Una panoramica sull’esercizio del diritto di pesca nelle acque UK e dell’UE a seguito della Brexit

29/06/2021

Una panoramica sull’esercizio del diritto di pesca nelle acque UK e dell’UE a seguito della Brexit

Rubrica a cura dello Studio Legale Siccardi Bregante & C. - www.siccardibregante.it - studio@siccardibregante.it

La rubrica quinta della parte seconda dell’Accordo sugli Scambi Commerciali e la Cooperazione tra l’Unione Europea e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sottoscritto dalle Parti in data 30.12.2020 ed in vigore dal 1.5 2021 - meglio conosciuto come Trade and Cooperation Agreement (di seguito “TCA”) - regola la materia della pesca tra le Parti a seguito dell’uscita del Regno Unito dall’UE. 
Il primo principio ivi contenuto è che i diritti sovrani degli Stati costieri esercitati nell’ambito dell’esplorazione, sfruttamento, conservazione e gestione delle risorse biologiche delle loro acque debbano avvenire in conformità con i principi sanciti dal diritto internazionale e in particolare dalla Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del Mare del 1982 (di seguito “la Convenzione”).
Quest’ultima si occupa, tra le altre cose, di suddividere il mare in diverse aree alle quali corrispondono diritti e doveri degli Stati costieri e / o degli altri Stati e definisce i concetti di “acque interne”, “mare territoriale” e di “zona economica esclusiva”. 
In base alla Convenzione, nelle acque marittime interne, cioè le acque situate all’interno delle linee di base -  che generalmente coincidono con le linee di bassa marea dello Stato costiero - e nel mare territoriale, che è una zona di mare che non può estendersi oltre le 12 miglia nautiche dalla linea costiera di base, lo Stato costiero esercita diritti sovrani circa lo sfruttamento delle risorse biologiche, senza essere tenuto ad ammettere attività di pesca da parte di navi straniere. 
In quest’ultima zona è previsto che le navi di tutti gli Stati godano del diritto di passaggio inoffensivo. Ovvero del diritto di navigare nel mare territoriale allo scopo di attraversarlo senza entrare nelle acque interne né fare scalo. Nell’esercizio del diritto di passaggio inoffensivo, le navi straniere devono, tra l’altro, conformarsi alle norme adottate dallo Stato costiero in materia di pesca. 
Diversamente, la zona economica esclusiva (ZEE) si estende fino a 200 miglia marine dalla linea di base.
In tale ambito lo Stato costiero beneficia di diritti sovrani ai fini dell’esplorazione, dello sfruttamento, della conservazione e della gestione delle risorse naturali, biologiche e minerali, che si trovano sul fondo del mare e nel relativo sottosuolo e nelle acque sovrastanti. Inoltre, esso esercita la propria giurisdizione in materia di installazione ed utilizzazione di isole artificiali, impianti e strutture, ricerca scientifica, preservazione e protezione dell’ambiente marino.
Nella ZEE, tutti gli Stati diversi da quello interessato hanno libertà di navigazione e di sorvolo, di posa in opera di cavi e condotte sottomarine senza che ciò debba pregiudicare i diritti dello Stato costiero e/o violare le norme poste da questo in materia. Inoltre, lo Stato costiero interessato può consentire agli altri Stati di esercitare la pesca, qualora la propria capacità di sfruttamento sia inferiore al volume massimo di risorse ittiche sfruttabili fissato dallo Stato costiero stesso (Total Allowable Catch, di seguito “TAC”). 

Proprio alla luce di quanto disposto dalla Convenzione, l’UE e il Regno Unito hanno concluso il TCA nella parte dedicata alla pesca.
Il TCA sancisce dapprima alcuni principi generali, ovvero che le Parti: 1) cooperino al fine di garantire che le attività di pesca degli stock condivisi – cioè dei pesci di qualsiasi tipo presenti nelle acque interessate - siano sostenibili a lungo termine; 2) condividano l’obiettivo di sfruttare gli stock condivisi in proporzioni che mirino a ricostruire progressivamente la popolazione di talune specie; 3) applichino alla materia della pesca “l’approccio precauzionale nella gestione”, che significa che la mancanza di dati scientifici adeguati non giustifica il rinvio o la mancata adozione di misure di gestione per la conservazione di specie bersaglio e del relativo habitat; 4) basino le decisioni di conservazione e gestione delle attività di pesca su pareri scientifici forniti dal Consiglio internazionale per l’esplorazione del mare (CIEM). 
Quest’ultimo è una organizzazione scientifica internazionale che si occupa di studiare l’ecosistema marino e – per quanto qui interessa - ha suddiviso il mare (mare territoriale e zona economica esclusiva) in diverse zone tra cui la “Zona dell’Atlantico Nord-Orientale” (figura b), la quale è a sua volta suddivisa in aree statistiche di pesca dette “sottozone CIEM” (figura c) utilizzate dal Consiglio per scopi scientifici di valutazione delle risorse ittiche.

Inoltre, il TCA regola aspetti più pratici e operativi affinché il Regno Unito e l’UE possano effettivamente esercitare la pesca nelle reciproche ZEE e, a determinate condizioni, nei rispettivi mari territoriali.
A questo scopo, in primo luogo, le Parti devono cooperare per stabilire un calendario di consultazioni al fine di stabilire i TAC per determinati stock ittici per un determinato periodo temporale. Le Parti devono fissare i TAC sulla base dei migliori pareri scientifici disponibili e nel rispetto di eventuali strategie pluriennali applicabili in materia di conservazione e gestione concordate tra le Parti. 
A tale proposito, lo scorso 2 giugno, l’UE, e il Regno Unito, hanno partecipato alla prima consultazione annuale sulle reciproche opportunità di pesca e hanno raggiunto un accordo di principio sulle rispettive quote TAC da applicare per 75 stock ittici fino alla fine del 2021 sulla base di pareri scientifici CIEM e facendo una scelta improntata ad una gestione sostenibile delle risorse.
In secondo luogo, una volta definite le quote TAC, ai sensi dell’articolo 500 del TCA, ciascuna Parte permetterà alle navi dell’altra l’accesso alle attività di pesca nelle proprie acque – mare territoriale e ZEE - in specifiche e individuate sottozone CIEM di pertinenza per quell’anno. 
Nello specifico, per definire il livello e le condizioni di accesso nelle menzionate aree avranno luogo ulteriori consultazioni annuali. A questo proposito, il paragrafo 4 dell’articolo 500 del TCA chiarisce che l’esito delle suddette consultazioni annuali dovrebbe portare ciascuna parte a concedere accesso alle attività di pesca per determinati stock di pesce:
1. nelle ZEE reciproche a un livello che sia commisurato alle rispettive quote TAC delle Parti;
2. nelle acque sotto la sovranità delle Parti comprese tra sei e dodici miglia nautiche dalla linea di base  alle seguenti condizioni: a) solo in specifiche sottozone CIEM, tra cui quella corrispondente al Canale della Manica; b) solo per le “navi aventi diritto” - ovvero le navi che hanno praticato la pesca in quella zona durante quattro degli anni compresi tra il 2012 e il 2016 – nella misura in cui i pescherecci dell’Unione e i pescherecci del Regno Unito avevano accesso a tali acque fino al 31 dicembre 2020. 
Stante il menzionato quadro normativo di riferimento, si può concludere che le istituzioni competenti si stiano adoperando per definire i diritti di pesca tra Unione Europea e Regno Unito ma nel frattempo occorre attendere gli sviluppi derivanti dalla sottoscrizione dell’accordo concluso lo scorso 2 giugno tra UE e Regno Unito circa la definizione dei TAC e le successive consultazioni in tema di accesso alle rispettive ZEE e mari territoriali.


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