Emergenza Covid-19: al vaglio una proposta di Regolamento Europeo per il trasporto marittimo

20/05/2020

Emergenza Covid-19: al vaglio una proposta di Regolamento Europeo per il trasporto marittimo

L’attuale pandemia in atto ha trovato impreparati i Governi dei Paesi europei, i quali hanno in un primo momento dovuto affrontare l’emergenza adottando ciascuno provvedimenti diversi non armonizzati sul piano comunitario .
Ciò ha causato e sta tutt’oggi causando gravi problemi nei settori che operano a livello transnazionale come tutto il comparto del trasporto incluso quello marittimo.
Ad esempio ogni Paese europeo ha stabilito il rinvio di determinati controlli periodici e la formazione in alcuni settori della legislazione sui trasporti .
In un primo momento la Commissione Europea ha invitato gli Stati al reciproco riconoscimento di tali proroghe, ma ciò senza alcun valore legale, lasciando così le imprese in una situazione di grave incertezza.
Al fine di risolvere la questione la Commissione Europea ha reso nota il 29 aprile 2020 una proposta per un nuovo Regolamento dedicato proprio al trasporto.
Prima di entrare in vigore, il Regolamento deve essere approvato dal Consiglio europeo e dal Parlamento europeo.
Una volta approvato, il regolamento entrerà in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella GUCE, e sarà obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
In questo modo si darebbe una base giuridica alla “raccomandazione” della Commissione UE agli Stati membri sul riconoscimento reciproco delle proroghe adottate dai singoli Stati.
Di seguito un breve prospetto di quanto indicato dalla Commissione nella proposta di Regolamento con particolare riferimento al trasporto marittimo:
-Direttiva 96/50/CE del Consiglio, del 23 luglio 1996, riguardante l'armonizzazione dei requisiti per il conseguimento dei certificati nazionali di conduzione di navi per il trasporto di merci e di persone nella Comunità nel settore della navigazione interna .
L'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 96/50/CE dispone che i titolari di un certificato di conduzione di navi che compiono 65 anni si sottopongano a una visita medica nei tre mesi successivi e successivamente ogni anno. Tuttavia, dato che le misure adottate in relazione alla pandemia di Covid-19 limitano l'accesso ai servizi medici alle visite urgenti, i titolari di un certificato di conduzione di navi potrebbero non essere in grado di sottoporsi alle prescritte visite mediche fintantoché tali misure siano vigenti. È pertanto opportuno prorogare di sei mesi i termini per sottoporsi alle visite mediche per tutti i casi in cui tali termini scadano tra il 1º marzo 2020 e il 31 agosto 2020.
–             Direttiva (UE) 2016/1629 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2016, che stabilisce i requisiti tecnici per le navi adibite alla navigazione interna, che modifica la direttiva 2009/100/CE e che abroga la direttiva 2006/87/CE .
Il periodo di validità dei certificati dell'Unione per la navigazione interna è disciplinato dall'articolo 10 della direttiva (UE) 2016/1629. Conformemente all'articolo 28 della direttiva (UE) 2016/1629, restano altresì validi i documenti che rientrano nell'ambito di applicazione della medesima direttiva e che sono stati rilasciati dalle autorità competenti degli Stati membri a norma della direttiva applicabile in precedenza (ossia la direttiva 2006/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna e che abroga la direttiva 82/714/CEE del Consiglio ).
Le misure adottate in ragione della pandemia di Covid-19 potrebbero rendere impraticabile, e talvolta impossibile, per le autorità competenti effettuare le ispezioni tecniche necessarie a prorogare la validità di determinati certificati oppure sostituire i documenti di cui all'articolo 28 della direttiva (UE) 2016/1629.
Nell'interesse della certezza del diritto e al fine di consentire la continuità delle attività delle navi adibite alla navigazione interna interessate dalla questione, è pertanto opportuno prorogare di sei mesi la validità dei certificati dell'Unione per la navigazione interna e dei documenti che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 28 della direttiva (UE) 2016/1629 che altrimenti scadrebbero tra il 1º marzo 2020 e il 31 agosto 2020.
–             Regolamento (CE) n. 725/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativo al miglioramento della sicurezza delle navi e degli impianti portuali .
–             Direttiva 2005/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa al miglioramento della sicurezza dei porti .
La pandemia di Covid-19 ha reso difficili le ispezioni e i controlli di sicurezza marittima in questo periodo, in quanto tali attività richiedono la presenza fisica degli ispettori presso i porti, gli impianti portuali e nelle navi. Ne consegue che è spesso impraticabile rinnovare entro i termini stabiliti i certificati, le valutazioni e i piani prescritti dalla legislazione dell'Unione in materia di sicurezza marittima. È pertanto necessario individuare soluzioni flessibili e pragmatiche, senza compromettere la sicurezza, prorogando la validità di questi documenti per un lasso di tempo ragionevole, in base alle esigenze.
In deroga all'articolo 3, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 725/2004, i termini per l'effettuazione delle valutazioni di sicurezza degli impianti portuali che in base alle disposizioni ivi contenute scadrebbero tra il 1° marzo 2020 e il 31 agosto 2020 (il periodo di riferimento) sono considerati prorogati fino al 30 novembre 2020.
Ciò vale anche per la periodicità delle esercitazioni e degli addestramenti di sicurezza marittima, il cui svolgimento potrebbe risultare anch'esso difficoltoso durante i periodi di blocco stabiliti a livello nazionale.
Le misure individuate dalla Commissione rispondono alle esigenze, pervenute dai vari operatori del settore in ambito europeo.
A questo punto l’auspicio è che il Ministero dei Trasporti si adoperi a nome dell’Italia affinché tutto quanto previsto venga approvato il più velocemente possibile in seno al Consiglio Ue dove agiscono gli Stati membri al fine di rispondere in maniera efficace e tempestiva alle esigenze del mercato.
Infine, occorre sottolineare che in data 8 maggio 2020 gli ambasciatori degli Stati membri hanno affidato il mandato alla presidenza del Consiglio d’Europa di negoziare con il Parlamento Europeo quattro proposte di Legge per rendere più flessibile il trasporto, riducendo gli oneri amministrativi e i costi finanziari.


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