Regime IVA servizi aeroportuali
24/04/2024
Rubrica a cura dello Studio Legale Lovisolo & Partners, Genova - www.lovislex.it - info@lovislex.it
L’Agenzia delle
entrate, con la Risposta ad interpello n. 79 del 25 marzo 2024, ha fornito alcuni
chiarimenti in merito al regime IVA applicabile alle prestazioni di servizi
rese nell’ambito di un aeroporto (di piccole dimensioni) di proprietà di un
Comune italiano che ne ha acquisito la gestione.
In tale contesto il
Comune chiarisce di aver approvato le tariffe relative ai c.d. servizi
aeroportuali quali quelli per “approdo / partenza”, “stazionamento sul piazzale
scoperto / all'interno di hangar” ed “apertura anticipata o chiusura
posticipata dell'aeroporto”.
In relazione a tali
attività, il Comune chiede all’Amministrazione finanziaria di conoscere quale
regime Iva debba trovare applicazione.
Infatti, ai sensi
dell’articolo 4, comma 5, del D.p.r. n. 633 del 1972, sono escluse dall'ambito
di applicazione Iva le attività di pubblica autorità effettuate dallo Stato,
dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni e dagli altri Enti di diritto
pubblico.
Tuttavia, ai fini
dell'assoggettamento ad Iva di una operazione occorre ex articolo 1 del
D.p.r. n. 633/1973 verificare la sussistenza dei presupposti soggettivo,
oggettivo e territoriale.
Ebbene, secondo
l’Agenzia delle entrate, nel caso di specie, certamente sussiste il presupposto
territoriale, in quanto l’attività si svolge nel territorio dello Stato.
Quanto al
presupposto oggettivo, l'articolo 3 del D.p.r. n. 600/1973 prevede che costituiscano “prestazioni di servizi” le
prestazioni verso corrispettivo dipendenti da contratti d’opera, appalto,
trasporto, mandato, spedizione, agenzia, mediazione, deposito e in genere da obbligazione
di fare, di non fare e di permettere quale ne sia la fonte.
In proposito,
l’Amministrazione finanziaria ricorda come tale sia una ampia definizione, potendo
qualificarsi una prestazione di servizi come operazione a titolo oneroso qualora
esista un nesso diretto tra tale prestazione e un corrispettivo effettivamente percepito
dal soggetto passivo: “tale nesso diretto
esiste qualora tra il prestatore e il destinatario intercorra un rapporto
giuridico nell'ambito del quale avvenga uno scambio di reciproche prestazioni e
il compenso ricevuto dal prestatore costituisca il controvalore effettivo del
servizio prestato al destinatario”[1].
Infine, quanto al
presupposto soggettivo, l'articolo 4 del D.p.r. n. 633/1973 prevede che “per esercizio di imprese si intende
l'esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, delle attività
commerciali o agricole di cui agli articoli 2135 e 2195 del Codice civile,
anche se non organizzate in forma d'impresa, nonché l'esercizio di attività,
organizzate in forma d'impresa, dirette alle prestazioni di servizi che non
rientrano nell'articolo 2195 del Codice civile”.
Ciò posto, l’Agenzia
delle entrate ricorda come l’articolo 4 del citato D.p.r. preveda che per gli
enti pubblici e privati “che non abbiano
per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali o
agricole, si considerano effettuate nell'esercizio di imprese soltanto le
cessioni di beni e le prestazioni di servizi fatte nell'esercizio di attività
commerciali o agricole”.
Diversamente, non sono
commerciali “le operazioni effettuate
dallo Stato, dalle regioni, dalle province, dai comuni e dagli altri enti di
diritto pubblico nell'ambito di attività di pubblica autorità”.
Ad ogni modo, l’Amministrazione
finanziaria evidenzia come l’articolo 4 cit. chiarisca che “sono considerate in ogni caso commerciali, ancorché esercitate da enti
pubblici, le seguenti attività: h) ‘servizi portuali e aeroportuali’”.
Ebbene, alla luce di
quanto sopra, l’Agenzia delle entrate conclude che, poiché il Comune, quale
gestore dell'Aeroporto, percepisce dai proprietari (in senso lato) degli
aeromobili somme corrisposte a fronte di “servizi
aeroportuali”, sulla base del Regolamento dello scalo[2], tale
ente pubblico pone in essere un’attività di natura commerciale, cui deve
seguire l'assoggettamento ad IVA dei relativi compensi.
[1] Cfr. Core di giustizia UE, 26 settembre 2013, casa
C-283/12.
[2] Il quale prevede che “tutti coloro che effettuano arrivi, partenze e
soste di aeromobili sull'aeroporto (...), sono tenuti al pagamento delle
tariffe per i servizi erogati”.