Linee guida della CE per il rimpatrio dei marittimi e dei passeggeri a bordo delle navi
27/05/2020
Recependo
le istanze del settore, in data 8.4.2020 la Commissione Europea ha emanato le Linee guida per la protezione della salute nel contesto
dell’attuale emergenza Covid-19 ed il rimpatrio dei marittimi e dei passeggeri
a bordo delle navi (circa 600.000 persone per le sole unità battenti bandiera
UE), contenenti l’invito rivolto ai governi degli Stati membri ad implementare
le misure e le raccomandazioni ivi indicate previa consultazione delle parti
sociali del comparto marittimo.
La
richiesta che nelle settimane precedenti gli armatori avevano fatto pervenire a
Bruxelles riguardava la possibilità di una circolazione il più possibile
flessibile dei marittimi, sia per raggiungere le navi presso i porti di
imbarco, sia per tornare nei propri Paesi di residenza una volta sbarcati, da
realizzarsi tramite "corridoi” aerei preferenziali e a ciò dedicati. Le Linee guida della Commissione
contengono le misure e le indicazioni fornite agli Stati membri dell'UE per il contenimento della diffusione del Covid-19 e, tra
queste, spiccano le prescrizioni sanitarie e le raccomandazioni per il cambio
degli equipaggi, nonché l’invito agli Stati membri a designare i porti di
collegamento per consentire gli spostamenti necessari al rimpatrio dei
marittimi.
Per quanto riguarda le navi da crociera,
premesso che a causa del diffondersi della pandemia buona parte degli operatori
ha temporaneamente sospeso le attività, le Linee guida invitano le compagnie a
gestire in maniera responsabile ed efficace il rientro di passeggeri e membri
dell'equipaggio che ancora si trovino a bordo delle navi, compresi il rimpatrio
dai porti extra-UE e l'organizzazione delle relative modalità di trasporto. Le
Linee guida chiariscono che ciascuno Stato membro dovrebbe consentire alle
compagnie battenti bandiera nazionale, ai passeggeri e agli equipaggi di
sbarcare in uno dei porti del territorio nazionale, supportando e sostenendo
gli armatori nel prendere le disposizioni necessarie per il rimpatrio e
l'accesso a cure mediche adeguate. Se uno Stato non è in grado di ospitare una
nave del proprio armamento, dovrebbe adoperarsi per offrire assistenza a tale
armatore tramite accordi con altri Paesi UE o extra-UE. Raccomandazioni
specifiche sono, poi, formulate nell’ottica di garantire l’approntamento di
adeguati sistemi infrastrutturali, di collegamento e di sorveglianza sanitaria
funzionali ai rimpatri, tra cui l'agevolazione dell'attracco della nave, lo
sbarco dei passeggeri, lo screening medico ed il relativo trattamento.
Con riferimento a transito e sbarco degli
equipaggi delle navi mercantili, gli Stati membri sono invitati a facilitare il
transito dei cittadini UE e dei cittadini extra-UE titolari di un permesso di
soggiorno o di un visto per soggiorno di lunga durata che rientrano nel loro
Stato membro di nazionalità o residenza. Al momento dello sbarco di marittimi
nei porti dell'UE, gli armatori sono invitati a coordinarne il trasferimento ed
il rientro nello Stato di nazionalità o residenza in collaborazione con le
autorità nazionali dello Stato membro in cui si trova il porto e le autorità
consolari locali dei paesi di nazionalità o residenza dei marittimi stessi.
Raccomandazioni analoghe sono formulate per il rimpatrio dei marittimi che
sbarcano da navi destinate ad andare in disarmo.
Un’interessante novità
è rappresentata dall’invito a designare i porti in cui poter effettuare il cambio dell'equipaggio, che,
come sottolineato nella Circolare IMO del 27.3.2020, costituisce l’elemento
essenziale per garantire la continuità dei trasporti marittimi. Gli Stati
membri dovrebbero, in coordinamento tra loro, designare vari porti nell'Unione Europea
dove poter effettuare il rapido cambio dell'equipaggio, porti che, ovviamente,
dovrebbero essere adeguatamente collegati con infrastrutture di trasporto aereo
e ferroviario. Inoltre gli Stati membri dovrebbero organizzarsi per attivare
collegamenti aerei e ferroviari dedicati o regolari per garantire i
collegamenti di trasporto necessari per i cambi di equipaggio. Per ridurre i
rischi di contagio, gli armatori dovrebbero, inoltre, predisporre adeguate
procedure di sicurezza a bordo quando un nuovo equipaggio prende servizio.
Conformemente alle normative dell'UE, tutti i rischi dovrebbero essere valutati
così come dovrebbero essere implementate le opportune misure sanitarie
preventive, incluso lo svolgimento test e/o esami medici (controllo della temperatura
ed analisi dei sintomi respiratori) prima dell’imbarco, proprio per garantire i
marittimi dal rischio di contagio. I porti designati dovrebbero avere alloggi
accessibili e adeguati in cui i marittimi possano attendere il trasferimento e,
se richiesto dallo Stato membro di destinazione e/o in caso di indisponibilità
dei test, sottoporsi ad un periodo di sorveglianza sanitaria prima dell'imbarco
e dopo lo sbarco. In generale, ferma restando l’applicabilità delle tutele
previste dalla Convenzione MLC del 2006, i marittimi dovrebbero avere accesso a
un'assistenza medica adeguata il più comparabile possibile a quella disponibile
per i lavoratori a terra, essendo auspicabile che ricevano rapido accesso a
medicinali, informazioni e cure per qualsiasi condizione di salute che lo
richieda. Sulle navi dovrebbero essere utilizzati tutti i dispositivi di
protezione individuale atti a proteggere gli equipaggi dall'esposizione a
COVID-19.
Le Linee guida, infine, inserendosi nell’alveo
della Direttiva 2010/65/EU sugli obblighi informativi per le navi in arrivo verso o in partenza da
un porto dell’UE, pongono vari requisiti informativi e formalità aggiuntive a
carico dei Comandanti delle navi in procinto di fare ingresso nei porti
dell’UE, con particolare riferimento all’inclusione nella Maritime
Declaration of Health delle informazioni relative a numero di persone a
bordo, casi di positività al Covid-19 accertati e sospetti di contagio.
La European
Community Shipowners' Associations (ECSA) ha accolto con favore – avendone
sollecitato l’emissione - le Linee guida emanate dalla Commissione Europea. Con
una lettera alla Commissione Europea del
14.4.2020 il segretario generale Martin Dorsman ha ricordato che l’ECSA, insieme alla la Federazione
europea dei lavoratori dei trasporti, ha lavorato a stretto contatto con
la Commissione per tale finalità. Mantenendo la tutela della salute dell'equipaggio e dei passeggeri quale
priorità primaria e ricordando che nel contesto emergenziale dell'attuale crisi i lavoratori marittimi dell'intera industria marittima europea stanno lavorando
per garantire a milioni di cittadini la continua fornitura di beni e servizi,
l’ECSA ha garantito che gli armatori suoi associati lavoreranno a stretto
contatto con le autorità nazionali per verificare che la procedura stabilita
nelle Linee guida sia messa in atto e per garantire un feedback costante a
livello europeo, impegnandosi come associazione a collaborare con le istituzioni dell'UE per assicurare un approccio
coordinato tra gli Stati membri per l'attuazione delle Linee guida della
Commissione.
A livello nazionale, un
primo riscontro a livello normativo si è avuto con il PDCM “Fase 2” emesso in
data 26.4.2020, il cui art. 6 affronta proprio il tema del rimpatrio di
marittimi e passeggeri all’atto dello sbarco nei porti italiani e disciplina le
modalità di controllo, sorveglianza sanitaria e protezione della salute sia a
bordo delle navi che dopo lo sbarco, al fine di assicurare l’esecuzione di
tutte le misure di prevenzione sanitaria volte a contrastare la diffusione ed
il contagio da Covid-19.
A livello internazionale, invece, merita un cenno la
pubblicazione in data 5.5.2020 del “Recommended Framework of Protocols for
enrusing safe ship crew changes and travel during the coronavirus disease
(Covid-19) pandemic”: trattasi, sostanzialmente, di una “Road map”
in 12 punti elaborata dalla International Chamber of Shipping (ICS) e dalla
International Transport Workers’ Federation (ITF) in collaborazione con
l’International Maritime Organization (IMO) e con l’International Labour
Organization (ILO), finalizzata a fornire ai governi dei 174 Stati membri le soluzioni da adottare per garantire l’avvicendamento degli equipaggi in sicurezza a bordo delle navi.