Regime IVA servizi aeroportuali

24/04/2024

Regime IVA servizi aeroportuali

Rubrica a cura dello Studio Legale Lovisolo & Partners, Genova - www.lovislex.it - info@lovislex.it

L’Agenzia delle entrate, con la Risposta ad interpello n. 79 del 25 marzo 2024, ha fornito alcuni chiarimenti in merito al regime IVA applicabile alle prestazioni di servizi rese nell’ambito di un aeroporto (di piccole dimensioni) di proprietà di un Comune italiano che ne ha acquisito la gestione.

In tale contesto il Comune chiarisce di aver approvato le tariffe relative ai c.d. servizi aeroportuali quali quelli per “approdo / partenza”, “stazionamento sul piazzale scoperto / all'interno di hangar” ed “apertura anticipata o chiusura posticipata dell'aeroporto”.

In relazione a tali attività, il Comune chiede all’Amministrazione finanziaria di conoscere quale regime Iva debba trovare applicazione.

Infatti, ai sensi dell’articolo 4, comma 5, del D.p.r. n. 633 del 1972, sono escluse dall'ambito di applicazione Iva le attività di pubblica autorità effettuate dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni e dagli altri Enti di diritto pubblico.

Tuttavia, ai fini dell'assoggettamento ad Iva di una operazione occorre ex articolo 1 del D.p.r. n. 633/1973 verificare la sussistenza dei presupposti soggettivo, oggettivo e territoriale.

Ebbene, secondo l’Agenzia delle entrate, nel caso di specie, certamente sussiste il presupposto territoriale, in quanto l’attività si svolge nel territorio dello Stato.

Quanto al presupposto oggettivo, l'articolo 3 del D.p.r. n. 600/1973 prevede che costituiscano “prestazioni di servizi” le prestazioni verso corrispettivo dipendenti da contratti d’opera, appalto, trasporto, mandato, spedizione, agenzia, mediazione, deposito e in genere da obbligazione di fare, di non fare e di permettere quale ne sia la fonte.

In proposito, l’Amministrazione finanziaria ricorda come tale sia una ampia definizione, potendo qualificarsi una prestazione di servizi come operazione a titolo oneroso qualora esista un nesso diretto tra tale prestazione e un corrispettivo effettivamente percepito dal soggetto passivo: “tale nesso diretto esiste qualora tra il prestatore e il destinatario intercorra un rapporto giuridico nell'ambito del quale avvenga uno scambio di reciproche prestazioni e il compenso ricevuto dal prestatore costituisca il controvalore effettivo del servizio prestato al destinatario[1].

Infine, quanto al presupposto soggettivo, l'articolo 4 del D.p.r. n. 633/1973 prevede che “per esercizio di imprese si intende l'esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, delle attività commerciali o agricole di cui agli articoli 2135 e 2195 del Codice civile, anche se non organizzate in forma d'impresa, nonché l'esercizio di attività, organizzate in forma d'impresa, dirette alle prestazioni di servizi che non rientrano nell'articolo 2195 del Codice civile”.

Ciò posto, l’Agenzia delle entrate ricorda come l’articolo 4 del citato D.p.r. preveda che per gli enti pubblici e privati “che non abbiano per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali o agricole, si considerano effettuate nell'esercizio di imprese soltanto le cessioni di beni e le prestazioni di servizi fatte nell'esercizio di attività commerciali o agricole”.

Diversamente, non sono commerciali “le operazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, dalle province, dai comuni e dagli altri enti di diritto pubblico nell'ambito di attività di pubblica autorità”.

Ad ogni modo, l’Amministrazione finanziaria evidenzia come l’articolo 4 cit. chiarisca che “sono considerate in ogni caso commerciali, ancorché esercitate da enti pubblici, le seguenti attività: h) ‘servizi portuali e aeroportuali’”.

Ebbene, alla luce di quanto sopra, l’Agenzia delle entrate conclude che, poiché il Comune, quale gestore dell'Aeroporto, percepisce dai proprietari (in senso lato) degli aeromobili somme corrisposte a fronte di “servizi aeroportuali”, sulla base del Regolamento dello scalo[2], tale ente pubblico pone in essere un’attività di natura commerciale, cui deve seguire l'assoggettamento ad IVA dei relativi compensi.


[1] Cfr. Core di giustizia UE, 26 settembre 2013, casa C-283/12.
[2] Il quale prevede che “tutti coloro che effettuano arrivi, partenze e soste di aeromobili sull'aeroporto (...), sono tenuti al pagamento delle tariffe per i servizi erogati”.

 


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