Esenzione Iva in caso di interventi di major refitting
21/01/2025
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La verifica delle
condizioni di navigazione in alto mare, necessarie per ottenere l’esenzione dal
pagamento dell’Iva, può essere effettuata entro la fine dell’anno solare durante
il quale è avvenuto il primo utilizzo effettivo dell’imbarcazione, se questa è stata
sottoposta a interventi di major refitting. Lo ha stabilito l’Agenzia delle entrate nella risposta a interpello 2
gennaio 2025, n. 1. Per major refitting si intendono gli interventi di restauro, finalizzati a modificare in
maniera strutturale le caratteristiche di utilizzo del mezzo navale.
L’art. 8 bis
d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633 (Decreto Iva) stabilisce il regime di non
imponibilità Iva per le navi adibite alla navigazione in alto mare e destinate
all’esercizio di attività commerciali. Tale agevolazione, può essere richiesta,
in via preventiva, anche per le navi in costruzione, se l’armatore dichiara l’intenzione
di adibire il futuro mezzo alla navigazione in alto mare. In tali ipotesi, la
verifica della sussistenza dei requisiti per ottenere l’esenzione Iva può
essere effettuata entro la fine dell’anno successivo a quello del varo della
nave o del suo primo esercizio.
La dichiarazione
preventiva può essere presentata, inoltre, in tutti i casi in cui la nave deve
essere sottoposta a una trasformazione strutturale che ne determina la modifica
del suo utilizzo effettivo, per esempio, da “uso privato” a “uso commerciale”.
L’Agenzia delle
entrate ha chiarito che, in tale ultima ipotesi, possono rientrare le
imbarcazioni private, ferme in cantiere per lavori di refitting, a condizione che
tali interventi risultino effettivamente invasivi e idonei a conferire al mezzo
un utilizzo effettivo diverso da quello precedente. Di conseguenza, anche per
tali imbarcazioni, la verifica dei requisiti di navigazione in alto mare potrà
essere effettuata entro la fine dell’anno solare di primo effettivo utilizzo
del bene, anziché entro quello di presentazione della dichiarazione.