Natura tributaria dei diritti di imbarco dei passeggeri degli aeromobili
21/05/2024
Rubrica a cura dello Studio Legale Lovisolo & Partners, Genova - www.lovislex.it - info@lovislex.it
La Corte
costituzionale è stata investita dalla Corte di Cassazione di valutare la
legittimità dell'articolo 39-bis del D.L. n. 159 del 2007 in relazione all'articolo
3 della Costituzione.
Più specificamente la
questione verteva sulla natura giuridica dell’addizionale comunale gravante sui
diritti di imbarco dei passeggeri degli aeromobili che la Corte di Cassazione
considerava avere natura di tributo a differenza di quanto specificamente stabilito
dall'articolo 39-bis cit..
La Corte di
Cassazione evidenziava infatti che la disciplina dell’addizionale comunale
comportava una decurtazione patrimoniale definitiva a carico del vettore aereo.
Inoltre, sotteso al pagamento di tale addizionale non vi era alcun rapporto
sinallagmatico tra il vettore ed i destinatari del gettito. Infine, le risorse
derivanti dall'addizionale erano destinate a finanziare pubbliche spese.
Per tali ragioni la
Corte di legittimità ha ritenuto che l'articolo 39-bis cit. nella misura
in cui escludeva la natura tributaria dell'addizionale comunale sui diritti di
imbarco, violasse l'articolo 3 della Costituzione. Conseguentemente, la Suprema
Corte sollevava questione di legittimità costituzionale nanti il Giudice delle
Leggi.
Con sentenza n. 80 del 16 aprile 2024 la
Corte Costituzionale ha anzitutto ripercorso la disciplina applicabile e
l’evoluzione normativa che tale addizionale ha subito nel corso tempo.
Successivamente, ha ritenuto
che l’addizionale di che trattasi abbia natura di tributaria in quanto sono
presenti tutte le caratteristiche a ciò necessarie ed in particolare: (i) si tratta di una decurtazione
patrimoniale definitiva a carico del vettore aereo (soggetto passivo) (ii) a cui non fa seguito alcuna
controprestazione (assenza di sinallagmaticità) (iii) destinata a finanziare le spese pubbliche.
All’esito di tale
valutazione la Corte Costituzionale ha perciò dichiarato l’illegittimità dell’articolo
39-bis cit., quale norma interpretativa, che attribuiva alla disciplina
dell’addizionale de qua un significato non compatibile con la intrinseca
ed immutata natura tributaria della prestazione così ledendo la coerenza e la
certezza dell’ordinamento giuridico.
Siffatta conclusione
ha determinato specifiche conseguenze nell’ambito del processo a quo avendo consentito ai creditori di
tale addizionale di godere del privilegio previsto dall'articolo 2752, terzo
comma, del Codice civile per i crediti tributari, in tal modo accordando una
priorità di soddisfacimento sugli altri crediti in caso di insolvenza del
debitore (i.e. del vettore aereo).