r. 633/1972 nella sua nuova formulazione[1].
Nel merito si evidenzia come l’istante
fosse una società attiva nel settore del trasporto merci per conto terzi, la
quale effettuava anche prestazioni di “servizi di carico, scarico,
trasbordo, manutenzione, stivaggio, disistivaggio, pesatura, misurazione,
controllo, refrigerazione, magazzinaggio, deposito, custodia e simili...”[2].
In tale contesto, in riferimento
alle prestazioni di trasporto di beni eseguite a favore dell'esportatore, del
titolare del regime di transito, dell'importatore, del destinatario dei beni o
dei prestatori di servizi, tale società emetteva una fattura con applicazione
del regime di “non imponibilità” IVA ex articolo 9, primo comma, n. 2)
del D.p.r. 633/1972.
Qualora – oltre al trasporto di
beni – fosse stata incaricata di rendere anche prestazioni di carico, scarico
ed altre, la Società emetteva parimenti una fattura con l’applicazione del
regime di “non imponibilità” IVA.
Infatti, proprio il carattere di “accessorietà”
di tali ultime prestazioni rispetto alla principale rendeva applicabile il
medesimo regime IVA dell'operazione di trasporto di cui al n. 2 dell'art. 9
cit.
Tuttavia, a partire dal gennaio
2022[3],
è a tal fine necessario che il committente del trasporto e delle relative
prestazioni accessorie sia l'esportatore, il titolare del regime di transito,
l'importatore, il destinatario dei beni o un prestatore di servizi di cui al n.
4) dell'art. 9 cit.[4].
Infatti, le prestazioni di cui
al primo comma, numero 2), non comprendono i servizi di trasporto resi a
soggetti diversi dall'esportatore, dal titolare del regime di transito,
dall'importatore, dal destinatario dei beni o dal prestatore dei servizi di cui
al numero 4) del medesimo primo comma[5].
Conseguentemente,
la società istante interrogava l’Agenzia delle Entrate in merito al corretto
regime IVA da doversi applicare allorquando le sopracitate prestazioni
“collaterali”, sebbene connesse ad operazioni di esportazione, transito,
temporanea importazione, o importazione, non venissero rese all'esportatore, al
titolare del regime di transito, all’importatore, al destinatario dei beni o a
un prestatore di servizi di cui al n. 4) dell'art. 9; né fossero “accessorie” a
prestazioni di trasporto di cui al n. 2) dell'art. 9 cit., commissionate alla
Società.
Pertanto, la
società istante interrogava l’Ufficio al fine di ottenere maggiori chiarimenti
circa l’applicazione dell’articolo 9, comma 3 del D.p.r. 633/1972 nel caso
prospettato.
In merito, sotto
un primo profilo, l’Agenzia delle Entrate ribadisce, anzitutto, come sia
corretto, laddove tali
prestazioni di servizi siano “accessorie” rispetto a quella principale di
trasporto (resa dalla stessa società istante nei confronti del medesimo committente[6]),
che tali servizi vengano “attratti” nel regime di “non imponibilità” dei
servizi di trasporto, di cui all'art. 9, primo comma, n. 2) cit.
In tale ipotesi, infatti, devono
essere applicate le stesse regole riferibili alla prestazione “principale”, in
base al principio secondo cui "accessorium sequitur principale"[7].
Sotto il diverso profilo oggetto
dell’istanza, l’Agenzia delle Entrate ritiene che nei casi in cui tali
prestazioni non si possano qualificare come “accessorie” rispetto alla prestazione
di trasporto (in quanto tale ultima prestazione è effettuata da un soggetto diverso
dall'istante oppure perché sono rese ad un soggetto diverso dal committente delle
prestazioni di trasporto), dovrebbe trovare comunque applicazione il regime di “non
imponibilità” IVA alla luce – tuttavia – del loro carattere oggettivo di “servizi
connessi agli scambi internazionali”[8], non
trovando perciò applicazione la preclusione di cui all’articolo 9, comma 3 cit.[9].
In tale ultimo caso, pertanto,
l’Ufficio pone in evidenza il profilo oggettivo dell’attività svolta, rilevante
ai fini della sua qualificazione in materia di IVA.
[1] Si veda
l’ultima modifica apportata dall’articolo 5 septies del D.L. n. 146 del
2021.
[2] Ex articolo 9, comma1, n. 5) del D.p.r. 633/1972.
[3] Ex articolo 5 septies del D.L. n. 146del
2021.
[4] Ex articolo 9, comma 3 del D.p.r. 633/1972.
[5] Ex articolo 9, comma 3 del D.p.r. 633/1972.
[6] Ai sensi dell’articolo 9, comma 3 cit.
[7] Ex articolo 12 del D.p.r. 633/1972.
[8] Ex articolo 9, comma 1 cit.
[9] In forza del quale, come già analizzato, “le prestazioni di cui al primo comma, numero 2), non comprendono i servizi di trasporto resi a soggetti diversi dall'esportatore, dal titolare del regime di transito, dall'importatore, dal destinatario dei beni o dal prestatore dei servizi di cui al numero 4) del medesimo primo comma”.