CBAM: al via le prime dichiarazioni

20/11/2023

CBAM: al via le prime dichiarazioni

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Nel corso delle ultime settimane, la Commissione europea ha fornito importanti chiarimenti riguardo al Carbon Border Adjustment Mechanism (c.d. “CBAM”), pubblicando, sul proprio sito, il registro transitorio che dovrà essere compilato dagli operatori e aggiornando il registro delle autorità nazionali competenti per il nuovo dazio. Per l’Italia, l’autorità competente è stata individuata nel Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica (c.d. “Mase”), in collaborazione con l’Agenzia delle dogane, Direzione generale e competitività ed efficienza energetica.
Il nuovo dazio ambientale è stato introdotto lo scorso 16 maggio 2023, quando è stato pubblicato, in Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea, il Regolamento UE 10 maggio 2023, n. 956/2023.
Tale misura è finalizzata a garantire che le merci provenienti da Paesi extra unionali scontino un prezzo per le loro emissioni di carbonio, paragonabile a quello sostenuto dai produttori unionali nell’ambito del sistema di scambio delle quote di emissione (EU ETS).
Il CBAM avrà un impatto su settori cruciali per la nostra economia, come il cemento, i fertilizzanti, il ferro e l’acciaio, l’idrogeno, l’alluminio e l’elettricità. Il catalogo di prodotti interessati dal nuovo dazio ambientale, tuttavia, è destinato a estendersi ad altri beni a rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio, come parti in acciaio e plastica che subiscono processi di fabbricazione complessi, utilizzando varie materie prime.
Occorre rammentare che l’implementazione del CBAM avverrà gradualmente, con un periodo transitorio previsto dal 1° ottobre 2023 al 31 dicembre 2025. Durante tale periodo, gli importatori saranno tenuti a rispettare obblighi dichiarativi, comunicando la tipologia di merci importate e le quantità di emissioni di carbonio associate ai beni importati.
Ai sensi dell’art. 11, Reg. UE n. 956/2023, la Commissione UE avrà il potere di esaminare le dichiarazioni CBAM, per valutare se gli operatori interessati rispettino gli obblighi di comunicazione durante il periodo transitorio.
Tutte le importazioni effettuate dal 1° ottobre dovranno essere incluse in una dichiarazione da presentare entro il 31 gennaio, mentre sarà obbligatorio acquistare i certificati CBAM solo a partire dal 2026.
Lo scorso 15 settembre 2023, la Commissione europea ha pubblicato il Regolamento di esecuzione 17 agosto 2023, n. 1773, specificando le modalità di applicazione del nuovo dazio ambientale. In particolare, è previsto un sistema di calcolo flessibile delle emissioni, secondo cui, fino al 31 dicembre 2024, le emissioni incorporate dei beni potranno essere determinate applicando un sistema di tariffazione del carbonio nel luogo in cui si trova l’impianto, un sistema di monitoraggio obbligatorio delle emissioni nel luogo in cui si trova l’impianto, o un sistema di monitoraggio delle emissioni presso l’impianto che può includere la verifica da parte di un verificatore accreditato.
A partire dal 1° gennaio 2025, invece, le emissioni specifiche incorporate dei beni saranno calcolate mediante analisi di laboratorio, valori standard o la misurazione continua della concentrazione del gas a effetto serra in questione nel gas e nel flusso di scarico.
Ai sensi del Regolamento di esecuzione, inoltre, sono previste sanzioni sia nei confronti degli operatori interessati che non adempiano agli obblighi dichiarativi previsti, sia per il dichiarante che, dopo aver ricevuto dall’autorità competente la richiesta di rettifica, non abbia preso le misure necessarie per la correzione di quanto depositato.
L’importo delle sanzioni, in caso di erronea o incompleta dichiarazione, sarà compreso tra i 10 e 50 euro per ogni tonnellata di emissioni non dichiarate.

 


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