Accise ad aliquota differenziata non compatibili con il diritto UE

31/07/2024

Accise ad aliquota differenziata non compatibili con il diritto UE

Rubrica a cura dello Studio Legale Lovisolo & Partners, Genova - www.lovislex.it - info@lovislex.it

La Corte di Giustizia UE, con la sentenza del 30 maggio 2024, C-743/22, ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla legittimità di una disposizione nazionale che preveda aliquote differenziate per le accise esigibili nel territorio di uno Stato membro (nel caso di specie, la Spagna) a seconda della regione nella quale il prodotto è consumato.

In particolare, la domanda oggetto del rinvio pregiudiziale verteva sulla corretta interpretazione della Direttiva n. 2003/96/CE, che modifica la disciplina europea afferente la tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità.

Nel merito, la Corte di giustizia ha ritenuto che non fosse compatibile con il diritto UE una normativa nazionale che, fuori dalle ipotesi disciplinate dalla medesima Direttiva, autorizzasse regioni o comunità autonome a fissare aliquote diverse per le accise esigibili per il medesimo prodotto e il medesimo uso a seconda del territorio in cui il prodotto era consumato.

Ciò posto, sotto un diverso profilo, la Corte ha specificato che, ai sensi dell’art. 1, par. 2, della Direttiva 2008/118, relativa al regime generale delle accise, gli Stati membri possono comunque prevedere imposte indirette con aliquote differenziate qualora intendano con ciò perseguire una specifica finalità.

Tuttavia, a tale specifico fine, un’imposta il cui gettito sia stato destinato ad un determinato scopo deve mirare a garantire la realizzazione della finalità specifica invocata in modo che sussista un nesso diretto tra l’uso del gettito derivante dall’imposta e la finalità dell’imposizione in questione.

Diversamente, in mancanza di una tale destinazione del gettito, un’imposta che grava sui prodotti soggetti ad accisa può essere considerata come volta a perseguire una finalità specifica soltanto qualora tale contributo sia concepito, per quanto riguarda la sua struttura ed in particolare la base imponibile o l’aliquota, in modo tale da influenzare il comportamento dei contribuenti, consentendo la realizzazione della finalità specifica invocata; segnatamente, mediante una forte tassazione dei prodotti di cui si vuole scoraggiarne il consumo.

Alla luce di quanto sopra, ne consegue che, fuori dai casi citati, il contribuente ha diritto ad ottenere il rimborso di quanto indebitamente versato a tutolo di accisa che si pone in violazione del diritto UE, previo deposito di specifica istanza all’Amministrazione finanziaria competente.


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