CBAM: al via le prime dichiarazioni
20/11/2023
Studio Legale Armella & Associati - www.studioarmella.it - segreteria@studioarmella.com
Nel corso delle
ultime settimane, la Commissione europea ha fornito importanti chiarimenti
riguardo al Carbon Border Adjustment Mechanism (c.d. “CBAM”), pubblicando, sul
proprio sito, il registro transitorio che dovrà essere compilato dagli
operatori e aggiornando il registro delle autorità nazionali competenti per il
nuovo dazio. Per l’Italia, l’autorità competente è stata individuata nel
Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica (c.d. “Mase”), in
collaborazione con l’Agenzia delle dogane, Direzione generale e competitività
ed efficienza energetica.
Il nuovo dazio
ambientale è stato introdotto lo scorso 16 maggio 2023, quando è stato
pubblicato, in Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea, il Regolamento UE 10
maggio 2023, n. 956/2023.
Tale misura è finalizzata
a garantire che le merci provenienti da Paesi extra unionali scontino un prezzo
per le loro emissioni di carbonio, paragonabile a quello sostenuto dai
produttori unionali nell’ambito del sistema di scambio delle quote di emissione
(EU ETS).
Il CBAM avrà un
impatto su settori cruciali per la nostra economia, come il cemento, i
fertilizzanti, il ferro e l’acciaio, l’idrogeno, l’alluminio e l’elettricità.
Il catalogo di prodotti interessati dal nuovo dazio ambientale, tuttavia, è
destinato a estendersi ad altri beni a rischio di rilocalizzazione delle
emissioni di carbonio, come parti in acciaio e plastica che subiscono processi
di fabbricazione complessi, utilizzando varie materie prime.
Occorre
rammentare che l’implementazione del CBAM avverrà gradualmente, con un periodo
transitorio previsto dal 1° ottobre 2023 al 31 dicembre 2025. Durante tale
periodo, gli importatori saranno tenuti a rispettare obblighi dichiarativi,
comunicando la tipologia di merci importate e le quantità di emissioni di
carbonio associate ai beni importati.
Ai sensi
dell’art. 11, Reg. UE n. 956/2023, la Commissione UE avrà il potere di
esaminare le dichiarazioni CBAM, per valutare se gli operatori interessati
rispettino gli obblighi di comunicazione durante il periodo transitorio.
Tutte le
importazioni effettuate dal 1° ottobre dovranno essere incluse in una
dichiarazione da presentare entro il 31 gennaio, mentre sarà obbligatorio
acquistare i certificati CBAM solo a partire dal 2026.
Lo scorso 15
settembre 2023, la Commissione europea ha pubblicato il Regolamento di
esecuzione 17 agosto 2023, n. 1773, specificando le modalità di applicazione
del nuovo dazio ambientale. In particolare, è previsto un sistema di calcolo
flessibile delle emissioni, secondo cui, fino al 31 dicembre 2024, le emissioni
incorporate dei beni potranno essere determinate applicando un sistema di
tariffazione del carbonio nel luogo in cui si trova l’impianto, un sistema di
monitoraggio obbligatorio delle emissioni nel luogo in cui si trova l’impianto,
o un sistema di monitoraggio delle emissioni presso l’impianto che può includere
la verifica da parte di un verificatore accreditato.
A partire dal
1° gennaio 2025, invece, le emissioni specifiche incorporate dei beni saranno
calcolate mediante analisi di laboratorio, valori standard o la misurazione
continua della concentrazione del gas a effetto serra in questione nel gas e
nel flusso di scarico.
Ai sensi del
Regolamento di esecuzione, inoltre, sono previste sanzioni sia nei confronti
degli operatori interessati che non adempiano agli obblighi dichiarativi
previsti, sia per il dichiarante che, dopo aver ricevuto dall’autorità
competente la richiesta di rettifica, non abbia preso le misure necessarie per
la correzione di quanto depositato.
L’importo delle
sanzioni, in caso di erronea o incompleta dichiarazione, sarà compreso tra i 10
e 50 euro per ogni tonnellata di emissioni non dichiarate.