Nuova decisione sull’IRBA
19/12/2023
Rubrica a cura dello Studio Legale Lovisolo & Partners, Genova - www.lovislex.it - info@lovislex.it
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catanzaro
(di seguito anche CGT I gr.), con la sentenza n. 2688 del 23 novembre 2023, è
intervenuta nell’ambito della giurisprudenza afferente l’abrogata Imposta
Regionale sulla Benzina per Autotrazione[1].
Nel merito, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli notificava
un avviso di pagamento alla società ricorrente, con il quale intimava il
pagamento dell'IRBA, applicando le sanzioni corrispondenti. In particolare,
l’Ufficio aveva rilevato l'omesso omesso versamento dell'Imposta per gli anni
2017, 2018, 2019 e 2020.
Lamentando l'illegittimità della legislazione regionale
istitutiva della suddetta Imposta, in quanto in contrasto con il diritto
dell'Unione Europea, la contribuente ricorreva nanti il Giudice di primo grado
chiedendo l’annullamento dell’atto di cui trattasi.
Nel merito, la CGT I gr. ha ritenuto che il ricorso fosse fondato
e ciò proprio alla luce della lamentata illegittimità dell’Imposta, come emerso
dalla decisione della Corte di giustizia dell’Unione europea[2].
Tuttavia, nel caso in esame, l'IRBA era relativa a periodi anteriori alla sua abrogazione,
intervenuta nel 2021.
In proposito, osserva la Corte di primo grado, sia la
normativa regionale che quella nazionale hanno disposto l'abrogazione delle
disposizioni concernenti l'IRBA facendo salvi gli effetti delle obbligazioni
tributarie già insorte, con ciò intendendo il legislatore nazionale e quello
regionale preservare la legittimità dell'Imposta per le obbligazioni sorte
prima dell'abrogazione (2021), come nel caso in esame (trattandosi di pretese
relative agli anni 2017-2020).
A tal fine, la Corte di primo grado ha verificato se siffatta
disciplina, relativa alla salvaguardia delle obbligazioni sorte in epoca
precedente all’abrogazione dell’IRBA, fosse compatibile con il diritto
dell'unione europea. Tuttavia, la CGT I gr. ne ha rilevato il contrasto con i
principi del diritto unionale, così come chiarito nella giurisprudenza della
Corte di giustizia dell’Unione europea che ha efficacia retroattiva e che
incontra il solo limite dei rapporti esauriti (ovvero, nell’ipotesi in cui sia
maturata una causa di prescrizione o decadenza).
Ebbene, sulla base del c.d. principio della primazia del
diritto dell’Unione europea, il Giudice ha disapplicato la normativa interna in
quanto contrastante con il diritto UE, non essendo stato possibile procedere ad
un'interpretazione della normativa nazionale in conformità con il diritto unionale.
Alla luce di quanto sopra, la Corte di Catanzaro ha concluso
sostenendo che “non essendo le disposizioni della legge n. 178/2020 (legge di
bilancio 2021), così come la analoga disposizione della legge regionale n.
34/2020, conformi - nella parte in cui salvaguardano, per il passato, gli
effetti dell'imposta - al diritto dell'Unione europea, devono essere
disapplicate, con l'ulteriore conseguenza che l'avviso di accertamento
impugnato, trovando fondamento in tale disciplina non applicabile, deve
considerarsi illegittimo”.
[1] Il tema è stato trattato
dallo Studio in precedenti newsletter, alla cui consultazione si rinvia. Vds. “Cassazione:
l’IRBA è un tributo incompatibile con il diritto UE. Possibilità di rimborso”
consultabile al seguente link
[2] Trattasi della ordinanza
del 9 novembre 2021 nell’ambito della causa c-255/20, commentata dallo Studio
nella seguente newsletter