Linee Guida UE per realizzazione delle prove in mare su navi autonome in sicurezza

22/12/2020

Linee Guida UE per realizzazione delle prove in mare su navi autonome in sicurezza

Rubrica a cura dello Studio Legale Siccardi Bregante & C. - www.siccardibregante.it - studio@siccardibregante.it

In occasione del secondo vertice internazionale sull’autonomia e la sostenibilità delle navi tenutosi lo scorso 30 novembre, la Commissione europea, insieme agli altri Stati Membri e la Norvegia ha pubblicato le Linee Guida operative dell’UE per le prove in mare delle Maritime Autonomous Surface Ship(MASS) ovvero delle navi autonome.
Tali Linee Guida introducono una regolamentazione armonizzata sul tema, che potrà essere recepita dagli Stati Membri, con la quale si definiscono i ruoli dei soggetti coinvolti e fornisce indicazioni utili alla valutazione del rischio quando si affrontano le prove in mare su navi autonome.
A questo proposito, la Commissaria Europea per i trasporti Adina Ioana Valean, commentando la pubblicazione delle Linee Guida, ha dichiarato che le navi autonome rappresentano una prospettiva entusiasmante per il futuro della navigazione, stante il loro potenziale nell’aumento della produttività dei trasporti via mare, in sicurezza e nel rispetto degli obiettivi di sostenibilità dell’Unione Europea. Per questi motivi, a suo parere, è necessario sviluppare questo tipo di navi mediante test e prove sul campo nel rispetto di regole armonizzate della Comunità Europea condivise dagli Stati Membri.
Infatti, lo scopo enunciato al paragrafo 1 delle Linee Guida è proprio quello di dare assistenza ai soggetti coinvolti nell’esecuzione di test su navi autonome affinché vengano realizzati in modo sicuro, nel rispetto dell’ambiente e in specifiche aree appositamente designate allo scopo.
In particolare, le Linee Guida dispongono che sia nominata, per ciascuno Stato Membro, un’Autorità Nazionale definita “Relevant Administration” che abbia il dovere di istituire delle zone sicure per la realizzazione dei test e che si occupi del rilascio delle autorizzazioni per l’esecuzione delle prove in una data area ai soggetti richiedenti.
Questi ultimi, invece, sono definiti “Applicants” e si tratta di stakeholder che formalmente richiedono alla Relevant Administration di effettuare delle prove in mare su navi autonome presentando all’autorità competente tutte le informazioni necessarie richieste.
Nello specifico, l’Applicant deve far conoscere all’autorità competente il grado di autonomia della nave con una lista di funzioni normalmente eseguite dall’equipaggio che in sede di prove sono rimpiazzate dalla tecnologia; inoltre, deve fornire un elenco con la descrizione del tipo di tecnologie usate dalla nave per la comunicazione e il controllo e deve stabilire se la prova è eseguita entro la visuale della posizione di comando della nave o oltre la stessa.
Le Linee Guida prevedono altresì che l’Applicant assicuri che il personale coinvolto nelle prove a bordo e da remoto sia debitamente qualificato e che il richiedente fornisca piani emergenziali per i casi di condizioni meteo marine avverse improvvise o per il caso di break down dei sistemi operativi.
All’Applicant è anche chiesto di redigere e fornire all’autorità amministrativa competente un piano con date e orari dell’esecuzione delle prove e un “cyber risk management plan” funzionale a dimostrare un adeguato livello di sicurezza dei sistemi tecnologici di bordo, tali da poter prevenire cyber attacks e in grado di evitare l’interruzione delle operazioni programmate.
Infine, l’Applicant si deve occupare della definizione di un piano di salvataggio da sottoporre all’autorità competente che specifichi il processo operativo per soccorrere la nave autonoma in caso di imminente pericolo, per ripararla e eventualmente permetterne il rigalleggiamento e – se presente -  la messa in sicurezza dell’equipaggio.
L’Applicant, in qualità di soggetto responsabile delle prove eseguite, è onerato dalla stipulazione di una adeguata polizza assicurativa o di una garanzia finanziaria equivalente come richiesto dalla Direttiva n. 20 del 2009 sull’assicurazione degli armatori per i crediti marittimi. Inoltre, l’Applicant, al momento della domanda, viene messo a conoscenza del fatto che sarà ritenuto responsabile degli eventuali danni da inquinamento causati durante le prove dalla nave autonoma autorizzata.
In armonia con quanto esposto, l’Allegato 1 alle Linee Guida contiene un esempio di modulo da mettere a disposizione dell’Applicant da parte dell’autorità statale competente, affinché sia compilato con tutte le informazioni richieste dalla Relevant Administration per valutare la possibilità dell’esecuzione delle prove in mare.
Una volta che il soggetto richiedente abbia fornito tutte le informazioni richieste all’autorità amministrativa competente, quest’ultima dovrà occuparsi della valutazione del rischio per l’esecuzione dei test.
In particolare, la Relevant Administration dovrà istituire una “safety zone” – ovvero una zona delimitata di mare dedicata all’esecuzione delle prove in sicurezza - tenendo conto delle caratteristiche tecniche della nave autonoma interessata, dell’area geografica in cui i test dovranno essere condotti, della loro durata, del traffico marittimo usuale nell’area di riferimento e delle infrastrutture per la comunicazione presenti.
Una volta fatta tale valutazione di rischio tenendo conto di tutti i dati a disposizione, la Relevant Administration, prima di autorizzare le prove ha la facoltà di eseguire un’ispezione in loco per valutarne la fattibilità.
Infine, eseguiti tutti i menzionati controlli, l’autorità competente potrà quindi autorizzare o meno l’Applicant e, in caso affermativo, avrà la facoltà di definire se la safety zone debitamente istituita allo scopo possa essere usata da uno o più richiedenti per la realizzazione dei test in sicurezza.
Alla luce della pubblicazione di tali Linee Guida, è ora compito degli Stati Membri attivarsi nel più breve tempo possibile per l’istituzione di autorità nazionali ad hoc e nell’organizzazione interna delle procedure concordate in modo che sia concretamente possibile fare test su navi autonome in sicurezza, consentendone il miglior sviluppo tecnologico possibile e il loro ingresso ufficiale nel modo dello shipping.


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