Nuovo regime fiscale per i lavoratori marittimi

31/07/2026
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 Rubrica a cura dello Studio Legale Lovisolo & Partners, Genova - www.lovislex.it - info@lovislex.it 

Con l’articolo 2-bis del Decreto Legge 27 marzo 2026, n. 38, il Legislatore è intervenuto modificando, a partire dal 1° gennaio 2027, la disciplina fiscale dei redditi di lavoro dipendente percepiti dai lavoratori marittimi fiscalmente residenti in Italia di cui al Testo unico delle imposte sui redditi (D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, di seguito TUIR). 
 
Una prima novità è rappresentata dall’introduzione, all’articolo 3, comma 3, del TUIR, della nuova lettera d-quater. La nuova disposizione include, tra i redditi esclusi dalla formazione del reddito complessivo della persona fisica ai fini IRPEF, quelli derivanti dall’attività di lavoro dipendente prestata da lavoratori marittimi residenti in Italia e imbarcati, per un periodo superiore a 183 giorni nell’arco di dodici mesi, a bordo di navi battenti bandiera estera[1]
 
La disposizione, quindi, individua specifici presupposti soggettivi e oggettivi per l’applicazione del nuovo regime: oltre alla residenza fiscale in Italia del lavoratore, sono richiesti il superamento della soglia temporale di 183 giorni di imbarco nonché l’impiego a bordo di navi che presentino le caratteristiche richiamate dalla norma. 
 
Sotto questo profilo, si evidenzia che il Legislatore fa riferimento a un periodo di dodici mesi, anziché al periodo d’imposta. La disposizione, tuttavia, non contiene indicazioni sulle modalità di computo del requisito temporale, né chiarisce se debbano essere considerati esclusivamente i giorni di effettivo imbarco o anche altri periodi connessi al rapporto di lavoro[2]
 
Inoltre, l’articolo 2-bis cit. modifica l’articolo 51, comma 8-bis del TUIR, aggiungendo un ultimo periodo finalizzato ad escludere espressamente i lavoratori marittimi dall’ambito applicativo della disciplina delle retribuzioni convenzionali prevista per il lavoro dipendente prestato all’estero. 
 
Si tratta di una modifica rilevante, posto che il regime delle retribuzioni convenzionali ha rappresentato uno dei principali riferimenti per la tassazione dei redditi di lavoro dipendente svolto all’estero. Dal 1° gennaio 2027, invece, tale disciplina non si applicherà ai redditi percepiti dai lavoratori marittimi imbarcati sulle navi, che saranno così assoggettati esclusivamente alle regole introdotte dal nuovo articolo 3, comma 3, lettera d-quater del TUIR. 
 
Si noti, inoltre, quanto previsto dal comma 3 dell’articolo 2-bis cit., ovvero che, quando le disposizioni vigenti subordinano il riconoscimento di deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi natura, anche non tributaria, al possesso di determinati requisiti reddituali, occorre tenere conto dei redditi esclusi dall’imposizione ai sensi della nuova lettera d-quater
 
In altri termini, pur non concorrendo alla formazione del reddito imponibile, tali redditi esclusi continueranno a essere considerati ai fini di altre disposizioni che richiedono la verifica di limiti o soglie reddituali. 
 
Infine, la riforma interviene anche sulla Legge 16 marzo 2001, n. 88, disponendo l’abrogazione del comma 5 dell’articolo 5, quale parte della disciplina speciale applicabile ai lavoratori marittimi. 
 
Come già osservato, tali modifiche entreranno in vigore dal 1° gennaio 2027. Pertanto, sarà opportuno verificare, prima di tale data, l’adeguatezza delle procedure amministrative attivate dall’Amministrazione finanziaria e della documentazione relativa ai periodi di imbarco, anche in considerazione del fatto che alcuni profili della nuova disciplina (ad es., le modalità di computo del requisito dei 183 giorni) potrebbero richiedere ulteriori chiarimenti da parte dell’Amministrazione finanziaria. 


[1] Diverse da quelle indicate all’articolo 6-ter, comma 1, del Decreto Legge 30 dicembre 1997, n. 457, purché annotate nell’elenco previsto dal comma 2 del medesimo articolo.
[2] Sul punto, si veda il commento “Lavoratori marittimi imbarcati su navi battenti bandiera estera: computo del limite dei 183 giorni ai fini dell’esclusione dalla base imponibile” predisposto per il mese di gennaio 2026 - https://www.assagenti.it/news/lavoratori-marittimi-imbarcati-su-navi-battenti-bandiera-estera-computo-del-limite-dei-183-giorni-ai-fini-dellesclusione-dalla-base-imponibile

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