Presentazione della dichiarazione valutaria nel settore marittimo

25/06/2024

Presentazione della dichiarazione valutaria nel settore marittimo

Rubrica a cura dello Studio Legale Lovisolo & Partners, Genova - www.lovislex.it - info@lovislex.it

 

Con la Circolare n. 15 del 29 maggio 2024 l’Agenzia delle Dogane ha fornito alcune istruzioni in merito alle modalità di presentazione della dichiarazione valutaria e alle modalità di esecuzione dei relativi controlli[1] applicabili al settore del traffico commerciale marittimo, crocieristico e della nautica da diporto. Tali istruzioni trovano esecuzione a far data dal 3 giugno 2024.

Come noto il soggetto obbligato a presentare la dichiarazione valutaria deve recarsi presso l’Ufficio doganale competente per il primo punto di entrata o per l’ultimo punto d’uscita del territorio nazionale sia nei casi di deposito e registrazione della dichiarazione sia nei casi di utilizzo della pre-dichiarazione registrata sul sito internet dell’Agenzia delle dogane per il suo completamento.

Più specificamente, con particolare riferimento al settore del traffico marittimo, vige l’obbligo di presentazione della dichiarazione valutaria ancorché il denaro contante dichiarato non venga materialmente sbarcato o imbarcato ma rimanga a bordo nel porto di arrivo o di partenza; ovvero, in rada dopo l’attraversamento del limite delle acque territoriali.

Ciò posto, tale dichiarazione può essere consegnata in forma scritta al momento del passaggio presso gli Uffici di confine (o limitrofi) che rilasciano copia con attestazione di ricevimento; ovvero, può essere trasmessa telematicamente, prima dell’attraversamento della frontiera, secondo le modalità e le specifiche pubblicate dall’Agenzia delle Dogane.

In attesa che venga implementato un sistema telematico per la trasmissione delle dichiarazioni, l’Amministrazione doganale ha quindi ritenuto necessario adottare le specifiche istruzioni in commento, attinenti alle modalità di presentazione delle dichiarazioni valutarie ed a quelle di esecuzione dei controlli a tal fine previsti, al fine di agevolare i soggetti obbligati a tale onere dichiarativo.

Tali istruzioni, in particolare, si applicano a tutte le fattispecie che coinvolgano mezzi impiegati per la navigazione[2] – tuttavia – nelle sole ipotesi in cui il denaro contante contenuto all’interno delle c.d. casse di bordo, o comunque nella disponibilità dei passeggeri presenti sul mezzo, non venga materialmente sbarcato o imbarcato, ma rimanga a bordo della nave nel porto di arrivo o partenza.

In proposito, l’Amministrazione doganale ha previsto che, in alternativa alla modalità di presentazione mediante consegna fisica della dichiarazione al momento del passaggio alla frontiera, i soggetti obbligati nell’ambito del traffico marittimo[3] possano presentare la dichiarazione valutaria a mezzo PEC all’Ufficio delle Dogane competente per territorio, prima dell’attraversamento della frontiera, laddove il denaro contante trasportato (di importo pari o superiore a 10.000 euro) non venga materialmente sbarcato o imbarcato dal mezzo di trasporto.

Per quanto attiene al traffico marittimo commerciale e al settore della nautica da diporto, in aggiunta alla possibilità di trasmissione della dichiarazione di cui trattasi a mezzo PEC, l’Agenzia delle Dogane ha previsto che si applichino le seguenti semplificazioni: in presenza di sistemi di contabilizzazione che consentono il monitoraggio in tempo reale delle consistenze delle casse di bordo, alla dichiarazione valutaria deve essere allegato un prospetto riepilogativo di cassa (es. balance report, device content status, cash inspection form, cash verification, ecc..) dal quale sia possibile verificare, in caso di controllo, la corrispondenza dei dati indicati nella dichiarazione valutaria rispetto ai flussi contabili riportati nel predetto sistema informativo.

Tale ultimo prospetto deve indicare data e ora della sua emissione, unitamente alle consistenze di contanti presenti nelle varie parti dell’imbarcazione[4].

L’Amministrazione doganale chiarisce poi che il denaro contante oggetto della dichiarazione valutaria dovrà essere messo materialmente a disposizione della Dogana qualora venga richiesto dall’Autorità stessa per finalità di controllo.

Inoltre, l’eventuale conteggio del denaro contante disposto dalla Dogana sarà svolto, salvo ove diversamente disposto, a bordo dell’imbarcazione, con l’eventuale ausilio della strumentazione tecnica che dovrà essere messa a disposizione dal Comandante o dall’Armatore.

Qualora le operazioni di imbarco o sbarco di denaro contante abbiano ad oggetto importi pari o superiori a euro 10.000, i soggetti tenuti agli obblighi dichiarativi dovranno recarsi fisicamente presso l’Ufficio doganale competente per il primo punto di entrata o per l’ultimo punto d’uscita del territorio nazionale per il deposito e la registrazione della dichiarazione valutaria, ovvero per il completamento della stessa.

In conclusione, l’Agenzia delle Dogane chiarisce che qualora l’approdo o sbarco avvenga al di fuori delle fasce orarie di operatività dell’Ufficio, ovvero laddove non sia presente un Ufficio delle Dogane nel Comune di sbarco o imbarco, al fine di poter disporre della prova del corretto adempimento dell’obbligo in questione, la dichiarazione deve essere anticipata telematicamente a mezzo PEC all’Ufficio territorialmente competente per la registrazione e – successivamente – deve essere consegnata presso il medesimo Ufficio, ovvero quello limitrofo, nell’ambito della stessa regione, entro il primo giorno utile successivo all’arrivo o antecedente alla partenza, per il deposito e registrazione della stessa, ovvero il suo completamento.

In tale ipotesi, la ricevuta della PEC potrà essere esibita in caso di controllo antecedente alla presentazione fisica presso l’Ufficio competente.


[1] Ai sensi del Regolamento UE n. 2018/1672 e del D. Lgs. n. 195/2008.
[2] I.e. navi o imbarcazioni con finalità commerciali, ovvero dedite al trasporto di passeggeri e alle unità da diporto.
[3] Trattasi dei comandanti, armatori di navi, imbarcazioni commerciali, passeggeri, delle unità da diporto, ovvero i soggetti da questi delegati, nonché ogni altro passeggero presente a bordo dei suddetti mezzi.
[4] La Circolare, tuttavia, ricorda come il prospetto contabile non debba essere prodotto nel caso in cui si tratta di imbarcazioni o natanti da diporto, ovvero laddove il denaro contante sia trasportato da persone fisiche presenti a bordo
© Associazione Assagenti - info@assagenti.it | Politica dei Cookie | Informativa Privacy | Design - gcore.it