Russia: il 14° pacchetto di sanzioni UE - nuove restrizioni per il settore dei trasporti marittimi

22/07/2024

Russia: il 14° pacchetto di sanzioni UE - nuove restrizioni per il settore dei trasporti marittimi

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Il quattordicesimo pacchetto di sanzioni UE nei confronti della Federazione russa, approvato lo scorso 24 giugno, oltre a rafforzare le misure restrittive finanziarie e le restrizioni all’import e all’export (specie con riferimento al settore del gas) già disposte dai precedenti pacchetti, introduce nuove importanti limitazioni nel settore del trasporto marittimo.
L’Unione europea, infatti, ha disposto alcuni divieti di accesso ai porti e di fornitura di servizi. Nello specifico, le navi destinatarie delle misure sono quelle che risultano impiegate per il trasporto di attrezzature militari destinate alla Russia o per il supporto al settore energetico russo, attraverso il trasbordo di gas o dei suoi componenti.
Altre misure residue riguardano le navi adoperate per il trasporto di cereali ucraini sottratti da parte delle forze occupanti.
Vietato anche la navigazione per le petroliere che ricorrono a pratiche ingannevoli, in violazione della normativa convenzionale internazionale e della c.d. “Price Cap Coalition”, ossia il tetto al prezzo del petrolio russo che ha l'obiettivo di ridurne le esportazioni. L’elenco delle navi interessate dal divieto, attualmente 27, sarà costantemente monitorato e, se del caso, aggiornato per garantire una resistenza costante contro la flotta russa.
Dopo un periodo di transizione di nove mesi, sarà vietato anche l’utilizzo dei porti unionali per il trasbordo di gas liquefatto russo.
Ulteriori restrizioni, infine, riguardano il settore dei trasporti aerei. Il nuovo pacchetto ha esteso il divieto di atterrare, decollare o sorvolare il territorio UE a tutti gli aeromobili, non destinati a un volo di linea, immatricolati in Russia, posseduti, noleggiati o controllati da soggetti russi. Esteso anche, a partire dal 26 luglio 2024, il divieto di trasporto merci su strada all’interno del territorio dell’Unione europea per tutte le imprese di proprietà per almeno il 25% di una persona o di una Società russa e stabilite in UE dopo l’8 aprile 2022.


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