Non imponibilità IVA e lavori di refitting

28/01/2025

Non imponibilità IVA e lavori di refitting

Rubrica a cura dello Studio Legale Lovisolo & Partners, Genova - www.lovislex.it - info@lovislex.it

Con risposta ad interpello n. 1/2025 l’Agenzia delle entrate ha fornito alcuni chiarimenti in merito al regime di non imponibilità Iva ex articolo 8-bis D.p.r.. 633/72 di navi da diporto ad uso privato in fase di refitting che, una volta completati i lavori, siano destinate all’utilizzo commerciale in alto mare.

Nel caso di specie una società svolge attività di locazione e noleggio di navi adibite al trasporto di persone. La stessa ha acquistato una nave da diporto a motore, battente bandiera italiana e iscritta al Registro delle Navi da diporto.

Tale imbarcazione si trova in un cantiere navale per essere sottoposta a lavori di refitting, finalizzati anche all’acquisizione delle caratteristiche tecniche per essere iscritta nel Registro delle Navi ad uso commerciale.

La Società armatrice, essendo intenzionata ad utilizzare tale imbarcazione per fini commerciali (ovvero, il noleggio) e per la navigazione in alto mare, intenderebbe usufruire, previa presentazione dell’apposita dichiarazione all’Agenzia delle Entrate, del regime di non imponibilità IVA di cui all’articolo 8-bis del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (Decreto IVA) per quanto attiene gli acquisti di beni e servizi ad essa destinati.

Ciò premesso, la Società chiede se per una nave già esistente ma ferma in cantiere per lungo periodo a causa dei lavori di refitting, la verifica della condizione di navigazione in alto mare possa essere effettuata a conclusione non dell’anno solare di presentazione della dichiarazione, bensì a conclusione dell’anno solare di primo effettivo utilizzo della nave, in analogia con i principi espressi per le navi in corso di costruzione.

Sulla base di tali premesse, l’Agenzia delle Entrate ricorda che ai fini del citato articolo 8-bis, il riconoscimento del regime di non imponibilità in commento è subordinato a una duplice condizione: deve riguardare “navi adibite alla navigazione in alto mare e destinate all’esercizio di attività commerciali”.

Inoltre, tale regime non riguarda solo le c.d. operazioni attive ma anche quelle passive, ossia gli acquisti di beni e servizi relativi a dette imbarcazioni.

In merito alle operazioni passive, è già stato chiarito che nel caso di una nave che non ha effettuato alcun viaggio in alto mare, il regime di non imponibilità IVA può essere applicato in via anticipata per acquistare beni e servizi relativi alle imbarcazioni in commento ma tale possibilità sussiste previo rilascio di una dichiarazione dove l’armatore attesta l’effettiva intenzione di adibire il mezzo alla navigazione in alto mare (condizione da verificarsi entro l’anno successivo a quello del varo della nave o comunque di esercizio della stessa); modus operandi applicabile anche alle imbarcazioni in costruzione nonché in tutti quei casi in cui si riscontri un’obiettiva discontinuità nell’utilizzo del mezzo.

Tale tipologia di dichiarazione può essere utilizzata in relazione alle navi che mutano armatore o proprietario oppure quando il contribuente prevede che l’utilizzo effettivo del mezzo in un dato anno sarà diverso da quello risultante dai dati relativi all’anno precedente, alla luce del principio per cui la non imponibilità in esame è riservata alle navi effettivamente, oltre che prevalentemente, impiegate nella navigazione in alto mare.

Ciò posto, allo stato attuale, la nave de qua risulta registrata come “Nave da diporto adibita ad uso privato”, destinazione d’uso che il Contribuente afferma di voler cambiare a favore di un uso commerciale in conseguenza del refitting.

Tale ultimo intervento, quindi, è finalizzato non al rinnovo dell’imbarcazione, ossia a mantenere o ripristinare l’imbarcazione nello stato originale, preservandone il carattere, l’integrità, l’aspetto o le caratteristiche originali; bensì è destinato a trasformare l’imbarcazione in vista di un suo cambio d’uso (da privato a commerciale).

Per tale ragione, l’Amministrazione finanziaria conclude ritenendo possibile effettuare la dichiarazione di alto mare in via anticipata[1].

Infatti, secondo l’Agenzia delle Entrate, quando il refitting è particolarmente invasivo (come nel caso di specie) tale da rendere la nave idonea all’uso commerciale, è possibile assimilare, ai fini fiscali, tale fattispecie a quella delle navi in costruzione, considerando dunque sussistente la destinazione commerciale previa iscrizione dell’imbarcazione nel registro delle navi commerciali (e quindi, verosimilmente all’esito degli interventi di refitting).


[1] Tuttavia, tale dichiarazione non vale – secondo l’Ufficio – ad attestare in via prospettica la destinazione a uso commerciale dell’imbarcazione (che, per le navi di nuova costruzione, è in genere dichiarata all’atto dell’iscrizione nel registro delle navi in costruzione e) che si presume sussistente a seguito dell’iscrizione nel Registro delle Navi commerciali.


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