Regime IVA delle ricariche di veicoli elettrici

28/10/2024

Regime IVA delle ricariche di veicoli elettrici

Rubrica a cura dello Studio Legale Lovisolo & Partners, Genova - www.lovislex.it - info@lovislex.it

La Corte di Giustizia dell'Unione Europea, con la sentenza del 17 ottobre 2024, causa C-60/23, ha fornito utili chiarimenti in merito all’applicazione della disciplina IVA nel contesto delle ricariche dei veicoli elettrici.

In particolare, una società forniva ai proprietari di siffatti veicoli l'accesso ad una rete di stazioni di ricarica gestite da diversi operatori, previa sottoscrizione di un abbonamento. Gli utenti potevano ricaricare i propri veicoli utilizzando una carta o un'applicazione fornita dalla prima società.

A tal fine, i gestori delle stazioni di ricarica fatturavano (mensilmente) alla prima società il consumo della relativa energia e quest’ultima, a sua volta, fatturava agli utenti-consumatori l’elettricità fornita, unitamente al costo per l'accesso alla rete e ai servizi connessi.

Alla luce di quanto sopra, è stato chiesto alla Corte di Giustizia UE se la fornitura di energia elettrica per la ricarica di un veicolo elettrico costituisse una “cessione di beni” ai fini IVA e, in caso affermativo, se tale cessione esistesse in tutte le fasi della catena di transazioni, posto che era coinvolta una società intermedia e che l’utilizzatore finale aveva il controllo su alcuni elementi rilevanti come la quantità, il momento e il luogo della ricarica.

In merito, i Giudici europei hanno stabilito che la fornitura di energia elettrica per la ricarica dei relativi veicoli presso un’apposita stazione costituisce una “cessione di beni” ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 1 e articolo 15, paragrafo 1, della Direttiva 2006/112 (c.d. Direttiva IVA).

In particolare, l'energia elettrica è assimilata ad un bene materiale e l'operazione (i.e. la cessione) conferisce all’utilizzatore finale il diritto di consumare l'energia elettrica.

Secondo la Corte di giustizia UE, quindi, la nozione di “cessione di beni” rilevante ai fini IVA non si riferisce solo al trasferimento di proprietà nelle forme previste dal diritto nazionale ma comprende qualsiasi operazione di trasferimento di un bene che autorizzi una parte a disporre di fatto di tale bene, come se ne fosse il proprietario.

Ciò posto, sulla base di tali premesse, la Corte europea ha poi chiarito che la ricarica di un veicolo elettrico presso una rete di stazioni di ricarica, accessibile tramite un abbonamento con una società diversa dall'operatore della rete (i.e. società intermedia), implica che l'energia elettrica consumata è considerata ceduta prima dall'operatore della rete alla società intermedia che offre l'accesso alla stazione di ricarica e – successivamente – da quest’ultima società all'utente finale.

Per tali ragioni, nel caso di specie, sussistono plurime cessioni di beni rilevanti ai fini IVA, nonostante sia l'utente finale a scegliere la quantità, il momento e il luogo della ricarica (quindi, della cessione).


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