La “dimensione terrestre” del problema degli scarichi dei rifiuti prodotti dalle navi

06/03/2018

La “dimensione terrestre” del problema degli scarichi dei rifiuti prodotti dalle navi Il 16 gennaio scorso la Commissione Europea ha reso nota la proposta di direttiva “COM(2018) 33” (di seguito la “Proposta di Direttiva”) “relativa agli impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi” (di seguito “IPR”), che vorrebbe abrogare la direttiva 2000/59/CE e modificare le direttive 2009/16/CE e 2010/65/UE.
Attualmente all’interno dell’Unione Europea la dimensione “terrestre” del problema degli scarichi dei rifiuti prodotti dalle navi è affrontata dalla direttiva 2000/59/CE, mentre la dimensione “marittima” è trattata dalla “Convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi” 1973/1978 (più semplicemente conosciuta come “MARPOL”).
Tuttavia, secondo la Commissione Europea, a circa 17 anni dalla sua entrata in vigore, la direttiva 2000/59/CE necessita di un incisivo adattamento ai cambiamenti apportati alla MARPOL negli ultimi anni e all’introduzione della direttiva 2009/16/CE in materia di Port State Control.
L’obiettivo dichiarato della Commissione Europea, attraverso un rinnovato quadro normativo, è quello di rafforzare il livello di protezione dell’ambiente marino, migliorare l’efficienza delle operazioni marittime in porto attraverso la riduzione degli oneri amministrativi, nonché contrastare il fenomeno del c.d. “IPR shopping” che consiste nella conservazione a bordo dei rifiuti fino a quando la nave non raggiunge un porto con condizioni economiche di raccolta più favorevoli.
Le novità di maggior rilievo che verrebbero introdotte dalla nuova direttiva al fine di raggiungere i suddetti scopi sono di seguito illustrate molto brevemente.
La Proposta di Direttiva allinea, per quanto possibile, le definizioni in essa contenute (art. 2) alla MARPOL e agli orientamenti dell’IMO. In particolare, viene eliminata la distinzione tra rifiuti “prodotti dalle navi” e “residui del carico” presente nella direttiva 2000/59/CE in favore di una nozione unica, conforme alla MARPOL, di “rifiuti delle navi” che include sia i “residui del carico”, sia i rifiuti pescati passivamente con le reti da pesca.
Rispetto al precedente regime, l’art. 4 introduce l’obbligo a carico degli IPR, finora non previsto, di raccolta differenziata dei rifiuti. Tale novità riveste particolare importanza se consideriamo che, ai sensi della MARPOL, già dal 2013 le navi sono tenute a separare i rifiuti a bordo.
Inoltre, al fine di contrastare fenomeni di “IPR shopping”, l’art. 7 della Proposta di Direttiva impone al comandante della nave l’obbligo di conferire tutti i rifiuti presenti a bordo prima di lasciare un porto dell’Unione Europea. Tuttavia, la nave potrà procedere verso il successivo porto di scalo senza aver conferito i rifiuti se: i) fa scalo nell'ancoraggio per meno di 24 ore o in condizioni meteorologiche avverse oppure ii) risulta la presenza di una sufficiente capacità di stoccaggio dedicata per tutti i rifiuti che sono già stati accumulati e che saranno accumulati nel corso del viaggio previsto della nave fino al successivo porto di scalo, purché quest’ultimo si trovi nell’Unione Europea.
La novità più interessante (e più controversa) della Proposta di Direttiva consiste nella revisione del sistema di tariffazione per il conferimento dei rifiuti. Infatti, ai sensi dell’art. 8, gli oneri a carico delle navi saranno costituiti da una c.d. tariffa “indiretta” (o sarebbe meglio dire fissa) dovuta indipendentemente dal quantitativo di rifiuti effettivamente conferito all’IPR e stabilita sulla base della categoria, del tipo, delle dimensioni e del traffico a cui è adibita la nave. Essa dovrebbe coprire buona parte dei costi sostenuti dagli IPR. Un’eventuale tariffa “diretta”, ossia determinata in base al tipo e al quantitativo di rifiuti effettivamente conferito, entrerà eventualmente in gioco solo per la parte dei costi sostenuti dagli IPR non coperta dalla tariffa “indiretta”. Inoltre, diversamente dalla direttiva 2000/59/CE, saranno soggetti al regime appena menzionato anche i pescherecci e le imbarcazioni da diporto, indipendentemente dal numero massimo di passeggeri che possono trasportare.
La Proposta di Direttiva prevede, altresì, un regime di esenzione dagli obblighi in essa contenuti per le “navi in servizio di linea con scali frequenti e regolari”, purché i) esistano accordi che garantiscono il conferimento dei rifiuti ed il pagamento delle tariffe in un porto dell’Unione Europea lungo la rotta della nave e ii) tali accordi siano stati accettati da tutti i porti lungo la rotta della nave.
Infine, si segnala che il controllo circa il rispetto delle regole e dei parametri imposti dalla Proposta di Direttiva è svolto in conformità alla direttiva 2009/16/CE in materia di Port State Control che, di conseguenza, viene a sua volta integrata.
La Proposta di Direttiva sopra illustrata è stata generalmente recepita con favore dagli operatori marittimi. Tuttavia, gli art. 8 e 9 sono stati oggetto di critiche.
In particolare, l’ESPO (European Sea Ports Organisation) e l’ECSA (European Community Shipowners’ Association) ritengono che il sistema di tariffazione indiretta di cui all’art. 8: i) sia incompatibile con il ben noto principio in materia di inquinamento “chi inquina paga”, in quanto la tariffa è slegata dalla quantità dai rifiuti conferiti dalla nave agli impianti portuali di raccolta; ii) sia un incentivo per le navi a produrre più rifiuti, non risolvendo, dunque, il problema principale alla fonte; iii) renderebbe difficile per gli impianti portuali di raccolta effettuare previsioni sui volumi di rifiuti ricevibili con un conseguente incremento dei costi a carico delle Autorità Portuali che gestiscono gli impianti.
Confitarma ha espresso, invece, perplessità sull’eccessiva gravosità delle condizioni poste per l’esenzione delle navi che svolgono servizi di linea (art. 9), essendo tale esenzione (anche) condizionata all’accettazione, da parte di tutti i porti scalati lungo la rotta della nave, dell’accordo stipulato tra l’armatore e l’IPR del porto europeo in cui avviene il conferimento.
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