Il TAR Piemonte fa un'inversione di rotta. Le compagnie crocieristiche devono pagare l'ART.
20/02/2020
È
con la sentenza n. 115 del 2020, pubblicata in questi giorni, relativa al ricorso
presentato da Costa Crociere, che il TAR Torino ha affermato che le compagnie
crocieristiche sono tenute al pagamento del contributo relativo all’attività
dell’ART (Autorità di Regolazione dei Trasporti).
Si
tratta di un’interessante novità che si discosta dall’orientamento
giurisprudenziale fino ad ora consolidatosi. Difatti solo un anno fa, in due
diverse pronunce (sent. n. 296 e 830 del 2019), è stato proprio il medesimo Tribunale
Amministrativo per il Piemonte ad affermare che la società Costa Crociere era
esente dal pagamento di tale contributo in quanto inapplicabile alla categoria
delle compagnie crocieristiche.
Quest’ultima
impostazione poggiava sull’originaria lettera dell’art. 37 c. 6 lett. b) del
d.l. 201/2001 secondo il quale il contributo doveva essere pagato solo da chi
effettivamente beneficiava delle specifiche funzioni regolatorie dell’ART tra
cui non rientravano le compagnie crocieristiche.
Non
sorprende, quindi, che l’anzidetta inversione di rotta giurisprudenziale sia
conseguente all’emanazione del c.d. Decreto Genova (D.l. n. 109/2018) che ha
novellato il già citato art. 37.
Il
TAR Torino, infatti, ha preso atto che il cd. Decreto Genova all’art. 16 co.1
lett. a-ter ha, di fatto, esteso i
soggetti obbligati al pagamento del contributo a tutti coloro che abbiano
beneficiato di una qualsiasi attività
attribuita all’ART dalla legge eliminando quindi la limitazione alle attività
di carattere regolatorio.
Di
conseguenza, a seguito di tale ampliamento, il contribuito è divenuto
applicabile anche alle compagnie crocieristiche in quanto, pur non essendo
soggette ad un’attività di tipo regolatorio, si avvalgono diversamente dell’Autorità
di Regolazione dei Trasporti.
Si
noti, infatti, che l’ART opera, tra l’altro, ai sensi dell’art. 3 del d.lgs. n.
129/2015, in qualità di organismo responsabile dell’applicazione del regolamento
UE n. 1177/2010 relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per
vie navigabili.
Dunque
la platea degli obbligati al pagamento del contributo è stata ampliata; tuttavia,
sottolinea il TAR Piemonte, non al punto tale di ricomprendervi anche gli
operatori aerei i quali sono sottoposti ad un diverso trattamento fiscale.