Agevolazioni registri internazionali: le nuove attività accessorie
23/01/2024
Rubrica a cura dello Studio Legale Lovisolo & Partners, Genova - www.lovislex.it - info@lovislex.it
Nel contesto dell’imposizione diretta sulle attività di
navigazione, l’art. 4, comma 2, del D.L. 457/1997 prevede che il reddito derivante
dall'utilizzazione di navi iscritte nel Registro internazionale concorra, in
misura pari al 20 per cento, a formare il reddito complessivo assoggettabile
all'imposta sul reddito delle persone fisiche e all'imposta sul reddito delle
persone giuridiche.
L’art. 6-quinquies, comma 1, del D.L. 457/1997
dispone che la sopracitata agevolazione si applichi ai proventi risultanti dalle attività di trasporto marittimo ed in
particolare a quelli derivanti a) dalla vendita di biglietti o tariffe per il
trasporto di merci e, in caso di trasporto di passeggeri, dalla locazione di
cabine nel contesto del viaggio marittimo e dalla vendita di alimenti e bevande
per il consumo immediato a bordo; b) dallo svolgimento delle attività
assimilate a quelle di trasporto marittimo e c) dallo svolgimento delle
attività accessorie derivanti da attività di trasporto marittimo.
In riferimento alle
attività di cui supra lettera c), il Ministero delle Infrastrutture e
dei Trasporti, con il recente Decreto del 22 novembre 2023, ha individuato le
fattispecie che possono beneficiarie dell’agevolazione di cui trattasi.
Tuttavia, è
necessario premettere che, ex art. 2 del presente Decreto, i destinatari
di tale provvedimento sono i soggetti residenti e non residenti, aventi stabile
organizzazione nel territorio dello Stato, che utilizzano navi iscritte nei
registri negli Stati dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo; ovvero
navi battenti bandiera di Stati dell'Unione europea o dello Spazio economico
europeo, adibite esclusivamente a traffici commerciali internazionali.
Ciò posto, l’art. 3 del Decreto ministeriale ha previsto che
il regime agevolativo di cui all’art. 4, comma 2, cit. trovi applicazione in
riferimento - tra le altre[1] - alle seguenti fattispecie:
- i contratti di subappalto o franchising o in generale i rapporti contrattuali con terzi per l'esercizio di attività ammissibili;
- le operazioni di gestione commerciale, quali la prenotazione di capacità di carico e di biglietti per passeggeri;
- i servizi amministrativi e le prestazioni di assicurazione connessi ai servizi di trasporto di merci e passeggeri, collegati alla prestazione di trasporto;
- il carico e scarico merci, inclusa la manipolazione e movimentazione di container all'interno dell'area portuale;
- il raggruppamento o la suddivisione di merci prima o dopo il trasporto in mare;
- la fornitura e messa a disposizione di container;
- trasporti terrestri immediatamente antecedenti o successivi a quello marittimo.
Ebbene, fatte salve alcune esclusioni[2],
i ricavi derivanti dallo svolgimento dalle attività accessorie sopracitate sono
ammissibili limitatamente alla quota che non supera il 50 per cento dei ricavi
totali ammissibili derivanti dall’utilizzazione delle navi in tale contesto
rilevanti (ex art. 3, comma 3, del Decreto).
Infine, il Decreto ministeriale chiarisce che siffatti ricavi
e proventi, così come le spese ed altri componenti negativi riferiti alle attività
di cui sopra, dovranno risultare dalle scritture contabili mediante distinta
annotazione (ex art. 3, comma 4, del Decreto).
[1] Infatti, sono ricompresi
anche i proventi: da vendita di beni e fornitura di servizi a bordo quali
cinema, spa, parrucchiere, gioco d'azzardo ed altri servizi di intrattenimento,
nonché' l'intermediazione per la fornitura di escursioni locali e il noleggio
di cartelloni pubblicitari a bordo; dall'imbarco e sbarco passeggeri.
[2] Ai sensi del comma 2
dell’art. 3 cit., sono esclusi dal predetto regime i proventi derivanti dalla
vendita di prodotti di lusso, di prodotti e di servizi che non sono consumati a
bordo.