La nuova disciplina relativa all'interscambio di pallet

10/12/2025
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Rubrica a cura dello Studio Legale Mordiglia, Genova-Milano - www.mordiglia.it -mail@mordiglia.it 

La recente Legge 2 dicembre 2025, n. 182, ha riformato la disciplina relativa all'interscambio di pallet nel territorio nazionale, recependo diverse prassi commerciali del settore per consolidarle in un sistema giuridico organico e vincolante. 

Il quadro normativo di riferimento è oggi delineato dagli articoli 17-bis e 17-ter del Decreto-Legge 21 marzo 2022, n. 21, come successivamente sostituiti dalla nuova Legge 2 dicembre 2025, n. 182, i quali hanno introdotto una regolamentazione dettagliata per conferire certezza e trasparenza a un'operazione cruciale per la logistica e la distribuzione. 

Prima di questo intervento legislativo, la gestione dei pallet era spesso fonte di contenzioso e si basava su un intreccio di norme, accordi contrattuali e usi commerciali. La disposizione di partenza era l'articolo 11-bis del Decreto Legislativo 21 novembre 2005, n. 286, il quale stabiliva che il vettore, al termine del trasporto, non avesse  in generale alcun obbligo di gestione o restituzione delle unità di movimentazione come i pallet. Tuttavia, la giurisprudenza aveva costantemente affermato che tale norma fosse derogabile dall'autonomia delle parti e, di conseguenza, era prassi comune che i contratti di trasporto includessero clausole specifiche che prevedevano, quale prestazione accessoria a carico del vettore, il recupero e la restituzione dei pallet, spesso a fronte di un compenso dedicato e di una penale in caso di inadempimento. In questo contesto, si erano consolidate due principali modalità operative: l'interscambio immediato, con la restituzione contestuale di un numero equivalente di pallet, e l'interscambio. Quest'ultimo, in particolare, prevedeva l'emissione di un “buono pallet” qualora la restituzione immediata non fosse possibile. Tale buono attestava il debito di restituzione e conferiva al possessore il diritto di ritirare i pallet in un secondo momento o, in caso di mancata restituzione entro un termine, di addebitarne il valore economico. 

La nuova disciplina introdotta dagli articoli 17-bis e 17-ter del D.L. 21/2022 ha istituito invece un sistema organico e imperativo. L'articolo 17-bis definisce con precisione l'ambito di applicazione, circoscrivendolo ai pallet standardizzati e interscambiabili utilizzati per le operazioni logistiche sul territorio nazionale, riconoscibili da marchi registrati come EPAL o EUR-UIC. Sono esplicitamente esclusi gli scambi con l'estero e i pallet la cui proprietà è indicata in modo inequivocabile, rendendoli non interscambiabili. La norma fornisce inoltre un glossario di definizioni tecniche, come “pallet interscambiabile” e “Sistemi-pallet”, identificando con quest'ultimo termine le organizzazioni che definiscono gli standard tecnici, gestiscono i marchi e i sistemi di controllo qualità. 

Il cuore della riforma risiede nell'articolo 17-ter, che disciplina il funzionamento del sistema di interscambio. Viene sancito un obbligo generale di restituzione per chiunque riceva pallet, a meno che non si tratti di una compravendita o cessione gratuita esplicitamente indicata nei documenti di trasporto. Il ricevente è tenuto a restituire un numero uguale di pallet della medesima tipologia e con caratteristiche qualitative assimilabili. Qualora l'interscambio immediato sia impossibile, scatta l'obbligo di emettere contestualmente un “buono pallet”, cartaceo o digitale, che la legge qualifica come titolo rappresentativo di merci ai sensi dell'art. 1996 c.c. La norma prevede una transizione verso il formato esclusivamente digitale entro ventiquattro mesi dalla sua entrata in vigore e stabilisce requisiti informativi essenziali per la validità del buono, la cui mancanza conferisce al possessore il diritto di richiedere immediatamente il pagamento del valore dei pallet. 

La normativa stabilisce inoltre precise conseguenze in caso di inadempimento. La mancata riconsegna dei pallet entro sei mesi dalla data di emissione del buono comporta l'obbligo per il debitore di pagare un importo pari al valore di mercato di ciascun pallet non restituito. Anche in assenza di emissione del buono, la mancata restituzione fa sorgere un obbligo di pagamento immediato. Un elemento di fondamentale importanza è l'introduzione di un meccanismo standardizzato per la determinazione di tale valore. L'articolo 17-ter, comma 9, affida a ciascun "Sistema-pallet" il compito di calcolare e pubblicare con cadenza quadrimestrale il valore medio di mercato dei propri pallet, pubblicazione che dovrà avvenire entro il 15° giorno dei mesi di gennaio, maggio e settembre, creando un riferimento oggettivo e trasparente per tutti gli operatori. Per garantire l'efficacia del sistema, la legge sancisce espressamente la nullità di ogni patto contrario alle nuove disposizioni, conferendo alla disciplina un carattere inderogabile. Infine, viene attribuito un ruolo di monitoraggio ai Sistemi-pallet e si prevede che le associazioni di categoria redigano linee guida operative per facilitare l'applicazione della normativa. 




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