Presentazione della dichiarazione valutaria nel settore marittimo
25/06/2024
Rubrica a cura dello Studio Legale Lovisolo & Partners, Genova - www.lovislex.it - info@lovislex.it
Con la Circolare n.
15 del 29 maggio 2024 l’Agenzia delle Dogane ha fornito alcune istruzioni in
merito alle modalità di presentazione della dichiarazione valutaria e alle
modalità di esecuzione dei relativi controlli[1] applicabili
al settore del traffico commerciale marittimo, crocieristico e della nautica da
diporto. Tali istruzioni trovano esecuzione a far data dal 3 giugno 2024.
Come noto il soggetto
obbligato a presentare la dichiarazione valutaria deve recarsi presso l’Ufficio
doganale competente per il primo punto di entrata o per l’ultimo punto d’uscita
del territorio nazionale sia nei casi di deposito e registrazione della dichiarazione
sia nei casi di utilizzo della pre-dichiarazione registrata sul sito internet dell’Agenzia
delle dogane per il suo completamento.
Più specificamente,
con particolare riferimento al settore del traffico marittimo, vige l’obbligo di
presentazione della dichiarazione valutaria ancorché il denaro contante
dichiarato non venga materialmente sbarcato o imbarcato ma rimanga a bordo nel
porto di arrivo o di partenza; ovvero, in rada dopo l’attraversamento del
limite delle acque territoriali.
Ciò posto, tale
dichiarazione può essere consegnata in forma scritta al momento del passaggio
presso gli Uffici di confine (o limitrofi) che rilasciano copia con
attestazione di ricevimento; ovvero, può essere trasmessa telematicamente,
prima dell’attraversamento della frontiera, secondo le modalità e le specifiche
pubblicate dall’Agenzia delle Dogane.
In attesa che venga
implementato un sistema telematico per la trasmissione delle dichiarazioni, l’Amministrazione
doganale ha quindi ritenuto necessario adottare le specifiche istruzioni in
commento, attinenti alle modalità di presentazione delle dichiarazioni
valutarie ed a quelle di esecuzione dei controlli a tal fine previsti, al fine
di agevolare i soggetti obbligati a tale onere dichiarativo.
Tali istruzioni, in
particolare, si applicano a tutte le fattispecie che coinvolgano mezzi impiegati
per la navigazione
[2] – tuttavia – nelle sole ipotesi
in cui il denaro contante contenuto all’interno delle c.d. casse di bordo, o
comunque nella disponibilità dei passeggeri presenti sul mezzo, non venga
materialmente sbarcato o imbarcato, ma rimanga a bordo della nave nel porto di arrivo
o partenza.
In proposito,
l’Amministrazione doganale ha previsto che, in alternativa alla modalità di
presentazione mediante consegna fisica della dichiarazione al momento del
passaggio alla frontiera, i soggetti obbligati nell’ambito del traffico
marittimo
[3] possano
presentare la dichiarazione valutaria a mezzo PEC all’Ufficio delle Dogane
competente per territorio, prima dell’attraversamento della frontiera, laddove
il denaro contante trasportato (di importo pari o superiore a 10.000 euro) non
venga materialmente sbarcato o imbarcato dal mezzo di trasporto.
Per quanto attiene al
traffico marittimo commerciale e al settore della nautica da diporto, in
aggiunta alla possibilità di trasmissione della dichiarazione di cui trattasi a
mezzo PEC, l’Agenzia delle Dogane ha previsto che si applichino le seguenti
semplificazioni: in presenza di sistemi di contabilizzazione che consentono il
monitoraggio in tempo reale delle consistenze delle casse di bordo, alla
dichiarazione valutaria deve essere allegato un prospetto riepilogativo di
cassa (es. balance report, device content status, cash inspection form, cash
verification, ecc..) dal quale sia possibile verificare, in caso di
controllo, la corrispondenza dei dati indicati nella dichiarazione valutaria rispetto
ai flussi contabili riportati nel predetto sistema informativo.
Tale ultimo
prospetto deve indicare data e ora della sua emissione, unitamente alle
consistenze di contanti presenti nelle varie parti dell’imbarcazione
[4].
L’Amministrazione
doganale chiarisce poi che il denaro contante oggetto della dichiarazione
valutaria dovrà essere messo materialmente a disposizione della Dogana qualora
venga richiesto dall’Autorità stessa per finalità di controllo.
Inoltre, l’eventuale
conteggio del denaro contante disposto dalla Dogana sarà svolto, salvo ove
diversamente disposto, a bordo dell’imbarcazione, con l’eventuale ausilio della
strumentazione tecnica che dovrà essere messa a disposizione dal Comandante o
dall’Armatore.
Qualora le operazioni
di imbarco o sbarco di denaro contante abbiano ad oggetto importi pari o
superiori a euro 10.000, i soggetti tenuti agli obblighi dichiarativi dovranno recarsi
fisicamente presso l’Ufficio doganale competente per il primo punto di entrata
o per l’ultimo punto d’uscita del territorio nazionale per il deposito e la registrazione
della dichiarazione valutaria, ovvero per il completamento della stessa.
In conclusione,
l’Agenzia delle Dogane chiarisce che qualora l’approdo o sbarco avvenga al di fuori
delle fasce orarie di operatività dell’Ufficio, ovvero laddove non sia presente
un Ufficio delle Dogane nel Comune di sbarco o imbarco, al fine di poter
disporre della prova del corretto adempimento dell’obbligo in questione, la
dichiarazione deve essere anticipata telematicamente a mezzo PEC all’Ufficio territorialmente
competente per la registrazione e – successivamente – deve essere consegnata
presso il medesimo Ufficio, ovvero quello limitrofo, nell’ambito della stessa
regione, entro il primo giorno utile successivo all’arrivo o antecedente alla
partenza, per il deposito e registrazione della stessa, ovvero il suo
completamento.
In tale ipotesi, la
ricevuta della PEC potrà essere esibita in caso di controllo antecedente alla
presentazione fisica presso l’Ufficio competente.
[1] Ai sensi del Regolamento
UE n. 2018/1672 e del D. Lgs. n. 195/2008.
[2] I.e. navi o imbarcazioni con finalità commerciali, ovvero dedite al
trasporto di passeggeri e alle unità da diporto.
[3] Trattasi dei comandanti, armatori di navi, imbarcazioni
commerciali, passeggeri, delle unità da diporto, ovvero i soggetti da questi
delegati, nonché ogni altro passeggero presente a bordo dei suddetti mezzi.
[4] La Circolare, tuttavia,
ricorda come il prospetto contabile non debba essere prodotto nel caso in cui
si tratta di imbarcazioni o natanti da diporto, ovvero laddove il denaro
contante sia trasportato da persone fisiche presenti a bordo