Ultimi aggiornamenti su prestazioni di servizi per navi da diporto per navigazione in alto mare

29/06/2021

Ultimi aggiornamenti su prestazioni di servizi per navi da diporto per navigazione in alto mare

Rubrica a cura dello Studio Legale Lovisolo & Partners, Genova-- www.lovislex.it - info@lovislex.it

Facendo seguito a precedenti note(1), si consideri che l’Agenzia delle Entrate, con il provvedimento del 15 giugno u.s., ha pubblicato sia le “istruzioni”(2) che il “modello”(3) per le dichiarazioni di utilizzo dei servizi di locazione nel territorio della UE di imbarcazioni da diporto e di navigazione in “alto mare” ai fini della non imponibilità IVA (ai sensi degli articoli7-sexies e 8-bis del d.p.r. n. 633/1972).
Dall’analisi di tale modello emerge come questo consti di due “quadri” ed in particolare:

- il primo (“quadro A”) dovrà essere utilizzato per attestare la percentuale di effettivo utilizzo nel territorio dell’Unione europea delle prestazioni di servizi di locazione, anche finanziaria, noleggio e simili non a breve termine di imbarcazioni da diporto, ai fini della loro imponibilità IVA (ai sensi dell’art. 7-sexies, comma 1, lett. e-bis del d.p.r. n. 633/1972; in merito, si rinvia alla nota dello Studio del 22 dicembre 2020 qui pubblicata).
- il secondo (“quadro B”) dovrà essere utilizzato per attestare l’effettuazione, da parte di navi, di un numero di viaggi in “alto mare” superiore al 70 per cento nell’anno solare precedente ovvero (in caso di primo utilizzo) l’intenzione di effettuare un numero di viaggi in “alto mare” superiore al 70 per cento nell’anno solare in corso, al fine di avvalersi della facoltà di effettuare acquisti o importazioni senza applicazione dell’IVA (ex articolo 8-bis d.p.r. 633/1972; in  merito,  si rinvia alla nota dello Studio del 27 gennaio 2021 qui pubblicata).

Si consideri inoltre che l’Amministrazione finanziaria ha reso noto come tale dichiarazione potrà essere trasmessa telematicamente a partire dal 15 luglio 2021, mediante i canali Entratel/Fisconline, ad opera del dichiarante o tramite un soggetto incaricato della trasmissione telematica.

Conclusivamente, l’Agenzia delle Entrate ha comunicato come tale “modello”, unitamente alle relative “istruzioni”, potrà essere soggetto ad ulteriori modifiche che saranno pubblicate nell’apposita sezione del sito internet dell’Amministrazione finanziaria.

1 Si rinvia a “La non imponibilità IVA per prestazioni di servizi nelle navi adibite per navigazione         in                                                        alto                                  mare”https://www.assagenti.it/it/news/21147/La_non_imponibilit%C3%A0_IVA_per_prestaz ioni_di_servizi_nelle_navi_adibite_per_navigazione_in_alto_mare ed a “Prestazioni di servizi per imbarcazioni da diporto: il nuovo criterio di territorialità ai fini IVA”https://www.assagenti.it/it/news/21086/Prestazioni_di_servizi_per_imbarcazioni_da_di porto-_il_nuovo_criterio_di_territorialit%C3%A0_ai_fini_IVA_    .
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/3534884/Allegato+2.pdf/8a 4c15e7-238a-1128-bf23-079563a03106
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/3534884/Allegato+1+%281%29.pdf/bbf1650b-21d0-29f9-ca0c-965de5a3dbec


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