Agevolazioni registri internazionali: le nuove attività accessorie

23/01/2024

Agevolazioni registri internazionali: le nuove attività accessorie

Rubrica a cura dello Studio Legale Lovisolo & Partners, Genova - www.lovislex.it - info@lovislex.it

Nel contesto dell’imposizione diretta sulle attività di navigazione, l’art. 4, comma 2, del D.L. 457/1997 prevede che il reddito derivante dall'utilizzazione di navi iscritte nel Registro internazionale concorra, in misura pari al 20 per cento, a formare il reddito complessivo assoggettabile all'imposta sul reddito delle persone fisiche e all'imposta sul reddito delle persone giuridiche.

L’art. 6-quinquies, comma 1, del D.L. 457/1997 dispone che la sopracitata agevolazione si applichi ai proventi risultanti dalle attività di trasporto marittimo ed in particolare a quelli derivanti a) dalla vendita di biglietti o tariffe per il trasporto di merci e, in caso di trasporto di passeggeri, dalla locazione di cabine nel contesto del viaggio marittimo e dalla vendita di alimenti e bevande per il consumo immediato a bordo; b) dallo svolgimento delle attività assimilate a quelle di trasporto marittimo e c) dallo svolgimento delle attività accessorie derivanti da attività di trasporto marittimo.

In riferimento alle attività di cui supra lettera c), il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con il recente Decreto del 22 novembre 2023, ha individuato le fattispecie che possono beneficiarie dell’agevolazione di cui trattasi.

Tuttavia, è necessario premettere che, ex art. 2 del presente Decreto, i destinatari di tale provvedimento sono i soggetti residenti e non residenti, aventi stabile organizzazione nel territorio dello Stato, che utilizzano navi iscritte nei registri negli Stati dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo; ovvero navi battenti bandiera di Stati dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo, adibite esclusivamente a traffici commerciali internazionali.

Ciò posto, l’art. 3 del Decreto ministeriale ha previsto che il regime agevolativo di cui all’art. 4, comma 2, cit. trovi applicazione in riferimento - tra le altre[1] - alle seguenti fattispecie:

  • i contratti di subappalto o franchising o in generale i rapporti contrattuali con terzi per l'esercizio di attività ammissibili;
  • le operazioni di gestione commerciale, quali la prenotazione di capacità di carico e di biglietti per passeggeri;
  • i servizi amministrativi e le prestazioni di assicurazione connessi ai servizi di trasporto di merci e passeggeri, collegati alla prestazione di trasporto;
  • il carico e scarico merci, inclusa la manipolazione e movimentazione di container all'interno dell'area portuale;
  • il raggruppamento o la suddivisione di merci prima o dopo il trasporto in mare;
  • la fornitura e messa a disposizione di container;
  • trasporti terrestri immediatamente antecedenti o successivi a quello marittimo.

Ebbene, fatte salve alcune esclusioni[2], i ricavi derivanti dallo svolgimento dalle attività accessorie sopracitate sono ammissibili limitatamente alla quota che non supera il 50 per cento dei ricavi totali ammissibili derivanti dall’utilizzazione delle navi in tale contesto rilevanti (ex art. 3, comma 3, del Decreto).

Infine, il Decreto ministeriale chiarisce che siffatti ricavi e proventi, così come le spese ed altri componenti negativi riferiti alle attività di cui sopra, dovranno risultare dalle scritture contabili mediante distinta annotazione (ex art. 3, comma 4, del Decreto).


[1] Infatti, sono ricompresi anche i proventi: da vendita di beni e fornitura di servizi a bordo quali cinema, spa, parrucchiere, gioco d'azzardo ed altri servizi di intrattenimento, nonché' l'intermediazione per la fornitura di escursioni locali e il noleggio di cartelloni pubblicitari a bordo; dall'imbarco e sbarco passeggeri.
[2] Ai sensi del comma 2 dell’art. 3 cit., sono esclusi dal predetto regime i proventi derivanti dalla vendita di prodotti di lusso, di prodotti e di servizi che non sono consumati a bordo.


© Associazione Assagenti - info@assagenti.it | Politica dei Cookie | Informativa Privacy | Design - gcore.it