Opere inamovibili e indennizzi: si esprime la Corte di Giustizia Europea
31/07/2024
Rubrica a cura dello Studio Legale Cuocolo, Genova - www.cuocolo.it - studio@cuocolo.it
Con sentenza pubblicata l’11
luglio 2024, nella causa C-598/2022, la Corte di Giustizia Europea si è
espressa sulla compatibilità dell’art. 49 del Codice della Navigazione con il diritto
europeo, in particolare, con il diritto di stabilimento sancito dall’art. 49
del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea.
La normativa italiana stabilisce
che, al termine della concessione, le opere non amovibili costruite dai concessionari
sulla zona demaniale vengono automaticamente acquisite dallo Stato senza
previsione di indennizzo, fatta salva la possibilità per le parti di convenire
diversamente in sede di stipula dell’atto di concessione.
Il nucleo della decisione si
sostanzia nel comprendere se un imprenditore sarebbe o meno dissuaso
dall’avviare un’attività su una spiaggia italiana se sapesse che, al termine
del periodo di concessione, non si vedrà corrisposto un indennizzo per le opere non amovibili da lui realizzate, che verranno automaticamente acquisite
dallo Stato e per le quali dovrà pagare un canone maggiorato in caso di rinnovo
della concessione.
Per la Corte di Giustizia non è
ravvisabile nella normativa nazionale una lesione del diritto alla libertà di
stabilimento, in quanto l’art. 49 Cod. Nav.:
- “non disciplina le condizioni relative allo stabilimento degli operatori economici interessati”;
- “è opponibile indistintamente a tutti gli operatori esercenti tale attività nel territorio nazionale”;
- “gli eventuali effetti restrittivi sulla libertà di stabilimento sono troppo aleatori e troppo indiretti perché l’obbligo da essa dettato possa essere considerato idoneo a ostacolare la libertà di stabilimento”.
La Corte evidenzia marcatamente
come la condizione di precarietà e revocabilità delle autorizzazioni di
occupazione demaniale sia configurabile come l’essenza stessa del principio di
inalienabilità del demanio pubblico, per cui i beni del demanio possono
solamente essere concessi per periodi limitati di tempo e sui quali i concessionari
esercitano meri diritti di superficie transitori.
L’appropriazione gratuita e senza
indennizzo di tali beni è una condizione conoscibile da tutti gli operatori ex
ante la sottoscrizione della concessione ed è derogabile, infatti all’art. 49
Cod. Nav., sottolinea la Corte, viene prevista “espressamente la possibilità
di derogare per contratto al principio dell’acquisizione immediata senza alcun
indennizzo o rimborso (…), tale disposizione evidenzia la dimensione
contrattuale, e dunque consensuale, di una concessione di occupazione del
demanio pubblico”.
Nelle sue conclusioni, l’Avvocato Generale ha dedotto
anch’egli la non incompatibilità delle normative in oggetto, ma ha anche aperto
uno spiraglio – non colto dalla CGUE – verso la previsione di una durata delle
concessioni in grado di garantire agli operatori l’ammortamento delle spese da
loro sostenute per la realizzazione di tali opere. L’Avvocato Generale ha posto
quindi l’attenzione sulla proporzionalità della misura di cessione a
titolo non oneroso dei beni inamovibili a fronte dell’invocata – dal governo
italiano - salvaguardia delle finanze pubbliche, e si è interrogato
sull’esistenza di misure alternative; sul punto si è così espresso: “le
condizioni di una concessione devono creare la possibilità per un imprenditore
di ottenere un profitto ragionevole dal proprio investimento nel corso della
concessione. Nel caso in cui ciò si riveli impossibile, si potrebbe ricorrere
alla logica dell’indennizzo. (…) Tuttavia, l’articolo 49 del codice della navigazione
prevede che la proprietà sia ceduta senza indennizzo, a meno che non sia
diversamente concordato tra lo Stato e il concessionario. (…) Se il
concessionario conosce in anticipo le norme applicabili, può negoziare un
indennizzo adeguato nel caso in cui l’investimento necessario fosse troppo
grande per essere riassorbito nel corso della concessione”.