Regime IVA e IIDD relativo ai veicoli elettrici

23/03/2024

Regime IVA e IIDD relativo ai veicoli elettrici

Rubrica a cura dello Studio Legale Lovisolo & Partners, Genova - www.lovislex.it - info@lovislex.it

L’Agenzia delle entrate, con la Risposta ad interpello n. 477 del 15 dicembre 2023, ha fornito utili chiarimenti in merito al regime IVA e delle Imposte dirette applicabile all’acquisto e ricarica di veicoli elettrici da parte di un contribuente produttore di reddito d’impresa.

A tal fine, l’Amministrazione finanziaria ricorda, anzitutto, che la disciplina della detraibilità dell'IVA sugli acquisti degli autoveicoli e sulle relative spese è dettata dall'articolo 19-bis1, lettera c) e d) del D.P.R. n. 633/1973 (Decreto IVA). Tale disposizione prevede che l'IVA sull'acquisto dei veicoli a motore, nonché sui costi ad essi relativi, tra cui quelli di acquisto dei carburanti, è detraibile nella misura parziale del 40%.

Tale detraibilità parziale non opera qualora i veicoli formino oggetto dell'attività propria dell'impresa, a cui pertanto spetta la detraibilità piena dell'IVA.

Ciò posto, secondo l’Ufficio, la disciplina di cui all'articolo 19-bis1 cit. è riferibile a tutte le tipologie di veicoli a motore, incluse quindi anche le autovetture ad alimentazione elettrica. Conseguentemente, deve considerarsi compresa nella nozione di ''carburante'' di cui alla lettera d) anche la componente di energia elettrica destinata alla ricarica delle autovetture elettriche.

L’Agenzia delle entrate ricorda, inoltre, che per gli acquisti di beni e servizi utilizzati promiscuamente (i.e. utilizzati per realizzare sia operazioni imponibili sia operazioni escluse dal campo IVA), spetta una detrazione parziale, rapportata all'entità del loro impiego nelle operazioni soggette ad imposta.

A tale ultimo fine, però, la normativa non detta alcuna regola specifica, demandando al contribuente la scelta del criterio più appropriato alle diverse e variegate situazioni che possono verificarsi, che sia – in ogni caso – informato a criteri “oggettivi”.

Ne consegue che, in tale ultimo caso, sarà onere del contribuente individuare secondo criteri oggettivi la quota d'imposta riferibile all'utilizzo dell'energia elettrica per fini privati e dunque indetraibile e quella detraibile, in quanto riferibile invece all'esercizio della propria attività.

Quanto alle imposte sui redditi, l'articolo 164, comma 1 del TUIR prevede specifiche quote di deducibilità delle spese ed altri componenti negativi relativi ai mezzi di trasporto a motore utilizzati nell'esercizio di imprese.

Il comma 1-bis del medesimo articolo dispone poi che le spese per carburante sono deducibili nella misura di cui al precedente comma 1 se sostenute esclusivamente mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione previsto dall'articolo 7, comma 6 del D.P.R. n. 605/1973.

In proposito, l’Amministrazione finanziaria ribadisce l’equiparabilità al carburante dell'energia elettrica destinata alle ricariche delle autovetture elettriche. Conseguentemente, l'energia elettrica effettivamente utilizzata per la ricarica di tali veicoli sarà deducibile dal reddito ai sensi e nei limiti dei commi 1 e 1-bis dell'articolo 164 cit. alle condizioni ivi indicate e ciò anche in riferimento a ricariche effettuate presso una stazione di ricarica ad uso domestico (c.d. wall box), situata nei locali dello stesso contribuente destinati a uso promiscuo ai fini dell’attività d'impresa, purché venga concretamente e puntualmente documentato e comprovato l'utilizzo di detta energia come ''carburante”[1].

Spetterà poi al contribuente dimostrare concretamente e puntualmente l'entità e il costo dell'energia elettrica utilizzata per il rifornimento della propria autovettura ai fini della deducibilità del relativo componente negativo di reddito.


[1] In tal caso, deve ritenersi soddisfatta la condizione di cui al citato articolo 164, comma 1-bis del TUIR in merito alle modalità di pagamento dei rifornimenti laddove le fatture emesse per la cessione di energia elettrica dal relativo fornitore, nell'ambito delle quali sono compresi i consumi afferenti all'autovettura, risultino pagate mediante una delle forme indicate nel Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 4 aprile 2018, prot. n. 73203.


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