Non imponibilità IVA e lavori di refitting
28/01/2025
Rubrica a cura dello Studio Legale Lovisolo & Partners, Genova - www.lovislex.it - info@lovislex.it
Con risposta ad
interpello n. 1/2025 l’Agenzia delle entrate ha fornito alcuni chiarimenti in
merito al regime di non imponibilità Iva ex articolo 8-bis D.p.r.. 633/72 di navi da diporto ad uso privato in fase di refitting che, una volta completati i
lavori, siano destinate all’utilizzo commerciale in alto mare.
Nel caso di specie una
società svolge attività di locazione e noleggio di navi adibite al trasporto di
persone. La stessa ha acquistato una nave da diporto a motore, battente
bandiera italiana e iscritta al Registro delle Navi da diporto.
Tale imbarcazione si
trova in un cantiere navale per essere sottoposta a lavori di refitting,
finalizzati anche all’acquisizione delle caratteristiche tecniche per essere
iscritta nel Registro delle Navi ad uso commerciale.
La Società
armatrice, essendo intenzionata ad utilizzare tale imbarcazione per fini
commerciali (ovvero, il noleggio) e per la navigazione in alto mare, intenderebbe
usufruire, previa presentazione dell’apposita dichiarazione all’Agenzia delle
Entrate, del regime di non imponibilità IVA di cui all’articolo 8-bis del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (Decreto
IVA) per quanto attiene gli acquisti di beni e servizi ad essa destinati.
Ciò premesso, la
Società chiede se per una nave già esistente ma ferma in cantiere per lungo
periodo a causa dei lavori di refitting, la verifica della condizione di
navigazione in alto mare possa essere effettuata a conclusione non dell’anno
solare di presentazione della dichiarazione, bensì a conclusione dell’anno
solare di primo effettivo utilizzo della nave, in analogia con i principi
espressi per le navi in corso di costruzione.
Sulla base di tali
premesse, l’Agenzia delle Entrate ricorda che ai fini del citato articolo 8-bis,
il riconoscimento del regime di non imponibilità in commento è subordinato a
una duplice condizione: deve riguardare “navi adibite alla navigazione in alto
mare e destinate all’esercizio di attività commerciali”.
Inoltre, tale regime
non riguarda solo le c.d. operazioni attive ma anche quelle passive, ossia gli
acquisti di beni e servizi relativi a dette imbarcazioni.
In merito alle operazioni passive, è già stato chiarito che nel caso di
una nave che non ha effettuato alcun viaggio in alto mare, il regime di non
imponibilità IVA può essere applicato in via anticipata per acquistare beni e
servizi relativi alle imbarcazioni in commento ma tale possibilità sussiste previo
rilascio di una dichiarazione dove l’armatore attesta l’effettiva intenzione di
adibire il mezzo alla navigazione in alto mare (condizione da verificarsi entro
l’anno successivo a quello del varo della nave o comunque di esercizio della
stessa); modus operandi applicabile anche alle imbarcazioni in
costruzione nonché in tutti quei casi in cui si riscontri un’obiettiva
discontinuità nell’utilizzo del mezzo.
Tale tipologia di
dichiarazione può essere utilizzata in relazione alle navi che mutano armatore
o proprietario oppure quando il contribuente prevede che l’utilizzo effettivo
del mezzo in un dato anno sarà diverso da quello risultante dai dati relativi
all’anno precedente, alla luce del principio per cui la non imponibilità in
esame è riservata alle navi effettivamente, oltre che prevalentemente,
impiegate nella navigazione in alto mare.
Ciò posto, allo
stato attuale, la nave de qua risulta registrata come “Nave da diporto
adibita ad uso privato”, destinazione d’uso che il Contribuente afferma di
voler cambiare a favore di un uso commerciale in conseguenza del refitting.
Tale ultimo intervento,
quindi, è finalizzato non al rinnovo dell’imbarcazione, ossia a mantenere o
ripristinare l’imbarcazione nello stato originale, preservandone il carattere,
l’integrità, l’aspetto o le caratteristiche originali; bensì è destinato a trasformare
l’imbarcazione in vista di un suo cambio d’uso (da privato a commerciale).
Per tale ragione, l’Amministrazione
finanziaria conclude ritenendo possibile effettuare la dichiarazione di alto
mare in via anticipata[1].
Infatti, secondo l’Agenzia delle Entrate,
quando il refitting è particolarmente invasivo (come nel caso di specie)
tale da rendere la nave idonea all’uso commerciale, è possibile assimilare, ai
fini fiscali, tale fattispecie a quella delle navi in costruzione, considerando
dunque sussistente la destinazione commerciale previa iscrizione dell’imbarcazione
nel registro delle navi commerciali (e quindi, verosimilmente all’esito degli
interventi di refitting).
[1] Tuttavia, tale
dichiarazione non vale – secondo l’Ufficio – ad attestare in via prospettica la
destinazione a uso commerciale dell’imbarcazione (che, per le navi di nuova
costruzione, è in genere dichiarata all’atto dell’iscrizione nel registro delle
navi in costruzione e) che si presume sussistente a seguito dell’iscrizione nel
Registro delle Navi commerciali.