Natura tributaria dei diritti di imbarco dei passeggeri degli aeromobili

21/05/2024

Natura tributaria dei diritti di imbarco dei passeggeri degli aeromobili

Rubrica a cura dello Studio Legale Lovisolo & Partners, Genova - www.lovislex.it - info@lovislex.it

La Corte costituzionale è stata investita dalla Corte di Cassazione di valutare la legittimità dell'articolo 39-bis del D.L. n. 159 del 2007 in relazione all'articolo 3 della Costituzione.

Più specificamente la questione verteva sulla natura giuridica dell’addizionale comunale gravante sui diritti di imbarco dei passeggeri degli aeromobili che la Corte di Cassazione considerava avere natura di tributo a differenza di quanto specificamente stabilito dall'articolo 39-bis cit..

La Corte di Cassazione evidenziava infatti che la disciplina dell’addizionale comunale comportava una decurtazione patrimoniale definitiva a carico del vettore aereo. Inoltre, sotteso al pagamento di tale addizionale non vi era alcun rapporto sinallagmatico tra il vettore ed i destinatari del gettito. Infine, le risorse derivanti dall'addizionale erano destinate a finanziare pubbliche spese.

Per tali ragioni la Corte di legittimità ha ritenuto che l'articolo 39-bis cit. nella misura in cui escludeva la natura tributaria dell'addizionale comunale sui diritti di imbarco, violasse l'articolo 3 della Costituzione. Conseguentemente, la Suprema Corte sollevava questione di legittimità costituzionale nanti il Giudice delle Leggi.

Con sentenza n. 80 del 16 aprile 2024 la Corte Costituzionale ha anzitutto ripercorso la disciplina applicabile e l’evoluzione normativa che tale addizionale ha subito nel corso tempo.
Successivamente, ha ritenuto che l’addizionale di che trattasi abbia natura di tributaria in quanto sono presenti tutte le caratteristiche a ciò necessarie ed in particolare: (i) si tratta di una decurtazione patrimoniale definitiva a carico del vettore aereo (soggetto passivo) (ii) a cui non fa seguito alcuna controprestazione (assenza di sinallagmaticità) (iii) destinata a finanziare le spese pubbliche.

All’esito di tale valutazione la Corte Costituzionale ha perciò dichiarato l’illegittimità dell’articolo 39-bis cit., quale norma interpretativa, che attribuiva alla disciplina dell’addizionale de qua un significato non compatibile con la intrinseca ed immutata natura tributaria della prestazione così ledendo la coerenza e la certezza dell’ordinamento giuridico.
Siffatta conclusione ha determinato specifiche conseguenze nell’ambito del processo a quo avendo consentito ai creditori di tale addizionale di godere del privilegio previsto dall'articolo 2752, terzo comma, del Codice civile per i crediti tributari, in tal modo accordando una priorità di soddisfacimento sugli altri crediti in caso di insolvenza del debitore (i.e. del vettore aereo).


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