Opere inamovibili e indennizzi: si esprime la Corte di Giustizia Europea

31/07/2024

Opere inamovibili e indennizzi: si esprime la Corte di Giustizia Europea

Rubrica a cura dello Studio Legale Cuocolo, Genova - www.cuocolo.it - studio@cuocolo.it

Con sentenza pubblicata l’11 luglio 2024, nella causa C-598/2022, la Corte di Giustizia Europea si è espressa sulla compatibilità dell’art. 49 del Codice della Navigazione con il diritto europeo, in particolare, con il diritto di stabilimento sancito dall’art. 49 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea.
La normativa italiana stabilisce che, al termine della concessione, le opere non amovibili costruite dai concessionari sulla zona demaniale vengono automaticamente acquisite dallo Stato senza previsione di indennizzo, fatta salva la possibilità per le parti di convenire diversamente in sede di stipula dell’atto di concessione.
Il nucleo della decisione si sostanzia nel comprendere se un imprenditore sarebbe o meno dissuaso dall’avviare un’attività su una spiaggia italiana se sapesse che, al termine del periodo di concessione, non si vedrà corrisposto un indennizzo per le opere non amovibili da lui realizzate, che verranno automaticamente acquisite dallo Stato e per le quali dovrà pagare un canone maggiorato in caso di rinnovo della concessione.
Per la Corte di Giustizia non è ravvisabile nella normativa nazionale una lesione del diritto alla libertà di stabilimento, in quanto l’art. 49 Cod. Nav.:

  • “non disciplina le condizioni relative allo stabilimento degli operatori economici interessati”;
  • “è opponibile indistintamente a tutti gli operatori esercenti tale attività nel territorio nazionale”;
  • “gli eventuali effetti restrittivi sulla libertà di stabilimento sono troppo aleatori e troppo indiretti perché l’obbligo da essa dettato possa essere considerato idoneo a ostacolare la libertà di stabilimento”.

La Corte evidenzia marcatamente come la condizione di precarietà e revocabilità delle autorizzazioni di occupazione demaniale sia configurabile come l’essenza stessa del principio di inalienabilità del demanio pubblico, per cui i beni del demanio possono solamente essere concessi per periodi limitati di tempo e sui quali i concessionari esercitano meri diritti di superficie transitori.
L’appropriazione gratuita e senza indennizzo di tali beni è una condizione conoscibile da tutti gli operatori ex ante la sottoscrizione della concessione ed è derogabile, infatti all’art. 49 Cod. Nav., sottolinea la Corte, viene prevista “espressamente la possibilità di derogare per contratto al principio dell’acquisizione immediata senza alcun indennizzo o rimborso (…), tale disposizione evidenzia la dimensione contrattuale, e dunque consensuale, di una concessione di occupazione del demanio pubblico.
Nelle sue conclusioni, l’Avvocato Generale ha dedotto anch’egli la non incompatibilità delle normative in oggetto, ma ha anche aperto uno spiraglio – non colto dalla CGUE – verso la previsione di una durata delle concessioni in grado di garantire agli operatori l’ammortamento delle spese da loro sostenute per la realizzazione di tali opere. L’Avvocato Generale ha posto quindi l’attenzione sulla proporzionalità della misura di cessione a titolo non oneroso dei beni inamovibili a fronte dell’invocata – dal governo italiano - salvaguardia delle finanze pubbliche, e si è interrogato sull’esistenza di misure alternative; sul punto si è così espresso: “le condizioni di una concessione devono creare la possibilità per un imprenditore di ottenere un profitto ragionevole dal proprio investimento nel corso della concessione. Nel caso in cui ciò si riveli impossibile, si potrebbe ricorrere alla logica dell’indennizzo. (…) Tuttavia, l’articolo 49 del codice della navigazione prevede che la proprietà sia ceduta senza indennizzo, a meno che non sia diversamente concordato tra lo Stato e il concessionario. (…) Se il concessionario conosce in anticipo le norme applicabili, può negoziare un indennizzo adeguato nel caso in cui l’investimento necessario fosse troppo grande per essere riassorbito nel corso della concessione”


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