Contratto di ormeggio: l'armatore risponde dei danni alla banchina in condizioni di meteo avverse

11/05/2018

Contratto di ormeggio:  l'armatore risponde dei danni alla banchina in condizioni di meteo avverse

Rubrica a cura dello Studio Mordiglia, Genova, Milano, Venezia - www.mordiglia.it - mail@mordiglia.it

Con una recente sentenza del Tribunale di Grosseto, le corti di merito sono tornate sul tema della qualificazione del contratto di ormeggio e, in particolare, sull’attribuzione della responsabilità che ne conseguono per i danni alla nave o, come in questo caso, alle strutture portuali.
La fattispecie decisa dal Tribunale di Grosseto aveva infatti ad oggetto danni ad una banchina  causati dalla pressione esercitata dalla nave sospinta dal vento forte durante lo svolgimento delle operazioni di carico.
La fattispecie è stata inquadrata da Tribunale nell’ambito del contratto di ormeggio.
Il contratto di ormeggio non è disciplinato né dal codice civile né dal codice della navigazione. Si tratta, dunque, di un contratto atipico o innominato ai sensi dell’art.  1322 del codice civile secondo cui le parti possono concludere contratti che non appartengono ai tipi che hanno una disciplina particolare, purché siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l’ordinamento giuridico.
In dottrina e in giurisprudenza si è a lungo dibattuto per l’individuazione di una disciplina concretamente applicabile al contratto di ormeggio. Tale necessità derivante dalle lacune dell’ordinamento giuridico su questo specifico tema permane tuttora nonostante gli interventi normativi che hanno interessato il settore della nautica da diporto (si pensi alla legge 172 del 2003 recante disposizioni per il riordino e il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico ed il d.lgs. 171 del 2005 recante codice della nautica da diporto e, da ultimo, al d.lgs. 229 del 3 novembre 2017.
In un primo momento, la giurisprudenza ha preferito rinunciare ad un operazione di qualificazione di carattere generale, risolvendo le singole controversie in base alle circostanze del caso concreto. Per tale via, si è giunti ad un sostanziale sdoppiamento della fattispecie e alla configurazione di due ipotesi di contratto di ormeggio: la fattispecie dell’ormeggio-deposito e la fattispecie dell’ormeggio-locazione.
A partire da metà degli anni Novanta, la giurisprudenza di legittimità ha mutato il proprio orientamento, superando lo sdoppiamento concettuale precedente ed individuando la struttura minima del contratto di ormeggio consistente nella semplice messa a disposizione ed utilizzazione delle strutture portuali con assegnazione di un delimitato e protetto spazio acqueo.
Il nucleo essenziale del contratto può, peraltro, legittimamente estendersi anche ad altre prestazioni, sinallagmaticamente collegate al corrispettivo, ulteriori rispetto a quella essenziale di cui sopra, come, ad esempio, la custodia del natante e delle cose in esso contenute.
Il Tribunale di Grosseto conferma l’orientamento della Suprema Corte sopra citato affermando infatti che “il contratto di ormeggio può avere ad oggetto la semplice messa a disposizione ed utilizzazione delle strutture portuali ovvero estendersi alla custodia dell'imbarcazione”; ma va oltre, laddove precisa che “nel primo caso, in cui si ritiene sia sussumibile la fattispecie di cui è causa, lo stesso è assimilabile, alla locazione dello specchio acqueo in funzione dell'utilizzo delle strutture portuali per l'esecuzione delle operazioni di carico e scarico”. Nella particolare fattispecie in esame l’atipicità del contratto di ormeggio si connota, pertanto, per essere la messa a disposizione delle strutture strettamente correlato alla gestione delle operazioni di carico – scarico delle merci.
Ne deriva, da una parte, l'obbligo del concessionario/locatore delle strutture portuali di metterle a disposizione in buono stato manutentivo e, dall'altra l'obbligo del conduttore/armatore di utilizzare le strutture portuali con diligenza, servendosene per l'uso e con le modalità contrattualmente determinate.
Nel caso in esame, secondo il Tribunale, la rottura delle strutture del pontile era da ascrivere alla esclusiva negligenza dell’armatore  che non aveva messo in atto tutti gli adempimenti e le cautele necessarie nell'esecuzione di ormeggio e, nel caso specifico, rese indispensabili dalle avverse condizioni meteo, peraltro previste, (omettendo di calare l'ancora e di eseguire i necessari fissaggi), decidendo di proseguire con le operazioni di carico e non interrompendole nonostante le condizioni meteomarine non favorevoli.
In tale prospettiva, la responsabilità circa le manovre di attracco di una nave, ivi compresa quella di ormeggio, grava quindi sul comandante, tenuto a valutare l'idoneità delle strutture portuali in relazione alle operazioni da svolgere e la compatibilità delle modalità dell’ormeggio con le condizioni meteomarine in atto o previste. 


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