Regime IVA cessioni navi a Fondi di Investimento Alternativi
26/07/2022
Rubrica a cura dello Studio Legale Lovisolo & Partners, Genova - www.lovislex.it - info@lovislex.it
L’Agenzia delle Entrate, con la
Risposta ad interpello n. 325 del 2022, ha chiarito il corretto regime IVA
applicabile alle cessioni di navi destinate all’esercizio dell’attività
commerciale in “alto mare” a favore di un Fondo di Investimento Alternativo (c.d.
FIA) di tipo “chiuso”.
Nel caso di specie una società, in
esecuzione di quanto previsto nella proposta di concordato preventivo cui era
sottoposta, avrebbe ceduto ad un FIA la maggior parte della propria flotta
navale.
Una volta acquisiti tali beni il
Fondo avrebbe concesso in locazione lo “scafo nudo” delle navi costituenti tale
flotta alla società cedente consentendo a quest’ultima la prosecuzione dell’attività
commerciale di trasporto passeggeri.
Conseguentemente, le navi oggetto
della prospettata cessione a favore del FIA verrebbero nuovamente “adibite
alla navigazione in alto mare”, in quanto utilizzate dalla società-cedente
nell’ambito dell’esercizio dell'attività commerciale di trasporto passeggeri
che soddisfa i requisiti della “navigazione
in alto mare”.
In tale contesto, la società
interrogava l’Amministrazione finanziaria al fine di conoscere il corretto
regime IVA applicabile alla suddetta cessione.
In particolare, pur ritenendo
applicabile l'articolo 8-bis comma 1, lettera a), del Decreto IVA
(afferente la “non imponibilità” IVA di tali cessioni)[1],
la società cedente osservava come tale disposizione non precisasse “se la
condizione della <destinazione all'esercizio di attività commerciali>
delle navi oggetto di compravendita debba essere verificata in capo al
cessionario (i.e. il Fondo) ovvero in capo all'effettivo utilizzatore”
(i.e. la società-cedente, futura locatrice).
A fronte di tali interrogativi,
l’Amministrazione finanziaria chiarisce – anzitutto – che le cessioni di navi
costituiscono operazioni non imponibili, a condizione che tali beni siano
adibiti alla navigazione in “alto mare” e siano destinate all’esercizio di
attività commerciali.
Con particolare riferimento alla
destinazione di tali beni all’esercizio dell’attività commerciale, l’Agenzia
delle Entrate osserva che “ai fini della non imponibilità IVA non assume
rilevanza l'identità del beneficiario della cessione o del proprietario”
della nave bensì rileva la circostanza che tale
bene, “oggetto della cessione, sia <usati da> una compagnia che
pratichi essenzialmente il trasporto internazionale a pagamento”.
Quindi, richiamando le Linee Guida
unionali in materia[2] e la
relativa giurisprudenza unionale[3],
l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, in caso di cessione di navi, la “non
imponibilità” IVA può trovare applicazione qualora il bene sia ceduto “a
un soggetto passivo che acquisisce tale nave al fine di consentire a un altro
soggetto passivo di utilizzarla per attività commerciali in alto mare”.
Tuttavia, l’Ufficio pone un
“limite”: tale regime IVA può essere invocato “solo se l'acquisizione è per
il noleggio immediato di quella stessa nave”.
Da quanto sopra, emerge che, ai
fini dell’applicabilità del regime di “non imponibilità” IVA, il cessionario
della nave possa non esercitare l’attività di navigazione commerciale ma debba consentire
ad un terzo l’“immediata” utilizzazione di tale bene per l’attività di
navigazione commerciale in “alto mare”.
Riassumendo, quindi, secondo
l’Amministrazione finanziaria, la non imponibilità IVA della cessione di una
nave è applicabile anche qualora la nave sia ceduta ad un soggetto passivo che
utilizzi tale bene non per la propria attività commerciale ma per consentirne
l'utilizzo a un terzo soggetto passivo, nell’ambito della propria attività
commerciale.
È, tuttavia, necessario che l’acquisizione
da parte di un tale cessionario (che non opera nell’ambito della navigazione
commerciale) sia accompagnata dal contestuale contratto di noleggio dei
medesimi beni con un conduttore, esercente attività di navigazione commerciale
in “alto mare”.
Ebbene, nel caso di specie,
l’Agenzia delle Entrate ha riconosciuto che, alla luce di quanto previsto nel
concordato preventivo cui era sottoposta la società cedente, la
consequenzialità tra cessione delle navi e contestuale loro noleggio fosse idonea
a soddisfare tali requisiti: la società cedente, infatti, avrebbe venduto le
navi al FIA, il quale avrebbe immediatamente locato tali beni alla società-cedente
che li avrebbe impiegati per l’attività di trasporto.
Pertanto, la cessione di cui
trattasi poteva beneficiare del regime di “non imponibilità” IVA di cui
all’articolo 8-bis del Decreto IVA.
In ogni caso, l’Amministrazione
finanziaria ha chiarito che, nel caso dei FIA, il soggetto a tal fine rilevante
è sempre la Società di Gestione del Risparmio (c.d. SGR), in quanto unico “soggetto
passivo” IVA che opera per conto del Fondo e che pone in essere tutte le operazioni,
quali quella di cui trattasi.
Sotto un diverso ed ultimo profilo,
l’Istante aveva interrogato l’Amministrazione finanziaria al fine di conoscere
la procedura da adottare[4] per dimostrare l'utilizzo in “alto mare” di tali navi, quale requisito necessario ex articolo 8-bis cit.
In merito, l’Agenzia delle Entrate ha osservato che,
alla luce del contenuto della proposta concordataria, la navigazione in “alto mare” è “pacifica”,
posto che la società cedente (e poi locataria) di tali beni continuerebbe “ad
utilizzare le navi per l'esercizio dell'attività commerciale di trasporto
passeggeri senza alcuna soluzione di continuità mantenendo la qualifica di
società armatrice”.
In ogni caso, si ritiene di poter
rinviare a quanto già esposto in questa sede[5] circa l’onere dichiarativo (ed eventualmente probatorio) rilevante nel caso di
specie.
[1] Più specificamente, afferente
il regime di “non imponibilità” IVA delle cessioni di navi “adibite
alla navigazione in alto mare e destinate e destinate all’esercizio di attività
commerciali”
[2] Cfr. Documento D -TAXUD.c.1(2014)2716782 – 803
[3] Cfr. Corte di Giustizia, sentenza del 19 luglio 2012, causa C-33/11
[4] In merito, si rinvia al precedente contributo proposto dallo Studio di seguito consultabile: https://www.assagenti.it/it/news/22346/Ultimi_aggiornamenti_su_prestazioni_di_servizi_per_navi_da_diporto_per_navigazione_in_alto_mare
[5] Si rinvia nuovamente a https://www.assagenti.it/it/news/22346/Ultimi_aggiornamenti_su_prestazioni_di_servizi_per_navi_da_diporto_per_navigazione_in_alto_mare