Regime IVA cessioni navi a Fondi di Investimento Alternativi

26/07/2022

Regime IVA cessioni navi a Fondi di Investimento Alternativi

Rubrica a cura dello Studio Legale Lovisolo & Partners, Genova - www.lovislex.it - info@lovislex.it

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta ad interpello n. 325 del 2022, ha chiarito il corretto regime IVA applicabile alle cessioni di navi destinate all’esercizio dell’attività commerciale in “alto mare” a favore di un Fondo di Investimento Alternativo (c.d. FIA) di tipo “chiuso”.

Nel caso di specie una società, in esecuzione di quanto previsto nella proposta di concordato preventivo cui era sottoposta, avrebbe ceduto ad un FIA la maggior parte della propria flotta navale.

Una volta acquisiti tali beni il Fondo avrebbe concesso in locazione lo “scafo nudo” delle navi costituenti tale flotta alla società cedente consentendo a quest’ultima la prosecuzione dell’attività commerciale di trasporto passeggeri.

Conseguentemente, le navi oggetto della prospettata cessione a favore del FIA verrebbero nuovamente “adibite alla navigazione in alto mare”, in quanto utilizzate dalla società-cedente nell’ambito dell’esercizio dell'attività commerciale di trasporto passeggeri che soddisfa i requisiti della “navigazione in alto mare”.

In tale contesto, la società interrogava l’Amministrazione finanziaria al fine di conoscere il corretto regime IVA applicabile alla suddetta cessione.

In particolare, pur ritenendo applicabile l'articolo 8-bis comma 1, lettera a), del Decreto IVA (afferente la “non imponibilità” IVA di tali cessioni)[1], la società cedente osservava come tale disposizione non precisasse “se la condizione della <destinazione all'esercizio di attività commerciali> delle navi oggetto di compravendita debba essere verificata in capo al cessionario (i.e. il Fondo) ovvero in capo all'effettivo utilizzatore” (i.e. la società-cedente, futura locatrice).

A fronte di tali interrogativi, l’Amministrazione finanziaria chiarisce – anzitutto – che le cessioni di navi costituiscono operazioni non imponibili, a condizione che tali beni siano adibiti alla navigazione in “alto mare” e siano destinate all’esercizio di attività commerciali.

Con particolare riferimento alla destinazione di tali beni all’esercizio dell’attività commerciale, l’Agenzia delle Entrate osserva che “ai fini della non imponibilità IVA non assume rilevanza l'identità del beneficiario della cessione o del proprietario” della nave bensì rileva la circostanza che tale bene, “oggetto della cessione, sia <usati da> una compagnia che pratichi essenzialmente il trasporto internazionale a pagamento”.

Quindi, richiamando le Linee Guida unionali in materia[2] e la relativa giurisprudenza unionale[3], l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, in caso di cessione di navi, la “non imponibilità” IVA può trovare applicazione qualora il bene sia ceduto “a un soggetto passivo che acquisisce tale nave al fine di consentire a un altro soggetto passivo di utilizzarla per attività commerciali in alto mare”.

Tuttavia, l’Ufficio pone un “limite”: tale regime IVA può essere invocato “solo se l'acquisizione è per il noleggio immediato di quella stessa nave”.

Da quanto sopra, emerge che, ai fini dell’applicabilità del regime di “non imponibilità” IVA, il cessionario della nave possa non esercitare l’attività di navigazione commerciale ma debba consentire ad un terzo l’“immediata” utilizzazione di tale bene per l’attività di navigazione commerciale in “alto mare”.

Riassumendo, quindi, secondo l’Amministrazione finanziaria, la non imponibilità IVA della cessione di una nave è applicabile anche qualora la nave sia ceduta ad un soggetto passivo che utilizzi tale bene non per la propria attività commerciale ma per consentirne l'utilizzo a un terzo soggetto passivo, nell’ambito della propria attività commerciale.

È, tuttavia, necessario che l’acquisizione da parte di un tale cessionario (che non opera nell’ambito della navigazione commerciale) sia accompagnata dal contestuale contratto di noleggio dei medesimi beni con un conduttore, esercente attività di navigazione commerciale in “alto mare”.

Ebbene, nel caso di specie, l’Agenzia delle Entrate ha riconosciuto che, alla luce di quanto previsto nel concordato preventivo cui era sottoposta la società cedente, la consequenzialità tra cessione delle navi e contestuale loro noleggio fosse idonea a soddisfare tali requisiti: la società cedente, infatti, avrebbe venduto le navi al FIA, il quale avrebbe immediatamente locato tali beni alla società-cedente che li avrebbe impiegati per l’attività di trasporto.

Pertanto, la cessione di cui trattasi poteva beneficiare del regime di “non imponibilità” IVA di cui all’articolo 8-bis del Decreto IVA.

In ogni caso, l’Amministrazione finanziaria ha chiarito che, nel caso dei FIA, il soggetto a tal fine rilevante è sempre la Società di Gestione del Risparmio (c.d. SGR), in quanto unico “soggetto passivo” IVA che opera per conto del Fondo e che pone in essere tutte le operazioni, quali quella di cui trattasi.

Sotto un diverso ed ultimo profilo, l’Istante aveva interrogato l’Amministrazione finanziaria al fine di conoscere la procedura da adottare[4] per dimostrare l'utilizzo in “alto mare” di tali navi, quale requisito necessario ex articolo 8-bis cit.

In merito, l’Agenzia delle Entrate ha osservato che, alla luce del contenuto della proposta concordataria, la navigazione in “alto mare” è “pacifica”, posto che la società cedente (e poi locataria) di tali beni continuerebbe “ad utilizzare le navi per l'esercizio dell'attività commerciale di trasporto passeggeri senza alcuna soluzione di continuità mantenendo la qualifica di società armatrice”.

In ogni caso, si ritiene di poter rinviare a quanto già esposto in questa sede[5] circa l’onere dichiarativo (ed eventualmente probatorio) rilevante nel caso di specie.


[1] Più specificamente, afferente il regime di “non imponibilità” IVA delle cessioni di navi “adibite alla navigazione in alto mare e destinate e destinate all’esercizio di attività commerciali”

[2] Cfr. Documento D -TAXUD.c.1(2014)2716782 – 803

[3] Cfr. Corte di Giustizia, sentenza del 19 luglio 2012, causa C-33/11

[4] In merito, si rinvia al precedente contributo proposto dallo Studio di seguito consultabile: https://www.assagenti.it/it/news/22346/Ultimi_aggiornamenti_su_prestazioni_di_servizi_per_navi_da_diporto_per_navigazione_in_alto_mare

[5] Si rinvia nuovamente a https://www.assagenti.it/it/news/22346/Ultimi_aggiornamenti_su_prestazioni_di_servizi_per_navi_da_diporto_per_navigazione_in_alto_mare


© Associazione Assagenti - info@assagenti.it | Politica dei Cookie | Informativa Privacy | Design - gcore.it