Trattamento fiscale dei redditi da lavoro marittimo
26/01/2023
Rubrica a cura dello Studio Legale Lovisolo & Partners, Genova - www.lovislex.it - info@lovislex.it
Trattamento fiscale dei redditi da lavoro
marittimo conseguiti su navi battenti bandiera estera
Con la Risposta
a istanza di interpello n. 112 del 20 gennaio 2023, l’Agenzia delle Entrate ha confermato
che, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 5, comma 5, della L. 16 marzo
2001 n. 88, resta escluso dalla tassazione nel nostro Paese il reddito
derivante dall’attività prestata dai lavoratori marittimi italiani imbarcati su
navi battenti bandiera estera, anche qualora si tratti di cittadini
stranieri che hanno trasferito la propria residenza fiscale in Italia
precisando (ed è questa la “novità” introdotta dal provvedimento in commento)
che tale regola vale “a prescindere … dal
luogo di prestazione dell’attività lavorativa” ovvero dal fatto che la
navigazione (e con essa l’attracco) sia avvenuta nelle acque territoriali
italiane o altrove.
Si ricorda che l’articolo 5 della
L. 88/2001 prevede che “per i lavoratori
marittimi imbarcati su navi battenti bandiera estera …, continua ad essere
escluso dalla base imponibile fiscale il reddito derivante dall’attività
prestata su tali navi per un periodo superiore a 183 giorni nell’arco di dodici
mesi” senza tuttavia precisare se, ai fini dell’esclusione di cui
trattasi – oltre al fatto che l’attività lavorativa debba essere prestata
su tali navi battenti bandiera estera per un periodo superiore a 183 giorni
nell’arco di dodici mesi – sia rilevante il luogo (in Italia o all’estero) in
cui si trovasse la nave (ed il lavoratore marittimo) durante lo svolgimento di
tale attività.
In particolare, sino ad oggi, al
fine di affermare la irrilevanza del luogo in cui si trovasse la nave (ed il
lavoratore marittimo) al fine dell’applicazione di tale esclusione, si
invocava l’applicazione dell’articolo 94 della Convenzione delle Nazioni Unite
sul diritto del mare conclusa a New York il 10 dicembre 1982 che prevede “che ogni stato esercita efficacemente la
propria giurisdizione e il proprio controllo … sulle navi che battono la sua
bandiera” ed “in particolare ogni
Stato … b) esercita la propria giurisdizione conformemente alla propria
legislazione, su tutte le navi che battono la sua bandiera, e sui rispettivi
comandanti, ufficiali ed equipaggi …”.
In altri termini, al fine
dell’imposizione dei marittimi (anche residenti in Italia) operanti su navi
battenti bandiera estera si invocava la giurisdizione anche fiscale dello stato
della bandiera a prescindere dal luogo in cui avvenisse la navigazione della
nave (o il suo attracco).
Tale conclusione trova conforto nella
Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 55/E del 20 giugno 2002 e dalla
Risposta a istanza di interpello n. 134 del 20 maggio 2020 che aveva chiarito “che i redditi corrisposti a marittimi di
nazionalità italiana che lavorano per più di 183 giorni in un arco temporale
di dodici mesi … non dovranno essere assoggettati ad imposizione nel
nostro Paese, a prescindere dalla residenza dei medesimi lavoratori
marittimi …, con il conseguente venir meno dell’obbligo di dichiarazione di
tali redditi da parte del contribuente”.
Oggi con la precisazione contenuta
nella ricordata Risposta ad interpello n. 112/2023, tale regola risulta
ribadita anche “a prescindere …
dal luogo di prestazione dell’attività lavorativa”.
Pertanto il
margine di incertezza del suo ambito applicativo sembra essere più circoscritto
a tutto vantaggio della consapevole e corretta pianificazione fiscale degli
armatori e dei lavoratori marittimi.