Accise ad aliquota differenziata non compatibili con il diritto UE
31/07/2024
Rubrica a cura dello Studio Legale Lovisolo & Partners, Genova - www.lovislex.it - info@lovislex.it
La Corte di
Giustizia UE, con la sentenza del 30
maggio 2024, C-743/22, ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla legittimità
di una disposizione nazionale che preveda aliquote differenziate per le accise
esigibili nel territorio di uno Stato membro (nel caso di specie, la Spagna) a
seconda della regione nella quale il prodotto è consumato.
In particolare, la
domanda oggetto del rinvio pregiudiziale verteva sulla corretta interpretazione
della Direttiva n. 2003/96/CE, che modifica la disciplina europea afferente la
tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità.
Nel merito, la Corte
di giustizia ha ritenuto che non fosse compatibile con il diritto UE una
normativa nazionale che, fuori dalle ipotesi disciplinate dalla medesima
Direttiva, autorizzasse regioni o comunità autonome a fissare aliquote diverse
per le accise esigibili per il medesimo prodotto e il medesimo uso a seconda
del territorio in cui il prodotto era consumato.
Ciò posto, sotto un
diverso profilo, la Corte ha specificato che, ai sensi dell’art. 1, par. 2,
della Direttiva 2008/118, relativa al regime generale delle accise, gli Stati membri
possono comunque prevedere imposte indirette con aliquote differenziate qualora
intendano con ciò perseguire una specifica finalità.
Tuttavia, a tale
specifico fine, un’imposta il cui gettito sia stato destinato ad un determinato
scopo deve mirare a garantire la realizzazione della finalità specifica
invocata in modo che sussista un nesso diretto tra l’uso del gettito derivante
dall’imposta e la finalità dell’imposizione in questione.
Diversamente, in
mancanza di una tale destinazione del gettito, un’imposta che grava sui
prodotti soggetti ad accisa può essere considerata come volta a perseguire una
finalità specifica soltanto qualora tale contributo sia concepito, per quanto
riguarda la sua struttura ed in particolare la base imponibile o l’aliquota, in
modo tale da influenzare il comportamento dei contribuenti, consentendo la
realizzazione della finalità specifica invocata; segnatamente, mediante una
forte tassazione dei prodotti di cui si vuole scoraggiarne il consumo.
Alla luce di quanto
sopra, ne consegue che, fuori dai casi citati, il contribuente ha diritto ad
ottenere il rimborso di quanto indebitamente versato a tutolo di accisa che si
pone in violazione del diritto UE, previo deposito di specifica istanza all’Amministrazione
finanziaria competente.