Contributi ART: un’importante novità per gli agenti marittimi
31/01/2024
Rubrica a cura dello Studio Legale Mordiglia, Genova-Milano - www.mordiglia.it - mail@mordiglia.it
Con sentenza
emessa in data 27 gennaio 2024, il T.A.R. Piemonte si è pronunciato sull’annosa
questione relativa alla soggezione o meno degli agenti marittimi/raccomandatari,
in proprio e/o quali sostituti d'imposta dei vettori marittimi stranieri da
essi rappresentati, al pagamento del contributo per il funzionamento
dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti (ART) ai sensi dell'art. 37, comma VI,
lett. b) D.L. n. 201/2011 (come successivamente modificato).
La sentenza trae origine dal ricorso presentato
da un agente marittimo che chiedeva che venisse accertata la sua esclusione dal
novero dei soggetti tenuti al versamento del suddetto contributo (sia in
proprio sia quale sostituto d’imposta) e, conseguentemente, chiedeva l’annullamento del complesso degli
atti e dei provvedimenti amministrativi in forza dei quali era stato chiamato a
versare il contributo ART per il 2022 e, in particolare, della Delibera ART n.
181/2021, il cui art. 2, comma IX, qualifica le imprese esercenti servizi di
agenzia e/o raccomandazione marittima quali sostituti d’imposta dei vettori
marittimi stranieri da essi rappresentati.
Il T.A.R.
Piemonte si è dapprima pronunciato sulla questione relativa alla soggezione o
meno degli agenti raccomandatari al predetto contributo “in proprio”, e cioè
per l’attività da essi esercitata nel proprio interesse.
A tale proposito,
il Tribunale Amministrativo, sulla scorta di un indirizzo ormai consolidato del
Consiglio di Stato (in base al quale l’elisione, nel testo dell’art. 37, comma
VI, D.L. n. 201/2011, del riferimento ai “gestori delle infrastrutture e dei
servizi regolati” ha comportato che il contributo debba essere posto a carico di tutti gli “operatori
economici operanti nel settore del trasporto” nel cui mercato di
riferimento l’ART svolga concretamente le proprie funzioni istituzionali), ha evidenziato
che la frammentazione della catena logistica non vale a escludere dalla platea
dei soggetti passivi del contributo ex art. 37 D.L. n. 201/2011 gli operatori
che esercitino servizi strumentali e strettamente correlati, in termini economici
e giuridici, all'attività di trasporto di merci o persone. In altri termini, l'esistenza
di un nesso di stretta inerenza del servizio di agenzia/raccomandazione alle
attività dei vettori del trasporto di merci o persone legittima l’attrazione di
tale servizio nella schiera delle attività soggette a contribuzione.
In virtù di tale presupposto,
il T.A.R. Piemonte ha ribadito che gli agenti marittimi/raccomandatari sono
soggetti, per l’attività da essi svolta nel proprio interesse, al contributo
ART ex art. 37, comma VI, D.L. n. 201/2011.
Chiarito questo
primo aspetto, il Tribunale Amministrativo ha esaminato la seconda questione
rimessa alla sua decisione, e cioè. se i soggetti che erogano servizi di
agenzia/raccomandazione marittima siano tenuti, in aggiunta al versamento del
contributo dovuto per le prestazioni svolte nel proprio interesse e computate
nel proprio fatturato, a versare anche il contributo in nome e per conto dei
vettori stranieri da essi rappresentati, come previsto dall’art. 2, comma IX,
della Delibera ART n. 181/2021.
Quest’ultima
disposizione configura due distinti obblighi di contribuzione a carico degli
agenti marittimi/raccomandatari: il primo è correlato al servizio di
agenzia/raccomandazione marittima svolto nell'interesse proprio ed è
parametrato alle poste attive Al e A5 del proprio ultimo bilancio depositato;
il secondo è invece correlato al servizio di trasporto via mare di passeggeri
e/o merci svolto in nome e per conto di vettori stranieri, quali raccomandatari/agenti
con rappresentanza, ed è parametrato alle poste attive del bilancio della
società straniera imputabili alle operazioni compiute in Italia.
Sul punto, il
ricorrente aveva dedotto che tale previsione si porrebbe in contrasto con il
principio di riserva di legge in materia tributaria e con il principio di
capacità contributiva, di cui agli artt. 23 e 53 Cost. Essa, infatti, comporterebbe la qualifica degli agenti e dei raccomandatari
marittimi come sostituti di imposta dei vettori stranieri. In altri termini, il
mero svolgimento di attività di raccomandazione o agenzia marittima con
rappresentanza sarebbe idonea a ingenerare in capo all'agenzia un obbligo
tributario, distinto e supplementare rispetto a quello dovuto per l'attività a lui
imputabile, correlato a un presupposto impositivo realizzato da un soggetto
terzo (il vettore straniero) e parametrato, anziché all’attività economica
dell’agente, alla quota del fatturato
del vettore straniero relativo alle operazioni realizzate in Italia. Una simile
impostazione, inoltre, sarebbe
particolarmente onerosa per l’agente marittimo, il quale non sarebbe assistito da un adeguato meccanismo di rivalsa nei confronti
del vettore straniero.
Il T.A.R.
Piemonte, condividendo le argomentazioni svolte sul punto dall’agenzia
ricorrente, ha ritenuto che la disciplina di cui all’art. 2, comma IX, della
Delibera ART n. 181/2021 non sia compatibile con il principio di riserva di
legge e con il principio di tassatività vigenti in materia tributaria, come
elaborati dalla giurisprudenza costituzionale, rilevando in particolare che le
norme istitutive dell'ART e, per quanto di interesse, l'art. 37, comma VI, D.L.
n. 201/2011 non si prestano a essere interpretate nel senso di consentire
all'Autorità di porre a carico di un operatore del mercato un obbligo
contributivo correlato all'attività economica svolta da un altro soggetto e in
sostituzione di quest'ultimo.
Conseguentemente,
il Tribunale Amministrativo ha disposto l’annullamento dell’art. 2, comma IX
(ultimo periodo), della Delibera ART n. 181/2021.
Si tratta di
un’importante decisione che, almeno per il momento, mette il punto a una
questione ampiamente dibattuta negli ultimi anni e dai riflessi
pratici/economici a dir cui dirompenti per il mondo delle agenzie marittime.