Il Consiglio di Stato sulla revoca automatica della patente nautica

04/08/2026
Il Consiglio di Stato si è pronunciato sul tema della revocabilità della patente nautica per difetto dei requisiti morali richiesti per il suo mantenimento ai sensi degli artt. 37 e 41 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 29 luglio 2008, n. 146. Nel caso di specie il diportista era destinatario di una sentenza irrevocabile di condanna per reati connessi agli stupefacenti.
La vicenda ha inizio nel 2018 quando, a seguito delle verifiche da parte dell’autorità marittima sulle autodichiarazioni presentate dall’istante, è risultata dal casellario giudiziario dell’appellante la sopra menzionata condanna.
La sentenza fa chiarezza sul tema dell’automatismo della revoca dei titoli abilitativi in presenza di specifiche condanne penali, ribadendo l’importanza dei requisiti di moralità per i conduttori delle unità da diporto.
In primo luogo, l’appellante ha sostenuto che l’amministrazione non avrebbe ottemperato all'onere di motivazione conseguente alla presentazione, in sede procedimentale, di deduzioni difensive riportanti ragioni adeguate a superare l'automatismo valutativo su cui il provvedimento impugnato si è fondato.
In secundis, si riteneva che tale automatismo fosse contrario alla Costituzione in quanto irragionevole e privo del requisito di proporzionalità, richiamando a sostegno la sentenza n. 22 del 2018 della Corte costituzionale sul punto.
Tuttavia, il Consiglio di Stato ha ritenuto infondate le tesi dell’appellante, confermando la legittimità dell’operato della Capitaneria di Porto sia sotto il profilo procedurale che sotto il profilo della sicurezza della navigazione.
I giudici di Palazzo Spada hanno primariamente sottolineato che, poiché l’appellante non ha chiesto l’annullamento del Regolamento Ministeriale che impone tale automatismo, il giudice amministrativo non poteva
annullare l’istituto d’ufficio. Nel merito, invece, il Consiglio di Stato non ha ritenuto la norma né irragionevole né sproporzionata, poiché l’incompatibilità tra la possibilità di condurre i natanti e la condanna connessa a materia di stupefacenti è giustificata da evidenti ragioni di sicurezza pubblica. Infatti, tali sostanze sono in grado di “alterare le capacità senso-percettive e allentare i freni inibitori con evidenti pericoli per la sicurezza della
navigazione”.
A conferma della proporzionalità dell’istituto, nella pronuncia in esame, viene peraltro specificato che la disciplina
sulla revoca fa salva la possibilità di “conseguire una nuova abilitazione dopo aver ottenuto il provvedimento di riabilitazione”, un profilo che non era mai stato documentato formalmente dalla parte appellante.
Pertanto, il ricorso è stato definitivamente respinto in quanto il Consiglio di Stato ha ritenuto necessario l’ottenimento di un provvedimento formale di riabilitazione penale dal Tribunale prima di procedere alla nuova emissione del titolo abilitativo alla navigazione.

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