Regime IVA e IIDD relativo ai veicoli elettrici
23/03/2024
Rubrica a cura dello Studio Legale Lovisolo & Partners, Genova - www.lovislex.it - info@lovislex.it
L’Agenzia delle
entrate, con la Risposta ad interpello n. 477 del 15 dicembre 2023, ha fornito utili
chiarimenti in merito al regime IVA e delle Imposte dirette applicabile
all’acquisto e ricarica di veicoli elettrici da parte di un contribuente produttore
di reddito d’impresa.
A tal fine,
l’Amministrazione finanziaria ricorda, anzitutto, che la disciplina della
detraibilità dell'IVA sugli acquisti degli autoveicoli e sulle relative spese è
dettata dall'articolo 19-bis1, lettera c) e d) del D.P.R. n. 633/1973
(Decreto IVA). Tale disposizione prevede che l'IVA sull'acquisto dei veicoli a
motore, nonché sui costi ad essi relativi, tra cui quelli di acquisto dei
carburanti, è detraibile nella misura parziale del 40%.
Tale detraibilità parziale non opera qualora i veicoli formino
oggetto dell'attività propria dell'impresa, a cui pertanto spetta la
detraibilità piena dell'IVA.
Ciò posto, secondo
l’Ufficio, la disciplina di cui all'articolo 19-bis1 cit. è riferibile a
tutte le tipologie di veicoli a motore, incluse quindi anche le autovetture ad
alimentazione elettrica. Conseguentemente, deve considerarsi compresa nella
nozione di ''carburante'' di cui alla lettera d) anche la componente di
energia elettrica destinata alla ricarica delle autovetture elettriche.
L’Agenzia delle
entrate ricorda, inoltre, che per gli acquisti di beni e servizi utilizzati
promiscuamente (i.e. utilizzati per realizzare sia operazioni imponibili sia
operazioni escluse dal campo IVA), spetta una detrazione parziale, rapportata
all'entità del loro impiego nelle operazioni soggette ad imposta.
A tale ultimo fine,
però, la normativa non detta alcuna regola specifica, demandando al
contribuente la scelta del criterio più appropriato alle diverse e variegate
situazioni che possono verificarsi, che sia – in ogni caso – informato a
criteri “oggettivi”.
Ne consegue che, in
tale ultimo caso, sarà onere del contribuente individuare secondo criteri
oggettivi la quota d'imposta riferibile all'utilizzo dell'energia elettrica per
fini privati e dunque indetraibile e quella detraibile, in quanto riferibile
invece all'esercizio della propria attività.
Quanto alle imposte
sui redditi, l'articolo 164, comma 1 del TUIR prevede specifiche quote di
deducibilità delle spese ed altri componenti negativi relativi ai mezzi di
trasporto a motore utilizzati nell'esercizio di imprese.
Il comma 1-bis del
medesimo articolo dispone poi che le spese per carburante sono deducibili nella
misura di cui al precedente comma 1 se sostenute esclusivamente mediante carte
di credito, carte di debito o carte prepagate emesse da operatori finanziari
soggetti all'obbligo di comunicazione previsto dall'articolo 7, comma 6 del D.P.R.
n. 605/1973.
In proposito,
l’Amministrazione finanziaria ribadisce l’equiparabilità al carburante
dell'energia elettrica destinata alle ricariche delle autovetture elettriche. Conseguentemente,
l'energia elettrica effettivamente utilizzata per la ricarica di tali veicoli
sarà deducibile dal reddito ai sensi e nei limiti dei commi 1 e 1-bis dell'articolo 164 cit. alle condizioni ivi indicate e ciò anche in riferimento
a ricariche effettuate presso una stazione di ricarica ad uso domestico (c.d. wall
box), situata nei locali
dello stesso contribuente destinati a uso promiscuo ai fini dell’attività
d'impresa, purché venga concretamente e puntualmente documentato e comprovato
l'utilizzo di detta energia come ''carburante”[1].
Spetterà poi al
contribuente dimostrare concretamente e puntualmente l'entità e il costo
dell'energia elettrica utilizzata per il rifornimento della propria autovettura
ai fini della deducibilità del relativo componente negativo di reddito.
[1] In tal caso, deve
ritenersi soddisfatta la condizione di cui al citato articolo 164, comma 1-bis del TUIR in merito alle modalità di pagamento dei rifornimenti laddove le
fatture emesse per la cessione di energia elettrica dal relativo fornitore,
nell'ambito delle quali sono compresi i consumi afferenti all'autovettura,
risultino pagate mediante una delle forme indicate nel Provvedimento del
Direttore dell'Agenzia delle entrate del 4 aprile 2018, prot. n. 73203.