Imposta di registro per le concessioni demaniali marittime
27/03/2026
Rubrica a cura dello Studio Legale Lovisolo & Partners, Genova - www.lovislex.it - info@lovislex.it
Con la Risposta ad interpello n. 72/2026, l’Agenzia delle entrate si è pronunciata sulla corretta applicazione dell’articolo 17, comma 3, del Testo unico dell’imposta di registro (D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131; di seguito TUR) alla luce dell’articolo 3, comma 16, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, in relazione alle possibili modalità di pagamento dell’Imposta dovuta su una concessione demaniale marittima.
L’istante, in particolare, era una società in house interamente partecipata da un Comune, avente come oggetto sociale l’erogazione di servizi di interesse generale correlati all’impiego e alla tutela di beni immobili pubblici, funzionali alle politiche comunali sulla mobilità e sullo sviluppo economico, turistico e culturale del territorio.
Per tali ragioni, il Comune si accingeva ad assegnare in favore della Società una concessione demaniale marittima di durata pluriennale avente ad oggetto spazi a mare e a terra costituenti un porto turistico a fronte di un canone concessorio annuo determinato.
In forza dell’articolo 5 della Tariffa, Parte I, allegata al TUR, la Società sarebbe stata tenuta al pagamento dell’imposta di registro nella misura del 2 per cento del canone complessivamente pattuito per l’intera durata della concessione. Tuttavia, l’istante chiedeva se, ai sensi dell’articolo 3, comma 16 cit., fosse stato possibile assolvere l’Imposta annualmente sull’ammontare del canone relativo a ciascun anno anziché in unica soluzione sull’intero corrispettivo contrattuale.
A tal fine, l’articolo 17, comma 3 del TUR dispone che “per i contratti di locazione e sublocazione di immobili urbani di durata pluriennale l’imposta può essere assolta sul corrispettivo pattuito per l’intera durata del contratto ovvero annualmente sull’ammontare del canone relativo a ciascun anno”. L’articolo 3, comma 16 cit., inoltre, aveva esteso tale facoltà alle concessioni di beni immobili appartenenti al demanio dello Stato.
Tuttavia, il nodo interpretativo sollevato dall’istante riguardava la qualificazione del bene oggetto della concessione de qua, ai fini dell’applicabilità dell’art. 3 cit. Infatti, il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 aveva conferito alle Regioni le funzioni amministrative relative al rilascio di concessioni del demanio marittimo (ex art. 105, comma 2, lett. l) e la successiva legge regionale interessata aveva ulteriormente trasferito tali funzioni ai Comuni.
Da tale quadro, appariva quindi necessario, per il contribuente, comprendere se la delega delle funzioni amministrative avesse inciso sulla titolarità demaniale del bene che per legge appartiene allo Stato (artt. 822 c.c. e 28 Codice della Navigazione) con effetti anche sulle modalità di liquidazione dell’Imposta di registro.
Nel merito, alla luce della giurisprudenza del Consiglio di Stato e della Corte di cassazione, l’Agenzia delle entrate ha chiarito che la delega delle funzioni amministrative non altera la natura demaniale statale del bene, che è condizione sufficiente per fruire del regime di versamento frazionato dell’imposta di registro e che – pertanto – non dipende dalla qualità soggettiva del concedente.
Per tali ragioni, l’Agenzia delle Entrate ha ritenuto applicabile alla concessione demaniale marittima de qua l’articolo 3, comma 16 cit., potendo la Società istante assolvere all’imposta di registro nella misura del 2 per cento prevista dall’art. 5 della Tariffa, Parte I, allegata al TUR, scegliendo tra il pagamento dell’intero corrispettivo pattuito per la durata contrattuale e il versamento annuale dell’ammontare del canone relativo a ciascun anno.
La suddetta conclusione appare rilevante e di interesse sia per i soggetti che operano nel settore portuale sia per gli enti locali che, per delega, esercitano funzioni concessorie su beni del demanio marittimo statale.
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