IVA: la nozione di “utilizzo” nel leasing nautico
27/09/2023
Rubrica a cura dello Studio Legale Lovisolo & Partners, Genova - www.lovislex.it - info@lovislex.it
L’Agenzia delle Entrate, con la recente
Risposta ad interpello n. 430/2023, ha fornito utili chiarimenti in merito alla
nozione di “utilizzo” rilevante nel contesto dell'articolo 7–sexies,
comma 1, lettera e–bis) del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633 (c.d. Decreto IVA) che disciplina la territorialità ai
fini IVA di talune prestazioni di servizi.
Nel caso di specie, una società aveva
sottoscritto un contratto di leasing nautico avente ad oggetto una nave
da diporto ad esclusivo uso privato. Il luogo di ricovero abituale di tale nave
era in Italia, presso uno specifico porto, ovvero un determinato cantiere o
luogo di rimessaggio a terra, in cui l'imbarcazione sostava nei periodi in cui
non era impiegata nelle attività diportistiche.
In tale contesto, la società manifestava
dubbi in merito alla corretta applicazione dell’articolo 7-sexies cit. così
come interpretato dal Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 29 ottobre
2020, n. 341339, al paragrafo 1, lettera e). Infatti, tale provvedimento
disponeva che “per utilizzo della
imbarcazione da diporto nell'ambito dei contratti di locazione, anche
finanziaria, noleggio ed altri contratti simili non a breve termine s'intendono
le settimane in cui l'imbarcazione da diporto ha effettuato spostamenti tra
porti (inclusi gli spostamenti da e verso il medesimo porto), con esclusione
degli spostamenti tra cantieri o porti per motivi tecnici”.
Secondo tale società, pertanto, non
sarebbero soggetti ad IVA i canoni di locazione finanziaria riferiti alle
settimane in cui l'imbarcazione a) non aveva effettuato alcuna
navigazione (come quando stazionava nel luogo di ricovero abituale, sia esso in
banchina o rimessaggio a terra, oppure quando era in cantiere per manutenzione,
a prescindere dal fatto che detto luogo fosse in UE o in territorio extra-UE); b) era armata e quindi con equipaggio a bordo, senza – tuttavia – un’effettiva
fruizione del servizio da parte dei suoi beneficiari.
La società riteneva, infatti, che in tali
ipotesi sarebbe mancato un effettivo utilizzo dell'imbarcazione nel senso
chiarito dal Provvedimento dell’Amministrazione finanziaria del 2020.
Alla luce di quanto richiesto, l’Agenzia
delle Entrate ha chiarito che la locazione finanziaria è territorialmente
rilevante in Italia al ricorrere congiunto di 3 presupposti, ovvero (i) l'imbarcazione
è effettivamente messa a disposizione nel territorio dello Stato, (i) la
prestazione (in questo caso, il leasing finanziario) è resa da un
soggetto passivo stabilito in Italia e (iii) l’imbarcazione è utilizzata nel
territorio dell'UE.
Diversamente, difetta del requisito della
territorialità la fattispecie in cui, pur ricorrendo i primi due presupposti, l’imbarcazione
sia utilizzata in territorio extra-UE ma limitatamente alle settimane di “effettiva
utilizzazione” in detto territorio (da dimostrare con adeguati mezzi di prova).
Nel caso di specie, quindi, l’Amministrazione
finanziaria ha chiarito che, risultando verificati i primi due presupposti, il
criterio di territorialità era integrato nella misura in cui l'utilizzo
dell'imbarcazione avveniva nel territorio unionale. Il fatto che l'unità sia
armata o stazioni, per scelta del locatario, nel luogo di ricovero abituale in
Italia ovvero in un altro Paese dell'Unione (sia esso in banchina o a terra),
configura utilizzo nel territorio unionale.
Diversamente, chiarisce l’Ufficio, non si
configura tale utilizzo nel caso in cui l'unità sia in cantiere per
manutenzione o per motivi tecnici che ne impediscono la concreta fruizione.
In conclusione, l’Agenzia delle Entrate
evidenzia come “seguendo la tesi della
Società, essendo fisiologico che nel leasing finanziario ‘per la maggior parte della durata del contratto’ l'imbarcazione
sia in ricovero, l'Istante sconterebbe l'IVA (in Italia o all'estero) solo
quando l'imbarcazione è in navigazione, pur essendo il canone sempre dovuto per
il medesimo importo. Significherebbe, in altri termini, far dipendere il
pagamento dell'IVA dalla volontà del conduttore di utilizzare oppure no
l'imbarcazione, pur avendone la disponibilità, oppure ancorarne il pagamento al
ciclo delle stagioni”.