Il TAR Campania giudica sproporzionate le tariffe dei bacini di carenaggio di Napoli
01/12/2017
Rubrica a cura dello Studio Legale Cuocolo, Genova-Milano - www.cuocolo.it - studio@cuocolo.it
L'11 luglio 2017 il TAR
Campania si è pronunciato sul ricorso proposto da “La Nuova Meccanica Navale
S.r.l.” (di seguito anche NMN), azienda di manutenzione e riparazione navale
operante principalmente all'interno del sito produttivo e nei bacini di
carenaggio del porto di Napoli, per contestare il silenzio formatosi su un atto
di diffida e messa in mora notificato all'Autorità Portuale napoletana.
Il contesto particolarmente delicato in cui
tale vicenda processuale si innesta concerne la concessione esclusiva – da
parte dell’Autorità Portuale – dei bacini pubblici di carenaggio napoletani
alla “Cantieri del Mediterraneo S.p.a.” (anche denominata “Camed”), impresa di
riparazioni navali in concorrenza diretta con la NMN.
A questo proposito, occorre precisare che, il
Regolamento per la gestione dei Bacini di carenaggio pubblici del porto di
Napoli prevedeva la messa a disposizione, da parte della concessionaria, di
detti bacini a favore della generalità degli utenti,
in condizioni, quindi, di assoluta parità e trasparenza.
Ai sensi della legge 84/1994, spetta all'Autorità Portuale
controllare “le attività dirette alla fornitura a titolo oneroso agli utenti
portuali di servizi di interesse generale”. L’Autorità Portuale, quindi,
deve controllare che il gestore di un servizio di interesse generale, quale è
la gestione dei bacini di carenaggio, non abusi della propria posizione
dominante, ma applichi delle tariffe tali da consentire la completa fruibilità
delle infrastrutture a prezzi di mercato controllati, evitando che il gestore
possa abusare della propria posizione dominante.
È in questo contesto che, nel
novembre 2011, la NMN ha notificato un atto di diffida nei confronti dell'Autorità
Portuale con il quale ha invitato quest'ultima ad esercitare effettivamente i
poteri di controllo e di vigilanza sulla quantificazione delle tariffe di
bacino praticate dalla società concessionaria Camed.
Negli ultimi anni, infatti, la Camed aveva
incrementato le tariffe del 300%, applicando così dei prezzi sensibilmente
superiori (di oltre il 400%) rispetto a quelle applicate in altri porti
italiani, senza peraltro poter riscontrare, a fronte delle cospicue somme
richieste, alcun aumento rilevante dei costi di gestione dei bacini di
carenaggio nel periodo di riferimento, tali da giustificare l'aumento delle
tariffe.
A causa del perdurante inadempimento da parte
dell’Autorità Portuale, NMN ha proposto ricorso al TAR di Napoli evidenziando
come la Camed detenesse una posizione dominante nel mercato della messa a
disposizione dei bacini di carenaggio e delle aree strettamente funzionali allo
svolgimento delle attività di riparazione in bacino nel porto di Napoli.
Tale società, infatti, era effettivamente
l'unico operatore a disporre del bacino n. 3, infrastruttura considerata
essenziale in quanto la sola in grado di poter accogliere navi di grandi
dimensioni nell'area portuale napoletana. Il suo accesso, pertanto, secondo
NNV, doveva essere permesso a tutte le concorrenti imprese di riparazione
navale in condizione di assoluta parità a prescindere dalla natura del rapporto
con cui detto bacino era affidato in gestione, essendo necessario garantire a
tutti gli operatori che ne facessero richiesta un uso imparziale in condizioni
di assoluta trasparenza.
Dopo l’iniziale periodo di inerzia e silenzio,
l'Autorità Portuale ha finalmente emesso una nota di valutazione in cui le
tariffe applicate dalla società concessionaria sono state considerate congrue,
tali dunque da garantire l'equilibrio economico e finanziario del servizio.
A seguito della proposizione di motivi aggiunti
al ricorso da parte della NMN, il giudice amministrativo ha deciso di annullare
la verifica di congruità effettuata dall'Autorità Portuale napoletana per
carenza di motivazione, poiché il contenuto della nota si esauriva nella mera
ed acritica elencazione dei documenti contabili ed amministrativi prodotti
senza contenere un'effettiva valutazione dei dati analizzati, tale da fare comprendere
come si fosse giunti a ritenere congrue le tariffe.
La motivazione emersa dal parere risultava quindi,
secondo i giudici del TAR, superficiale ed apparente.
In definitiva, quindi, il TAR Campania ha
sancito da un lato l’obbligo per il concessionario dei bacini di carenaggio di
applicare delle tariffe congrue e, dall’altro lato, il dovere dell’Autorità
portuale di controllare l’operato della concessionaria, onde evitare che
realizzi un abuso di posizione dominante.