Porti: stop all’Iva per le attività di supporto ai controlli doganali
23/02/2021
Rubrica a cura dello Studio Armella, Genova - Milano- www.studioarmella.com - armella@studioarmella.com
Le attività di
supporto e di assistenza alle verifiche effettuate in un’area portuale o in un
luogo appositamente designato non sono imponibili ai fini Iva in quanto
rientrano tra i servizi relativi alle operazioni doganali. A chiarirlo è
l’Agenzia delle entrate con la risposta all’interpello n. 110 del 16 febbraio 2021.
Nel caso esaminato
dall’Agenzia, la società che ha proposto interpello fornisce servizi accessori
alle operazioni di sdoganamento, imbarco, sbarco, movimentazione e trasporto
(terrestre o marittimo) di merci in transito portuale. Partecipa, inoltre,
all’attività di controllo dei verificatori doganali, anche mediante un
tracciamento elettronico dei mezzi di trasporto dei container dal porto
al retroporto. In seguito all’attività ispettiva, i contenitori rientravano
nell’area portuale per avviare la procedura di svincolo e delle ulteriori
formalità doganali.
Nell’interpello,
la società chiede all’Agenzia se tale attività potesse considerarsi non
imponibile ai fini Iva.
Ad avviso delle
Entrate, occorre verificare in primo luogo se le prestazioni di supporto e
di assistenza alla visita e controllo scanner sono territorialmente
rilevanti.
Per quanto
concerne le prestazioni di servizi generiche, l’Iva è dovuta nello Stato in cui
è stabilito il committente, se soggetto passivo d’imposta, ovvero il
prestatore, qualora il committente non sia soggetto passivo (art. 7-ter,
dpr 633/1972).
In secondo
luogo, occorre verificare se sussistono gli estremi per l’applicazione del
regime di non imponibilità. A tale proposito, tra i servizi internazionali o
connessi agli scambi internazionali non imponibili ai fini Iva, sono ricompresi,
tra gli altri, anche i servizi relativi alle operazioni doganali (art. 9, comma
1, n. 4, dpr 633/1972).
Valutando quanto
rappresentato nell’istanza e i relativi documenti allegati, l’Agenzia ha
chiarito che i servizi di supporto e di assistenza alle verifiche possono
essere annoverati tra i servizi relativi alle operazioni
doganali, con contestuale applicazione del regime di non imponibilità
Iva.